Riporto un articolo che ho trovato sul sito del CNOP e che chiarisce definitivamente la questione "counseling":
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
“Il Consiglio Nazionale agisce nella qualità di ente esponenziale degli interessi della categoria
degli psicologi, i quali, a loro volta, sono titolari del diritto di esercitare in via esclusiva tutte le
attività e le prerogative che la legge istitutiva dell'ordinamento dello psicologo ad essi riserva.”
“La legge esclude espressamente le professioni sanitarie dall’ambito delle professioni non
organizzate disciplinate dalla legge 4/2013, come anche le attività riservate per legge a soggetti
iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 cc.”
“il Nomenclatore - Tariffario degli Psicologi è stato approvato, con espresso riferimento, tra le
competenze riservate alla professione dello Psicologo, a quella di "Consulenza e sostegno
psicologico", ossia di counseling”
“Non può non convenirsi che la gradazione del disagio psichico presuppone una competenza
diagnostica pacificamente non riconosciuta ai counselors e che il disagio psichico, anche fuori da
contesti clinici, rientra nelle competenze della professione sanitaria dello psicologo.”
“l'attività di diagnosi del disagio psicologico rientra sempre e comunque pacificamente nelle
competenze proprie dello psicologo ai sensi del citato art. 1 L. 56/1989.”
“Il disagio psichico è una condizione che attiene senz’altro alla sfera della salute ed è tale attinenza
a giustificare i limiti ed i controlli che vengono garantiti anche attraverso l’attività degli ordini
professionali.”
Allo stato della normativa nazionale il trattamento del disagio psichico è attività sanitaria, come
indirettamente, ma significativamente, confermato dall’emissione dei pareri del Consiglio Superiore
di Sanità, come anche dall’inquadramento degli psicologi nelle piante organiche delle unità
sanitarie locali (v. DPCM 13 dicembre 1995), nonché dalla vigilanza del Ministero della salute
sull’Ordine Nazionale degli Psicologi.
Per quanto sopra esposto il ricorso va quindi accolto, poiché fondato, e, per l’effetto,
vanno annullati i provvedimenti impugnati, disponendo la cancellazione
dell’Assocounseling dall’elenco delle attività non regolamentate di cui alla legge
4/2013.