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  1. #1

    Info tirocini post laurea

    Ciao a tutti
    qualcuno sa darmi qualche informazione generica riguardo i tirocini post laurea, su come funzionano?
    In particolare vorrei sapere se è necessario farli nella stessa università nella quale si consegue la laurea magistrale oppure se è possibile iscriversi in un'altra università!
    Grazie a chi risponderà

  2. #2
    DIZIONARIO
    Ospite non registrato

    Riferimento: Info tirocini post laurea

    Citazione Originalmente inviato da Camparina Visualizza messaggio
    Ciao a tutti
    qualcuno sa darmi qualche informazione generica riguardo i tirocini post laurea, su come funzionano?
    In particolare vorrei sapere se è necessario farli nella stessa università nella quale si consegue la laurea magistrale oppure se è possibile iscriversi in un'altra università!
    Grazie a chi risponderà

    Ciao, incollo qui il regolamento dei tirocini pubblicato sul sito dell'OPL sperando che ti possa chiarire un pò le idee. Per quanto riguarda la tua ultima domanda, volevo dirti che non sei obbligata a fare tirocinio con l'università che hai frequentato. Esiste, infatti, la possibilità di svolgerlo anche con atenei che accettano laureati di altre università, devi quindi chiamare l'ufficio tirocini dell'ateneo con cui vorresti fare tirocinio e chiedere se ti accettano(non tutti accettano laureati"esterni").

    1.1. Il tirocinio professionale previsto per l’accesso alla sezione A dell’Albo degli Psicologi si caratterizza come attività di pratica supervisionata da parte di psicologi. Il tirocinio si svolge all’interno di una particolare area professionale della psicologia allo scopo di preparare alla pratica autonoma. Lo stage, le esperienze pratiche guidate e le attività pratiche incluse nei corsi d’insegnamento non sono quindi equiparabili al tirocinio professionale.

    1.2. Le attività di tirocinio si svolgono in 2 semestri continuativi e devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:

    - psicologia clinica

    - psicologia dello sviluppo e dell’educazione

    - psicologia generale

    - psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni

    1.2.1. Per accedere alla sezione A dell’Albo degli Psicologi è previsto un tirocinio professionale di durata annuale di 1000 ore.

    1.2.2.Il semestre di tirocinio espletato da un iscritto ad un settore della sezione B dell’Albo degli Psicologi non comporta una riduzione dell’anno (due semestri) necessario per sostenere l’Esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo.

    1.3 La pratica del tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani.

    1.4 E’ prevista una valutazione da parte del tirocinante dell’esperienza di tirocinio tramite questionari.

    II. AMMISSIONE E FREQUENZA DEL TIROCINIO

    2.1. Possono accedere al tirocinio della Laurea Magistrale (L.M. 51) coloro che abbiano conseguito la laurea corrispondente.

    2.2. Il tirocinio della L.M. ha la durata di 12 mesi, articolato in due semestri continuativi, anche su due diverse sedi, con inizio da stabilirsi tra le parti, ad esempio:15/04 – 15/10

    2.3. Gli studenti sono tenuti ad avviare la procedura per l’individuazione della sede, per la definizione del progetto formativo e per l’autorizzazione al tirocinio, rivolgendosi al “Servizio Tirocini” che, su delega della Facoltà di Psicologia o facoltà competente, ha compiti di orientamento e di ammissione al tirocinio.

    2.4. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria e non deve essere inferiore alle 20 ore settimanali. Le assenze, per giustificati motivi non possono superare 1/3 delle ore previste.

    III. SEDI DI TIROCINIO

    3.1. Il tirocinio può essere svolto presso:

    - Dipartimenti e Istituti di discipline psicologiche delle Università italiane e straniere;

    - Strutture pubbliche ritenute idonee dalle autorità accademiche;

    - Strutture e studi privati ritenuti idonei dalle autorità accademiche, d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine.

    3.2. Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata sul "libretto di tirocinio" rilasciato al laureato dall’ufficio competente dell’Università. Al termine del tirocinio, il laureato riconsegnerà alla Segreteria entro i termini previsti, il libretto, debitamente compilato e controfirmato dal Tutor e dal Responsabile Legale dell’ente presso cui si è svolto il tirocinio.

    3.3. L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.

    3.4. L'attuazione del tirocinio non comporta assunzione di oneri diretti o riflessi a carico dell'Amministrazione in cui il tirocinio si realizza.

    3.5. Gli enti non universitari che intendono proporsi come sede di tirocinio devono presentare domanda all’Università.

    3.6. Un ente non universitario può essere riconosciuto quale sede di tirocinio a condizione che in esso operi, in qualità di dipendente, professionista convenzionato o consulente esterno, almeno uno psicologo qualificato a svolgere la funzione di supervisore secondo i criteri di cui all’art. 4.1

    3.7. Gli enti in cui sono presenti più tutor sono tenuti a individuare tra gli stessi un coordinatore delle attività di tirocinio, che favorisca i contatti con la Facoltà.

    3.8. All'estero il tirocinio può essere svolto soltanto presso strutture universitarie, con la supervisione di un docente responsabile di un insegnamento di ambito psicologico.

    IV. CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL TUTOR

    4.1. La responsabilità e titolarità didattica del tirocinio può essere esercitata da psicologi iscritti all’Albo sezione A da almeno 3 anni, con rapporto di lavoro a vario titolo, purché, di norma, non inferiore alle 20 ore settimanali.

    Per particolari esigenze, previa comunicazione all’Università e all’Ordine può essere autorizzato lo svolgimento del tirocinio con 2 tutor con un impegno orario individuale non inferiore a 10 ore settimanali.

    4.2. Il tutor non può seguire più di due tirocinanti post-lauream contemporaneamente, fatte salve motivate esigenze comunicate prima di ogni semestre dalla Facoltà all’Ordine territoriale competente. In tale caso, tale limite potrà essere portato a quattro.

    4.3. Il tutor ha le seguenti funzioni:

    - effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendo obiettivi, metodi e fasi;

    - verificare attraverso un costante monitoraggio l’esperienza svolta dal tirocinante

    - procedere ad una valutazione consuntiva scritta del tirocinio.

    4.4. E' compito dello psicologo-tutor annotare le presenze effettuate dal tirocinante sul libretto rilasciato a quest'ultimo dall'Università.

    V. CONTENUTI DEL TIROCINIO

    5.1. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego: gli Enti non possono utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o consulente e dovranno aver cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione.

    5.2. Il tirocinante é tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni date dal tutor, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti generali dell'Ente. Sarà cura del tutor garantire l'armonizzazione tra le attività del tirocinio e gli obiettivi delle strutture/unità operative.

    5.3. L’attività effettuata durante il tirocinio avrà per oggetto i contenuti metodologici inerenti al ruolo e alla funzione dello psicologo, l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività. Essa interesserà quindi, ai sensi dell’art 1 L. 56/89,le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, evolutivo e dell’educazione, generale, sociale, del lavoro e delle organizzazioni, nelle loro differenti articolazioni (di sviluppo dell’individuo, della famiglia, organizzativa e del lavoro ecc.). Le attività di ricerca possono costituire una integrazione alle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse, ad eccezione per i tirocini svolti in strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale finalità costitutiva dell'Ente.

    5.4. Al termine di ogni semestre di tirocinio, il tirocinante presenta al Tutor Referente e al Servizio Tirocini una relazione sulla attività svolta.

    5.5. Il programma di tirocinio può essere svolto nell’ambito di un progetto di Servizio Civile Nazionale approvato dal Consiglio di Facoltà. Il programma va comunque presentato, approvato e svolto secondo le modalità indicate nel presente articolo. Qualora il progetto di Servizio Civile Nazionale non copra l’intero periodo di tirocinio la sede ospitante deve garantirne il completamento.

    VI REQUISITI DELLE SEDI PER IL RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI “LS” POST-LAUREAM

    6.1. Alle strutture indicate nel punto 3.1. si richiede la presentazione dei seguenti documenti:

    - documento formale dell'Ente (statuto, atto costitutivo o altro), da cui si possa accertare la rilevanza dell'attività psicologica svolta;

    - dichiarazione relativa al ruolo, funzione e attività del Tutor, che deve essere iscritto all’albo da almeno 3 anni.

    - progetto inerente l’attività formativa di tirocinio.

    6.2. Gli Enti che desiderano segnalare la propria disponibilità come sedi di tirocinio possono indirizzare la loro domanda al "Servizio Tirocini” delle singole Università.

    La domanda dovrà specificare le strutture e/o i servizi disponibili ad accogliere i tirocinanti, le corrispondenti aree applicative, il numero dei posti annualmente disponibili, il nome del Responsabile del Servizio di Psicologia, ove esistente, o dello psicologo referente dei tirocini. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui al punto 6.1.

    VII INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

    7.1. Qualora la presenza e l'attività del tirocinante si pongano in contrasto con gli obiettivi della struttura presso cui si effettua il tirocinio, è facoltà dell'Ente sospendere o revocare il tirocinio. Il provvedimento deve essere motivato con comunicazione scritta all’Università.

    7.2. Qualora il tirocinante per validi e documentati motivi intenda modificare l’Ente prescelto per il tirocinio, deve rivolgere domanda al Servizio Tirocini dell’Università che ne autorizza il cambiamento.

    7.3. L'interruzione del tirocinio é consentita solo nei casi di grave malattia o maternità. In questi casi occorre documentare i motivi dell’interruzione seguendo le modalità previste dall’ufficio competente dell’Università.

    Negli stessi casi i periodi di tirocinio svolti sono validi e quindi contribuiscono al raggiungimento del monte ore richiesto

  3. #3

    Riferimento: Info tirocini post laurea

    Ciao, grazie per le info.

  4. #4
    DIZIONARIO
    Ospite non registrato

    Riferimento: Info tirocini post laurea

    Citazione Originalmente inviato da Andrea sct Visualizza messaggio
    Ciao, grazie per le info.

  5. #5

    Riferimento: Info tirocini post laurea

    Ma quindi si può iniziare il 15 di ogni mese il primo semestre o ci sono dellle date fisse? A livello nazionale o di Ateneo?

  6. #6

    Riferimento: Info tirocini post laurea

    ciao! qualcuno sa quali sono gli enti a Roma che accettano tirocinanti "esterni" (non appartenenti a università convenzionate con gli stessi)? grazie a chiunque risponderà

  7. #7

    Riferimento: Info tirocini post laurea

    Qualcuno è riuscito a farsi ridurre le ore poichè già iscritto all'albo B?

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