I principi ispiratori della riforma delineata dal progetto approvato dal Senato (A.C. 3687) - che aveva svolto un’indagine conoscitiva sui problemi economici e finanziari delle università e approvato una risoluzione (DOC XXIV, n. 6) sul partenariato europeo per i ricercatori - fanno riferimento, come indicato dalle ”Linee guida del Governo per l’Università” , ai concetti di autonomia e responsabilità; valorizzazione del merito; combinazione di didattica e ricerca.
La VII Commissione della Camera ha avviato l’esame del testo il 15 settembre 2010 , abbinando 18 proposte di legge, e lo ha scelto come testo base il 22 settembre. Dopo varie audizioni, la Commissione ha approvato diverse proposte di modifica, alcune delle quali poi soppresse, a seguito del parere della V Commissione . Il mandato al relatore è stato conferito il 19 novembre 2010 e l'Assemblea ha avviato l'esame del testo il 22 novembre.
Organi e articolazione interna
L’A.C. 3687-A delinea indirizzi per la revisione degli statuti delle università statali riguardo a composizione, durata e funzioni degli organi, nonchè organizzazione interna. In particolare:
* prevede un limite al mandato del rettore, passibile di mozione di sfiducia;
* distingue le funzioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
* sostituisce la figura del direttore amministrativo con quella del direttore generale;
* stabilisce che i componenti del nucleo di valutazione devono essere in prevalenza esterni all’ateneo;
* individua i dipartimenti quale luogo di raccordo fra ricerca e didattica;
* prevede l’istituzione presso ogni università di un collegio di disciplina.
Le università che hanno conseguito stabilità di bilancio e risultati di elevato livello possono sperimentare propri modelli organizzativi, sulla base di accordi di programma con il MIUR. Anche gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale adottano proprie modalità organizzative, nel rispetto di alcuni principi indicati per le università statali.
Si prevede, inoltre, l’adozione da parte degli atenei di un codice etico.
Reclutamento
L' A.C. 3687-A prevede:
* per professori ordinari ed associati: il preliminare conseguimento di un'abilitazione scientifica nazionale, di durata quadriennale, rilasciata da una commissione i cui membri sono scelti tramite sorteggio; la chiamata attraverso selezioni indette dagli atenei, basate sulla valutazione di pubblicazioni e curriculum;
* per i ricercatori: il superamento di una selezione di ateneo che comporta la stipula di un contratto a tempo determinato, articolato in due tipologie successive; l'eventuale passaggio al ruolo degli associati, previo conseguimento dell'abilitazione e alle condizioni previste.
Si dispone, inoltre, la definizione di settori concorsuali, nell’ambito dei quali sono ricondotti gli attuali settori scientifico-disciplinari e si ridisciplinano chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero, contratti per attività di insegnamento, assegni di ricerca.
Gli interventi proposti fanno seguito a quelli adottati con il D.L. 180/2008 (L. 1/2009 - A.C. 1966) volti, tra l’altro, a subordinare le nuove assunzioni ad una gestione responsabile delle risorse finanziarie e a privilegiare il ricambio generazionale incentivando le assunzioni dei ricercatori.
A seguito del parere della V Commissione è stato soppresso l'articolo che disponeva la chiamata di 1500 associati per ciascuno degli anni 2011-2016. In materia interviene, peraltro, il disegno di legge di stabilità, il cui esame è stato concluso dalla Camera nella stessa giornata del 19 novembre 2010.
Qualità del sistema universitario e della ricerca
Con DPR 76/2010 è stato adottato il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Inoltre, con DM 19 marzo 2010 sono state definite le linee guida per la valutazione della qualità della ricerca 2004-2008, applicabili a università ed Enti di ricerca .
L’A.C. 3687-A delega il Governo al rilancio di qualità ed efficienza del sistema universitario. In particolare, prevede:
* per le università, l’introduzione dell'accreditamento periodico di sedi e corsi di studio e l’applicazione di meccanismi premiali nella distribuzione dei fondi, in base ai risultati conseguiti;
* l’introduzione dell'accreditamento anche per i collegi universitari, cui è subordinato l’accesso ai finanziamenti;
* la revisione della disciplina di contabilità degli atenei - che, in caso di dissesto finanziario, sono commissariati - e l’introduzione del costo standard per studente;
* l’attribuzione di una quota del Fondo di finanziamento ordinario sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei.
Inoltre:
* si istituiscono un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori e, in alcune ipotesi, del personale tecnico-amministrativo, e un Fondo per il merito degli studenti universitari;
* si specificano le misure per la qualità già previste dal D.L. 180/2008, che ha disposto la ripartizione di una quota dei finanziamenti in base alla qualità di offerta formativa, ricerca e sedi didattiche (per il 2009
M 23 settembre 2009) . Analoghe misure vengono previste per le università non statali;
* si prevede che gli atenei possano federarsi o fondersi, per razionalizzare l’offerta formativa.
Durante l'esame in Commissione è stata prevista la costituzione di un Comitato nazionale dei garanti per la ricerca. A seguito del parere della V Commissione è stata, invece, soppressa la previsione di valorizzazione, nel triennio 2011-2013, del merito dei professori e ricercatori universitari inquadrati nella prima progressione economica.
Stato giuridico ed economico di professori e ricercatori
L’A.C. 3687-A conferma che il regime di impegno di professori e ricercatori è a tempo pieno o definito e introduce un impegno orario figurativo pari a 1500 ore per il tempo pieno (750 per il tempo definito). Una quota di tale orario, specificamente indicata, è riservata a compiti di didattica e di servizio agli studenti.
Sono disciplinate le incompatibilità, e introdotti incentivi per la mobilità interuniversitaria.
Il trattamento economico sarà revisionato con regolamenti di delegificazione.
Diritto allo studio
L'A.C. 3687-A delega il Governo a rivedere le norme sul diritto allo studio e a definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, al fine di assicurare a tutti il conseguimento di un pieno successo formativo.
Il D.L. 180/2008 aveva incrementato per il 2009 i Fondi per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie e per la concessione di borse di studio.