scusate ragazzi, forse è una domanda stupida..ma quello che viene detto nell articolo 40 (modificato dopo il decreto bersani), riguardo il fatto che la mancata richiesta del nulla osta per la pubblicità è violazione deontologica, adesso con la legge 148/2011 non è piu valido? se nn ho capito male la 148/2011 abroga la richiesta di autorizzazione dell ordine per la pubblicità giusto?
a questo punto però mi sorge un dubbio per la legge bersani sulla pubblicità: io sul sito dell ordine abruzzo ho trovato scritto:
"Già con l’entrata in vigore della Legge 248 del 04/8/2006 - (Dl. del 4/07/2006 n. 223 - ex decreto Bersani) per la pubblicità delle attività professionali non era più previsto il “nulla osta” da parte dell’Ordine"
a questo punto allora sono un po confusa...sta legge bersani lo prevedeva o no il nulla osta dell ordine??
ragazzi altro dubbio...
dunque, da come ho capito, il consenso informato riguarda sia il diritt del paziente di essere informato sul trattamento per poter decidere in piena libertà, sia il diritto alla riservatezza e all anonimato..
quindi il discorso sul segreto professionale e quello sull autorizzazione al trattamento dei dati/legge sulla privacy è tutto da ricondursi all interno del consenso informato?
sono due documenti separati però.c'è un modulo per il consenso e uno per il trattamento dei dati.entrambi da far firmare.poi c'è tutto il discorso su come bisogna conservare i dati del paziente.
Ultima modifica di LemureGatta : 31-08-2012 alle ore 19.00.12
quindi in sostanza il consenso riguarda la questione dell essere informati sul tipo di trattamento?
Ragazze chiedo aiuto a voi..da un po di giorni ci rifletto ma non riesco ad arrivare ad una conclusione..!!!Riguardo il caso clinico nel punto in cui si chiedevano i meccanismi alla base ho parlato del disturbo borderline dal punto di vista psicodinamico (anche perché ho dovuto scavare tra i ricordi degli esami universitari) poi pero ho proposto una terapia sistemica..quindi credo di non essere stata coerente..!!!Come posso rendere coerente il tutto? Helpppppppppppppppppppppppppppppppp
da questo sito: http://www.ordinepsicologilazio.it/e...nso_informato/
Qualunque trattamento sanitario, ivi comprese le attività cliniche svolte in ambito psicologico, necessita del preventivo consenso del paziente, il quale deve essere adeguatamente informato circa le prestazioni che riceverà, le finalità e le modalità delle stesse.
In particolare il destinatario del trattamento terapeutico deve essere informato in ordine al tipo di trattamento, alle alternative terapeutiche, alle finalità, alle possibilità di successo, ai possibili rischi e/o agli effetti collaterali in modo da poter essere libero di scegliere se sottoporsi o meno al trattamento.
Il fine della richiesta del consenso informato al trattamento sanitario è dunque quello di promuovere l'autonomia dell'individuo nelle scelte che riguardano la sua salute.
Gli imprescindibili riferimenti normativi, art. 13 e art.32 della Costituzione, sono esplicitati nel brano di una sentenza della cassazione (Cass. civ. sez.III 25 novembre 1994 n.10014): "[...] tale informazione e' condizione indispensabile per la validita' del consenso, che deve essere consapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico, senza del quale l'intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall'art. 32 comma 2 della Costituzione, a norma del quale nessuno puo' essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, quanto dall'art. 13 cost., che garantisce l'inviolabilita' della liberta' personale con riferimento anche alla liberta' di salvaguardia della propria salute e della propria integrita' fisica [...] "
In armonia con i precetti costituzionali, Codice deontologico degli Psicologi Italiani - all'art. 24 - prevede espressamente che lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisca all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, lo psicologo è tenuto ad operare in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.
Il consenso informato al trattamento sanitario deve essere acquisito in forma scritta e non è sostitutivo del consenso al trattamento dei dati sensibili e personali (vedi Vademecum sulla Privacy), che deve essere altresì acquisito laddove ne ricorrano i presupposti.
E' importante precisare, inoltre, che il consenso deve essere rilasciato ad ogni professionista che si occupi del paziente, anche se, ad esempio, associato al collega che lo ha già ottenuto oppure facente parte dello stesso studio, ecc.
Di seguito pubblichiamo dei fac simile di consenso informato, specifici per l'attività di consulenza psicologica e per l'attività di psicoterapia , che possono essere presi a modello. E' opportuno che il professionista conservi l'originale del consenso informato e provveda a rilasciarne una copia al paziente.
detto in parole povere, lo psic deve informare circa:
- modalità della prestazione
- finalità della prestazione
- proprio ruolo e competenze
- rischi e disagi che il paziente può subire durante la prestazione
- benefici
- tempi, durata e costi della prestazione
- alternative al trattamento presentato e loro caratteristiche
- possibilità per il paziente di chiedere chiarimenti in qualsiasi momento
- possibilità per il paziente di revocare il consenso in qualsiasi momento
- necessità del consenso del paziente in caso di video o audioregistrazioni
-diritto del paziente di interrompere il rapporto in qualsiasi momento
-le caratteristiche del segreto professionale e della riservatezza a cui lo psic è tenuto, e loro eccezioni (obbligo di referto e di denuncia, pericolo per incolumità fisica del pt o di terzi)
si mi trovo con tutto questo...quindi la questione dell anonimato, chje si riferisce sia al segreto professionale che alla riservatezza dei dati (privacy) rientra cmq nel discorso del consenso informato, anche se i moduli da far firmare sono due diversi giusto?