Incollo qui, INTEGRALMENTE, il regolamento dei tirocini del NUOVO ORDINAMENTO
Tutte le altre informazioni le trovate nei vari link della seguente pagina:
http://www.psicologia.unito.it/tiro...-17.8842353455/


Regolamento approvato dal CdF in data 26/04/2005, valido dal Novembre 2005, per i CdL triennali,il biennio della laurea magistrale e per i 6 mesi post-lauream.
REGOLAMENTO DEI TIROCINI
DEL NUOVO ORDINAMENTO

( approvato dal Consiglio di Facoltà del 26 aprile 2005, aggiornato nel CdF

del 25 ottobre 2005)




I. Criteri generali



1. Il tirocinio può essere svolto tutto o in parte durante il corso di studi. L'unità di misura con cui le attività formative sono quantificate è il credito (1CFU= 25 ore).



2. Il tirocinio è inteso come un sistema di opportunità per l'apprendimento e lo sviluppo di competenze professionali e la progressiva costruzione dell'appartenenza del laureato alla propria comunità professionale, attraverso l'esperienza diretta, assistita da psicologi iscritti alla sezione A dell’ Albo da almeno 2 anni.

Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi in aree della psicologia specificatamente legate alla professionalità prevista dal corso di Laurea.



3. Il tirocinio può essere svolto presso sedi riconosciute di concerto tra Ordine e Facoltà:

- dipartimenti e istituti di discipline psicologiche delle Università;

- strutture pubbliche ritenute idonee dalle autorità accademiche , d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine ;

- strutture private ritenute idonee dalle autorità accademiche , d'intesa con il competente Consiglio dell' Ordine .



4. Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata sul "libretto di tirocinio" rilasciato allo studente dalla Segreteria Studenti della Facoltà. Lo studente riconsegnerà al termine del tirocinio il libretto, debitamente compilato e controfirmato dai Responsabili del tirocinio, alla Segreteria, entro i termini previsti. I termini obbligatori di consegna sono specificati sul libretto stesso.



5. L’eventuale successiva sostituzione dell’Ente prescelto per il tirocinio è ammessa su domanda presentata dall’interessato presso la Segreteria Studenti, previa approvazione della Commissione Tirocini e ratifica dei rappresentanti dello Sportello Tirocini.



6. L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.

Gli Enti potranno richiedere ai tirocinanti la copertura assicurativa ulteriore ove considerata insufficiente quella data dall'Università.



7. L'attuazione del tirocinio non comporta assunzione di oneri diretti o riflessi a carico dell'Amministrazione in cui il tirocinio si realizza .



8. La selezione dei tirocinanti sarà effettuata , presso la sede convenzionata, dallo psicologo referente e/o tutor, responsabile del percorso di apprendimento connesso al tirocinio. Nella selezione ciascuna sede potrà discrezionalmente avvalersi di criteri autonomi purché coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio psicologico, che avrà tuttavia cura di esplicitare preliminarmente ai tirocinanti.



9. Qualora la presenza e l'attività del tirocinante si pongano in contrasto con gli obiettivi e le modalità di svolgimento concordate con la struttura presso cui effettua il tirocinio , è facoltà dell'Ente sospendere o revocare il tirocinio, previa segnalazione scritta e successiva consultazione con la Commissione Tirocini.





10. La sede di tirocinio si rende disponibile ad accettare un’indagine conoscitiva da parte della Commissione Tirocini e a garantire le informazioni necessarie a campione

e qualora si ricevano segnalazioni di non corrispondenza tra le modalità di tirocinio dichiarate e quelle messe in atto.



11. Il tirocinante al termine dell’esperienza di tirocinio compilerà un questionario di valutazione del tirocinio medesimo redatto dalla Commissione Tirocini. I risultati emersi saranno comunicati al Referente della sede di tirocinio.



II. Contenuti del tirocinio



12. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego: gli Enti non possono utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.



13. Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura / unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni date dai Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore, ed ai regolamenti generali dell'Ente.



14. Il tirocinio è inteso come un sistema di opportunità per l’apprendimento e lo sviluppo di competenze professionali e la progressiva costruzione dell’appartenenza del laureato alla propria comunità professionale.

Obiettivi:

a) integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche

b) apprendere procedure collegate a conoscenze psicologiche

c) iniziare la pratica professionale sotto supervisione

d) essere capaci di riflettere e di discutere sulle attività proprie e altrui

e) iniziare a lavorare in uno specifico setting professionale con altre persone

In tal senso il tirocinio è un'attività programmata che richiede un progetto individualizzato, costruito all'interno di un "contratto formativo di tirocinio" tra tirocinante e tutor, che specifica le reciproche responsabilità formative nell'attuazione del progetto stesso.

Le attività di tirocinio devono essere finalizzate all’acquisizione delle competenze professionali come definite in via provvisoria dal DPR 328/01, comunque congruenti con l’attività professionale futura anche con riferimento ad una delle figure professionali che saranno individuate con Decreto del MIUR su proposta dell’Ordine.



15. L'attività di apprendimento durante il tirocinio potrà essere articolata in due differenti livelli:

a) attività individuale di tirocinio pratico effettuata con la guida di uno psicologo, iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno 2 anni, che assume la funzione di "tutor" del tirocinante.

b) attività di discussione ed elaborazione della pratica del tirocinio, rivolta a piccoli gruppi di tirocinanti, (ed eccezionalmente a singoli ) condotta da uno psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo, individuato dall'Ente competente come 'referente' di tirocinio per quel gruppo di tirocinanti. Queste attività potranno essere completate da attività didattiche, rivolte a tutti i tirocinanti della struttura, condotte da un esperto interno o esterno,che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale.



Ai Tutor spettano le seguenti funzioni:

- introdurre al contesto professionale (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) entro il quale si svolge il tirocinio;

- effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza definendone operativamente obiettivi, metodi e fasi, considerando l'effettiva durata del tirocinio rispetto al curriculum di attività formative con valenza di tirocinio già svolte e armonizzando tale programma con le caratteristiche del contesto;

- verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e apportando i correttivi e i suggerimenti per integrare l'esperienza medesima;

- svolgere, se necessario, una funzione didattica integrativa a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano attraverso il monitoraggio;

- procedere a una valutazione consuntiva del tirocinio, con riferimento tanto ai risultati formativi del singolo tirocinante quanto alle loro articolazioni con l'intero contesto istituzionale in cui l'esperienza di tirocinio si è svolta.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente fino a 2 tirocinanti del triennio e 2 tirocinanti della magistrale o post-lauream (III livello) salvo eccezioni conseguenti a specifici progetti di tirocinio ufficialmente riconosciuti nell’Ordinamento del Corso di Laurea o oggetto di particolari sperimentazioni.

Tale possibilità sarà concessa caso per caso su presentazione del progetto e della relativa documentazione alla Commissione Tirocini.

I necessari collegamenti con i Tutor ed i Referenti saranno assicurati dall'Università.



16. Le attività formative svolte all ' interno del corso di studio, purché specificamente finalizzate e programmate in base agli ordinamenti con la esplicita valenza di tirocinio (D.M. 509/99, art.10, comma 1, F), sono incluse nel totale dei crediti necessari per concludere il tirocinio e per l'ammissione, all'esame di stato. Attività pratiche incluse nei singoli corsi di insegnamento o altre forme di didattica attiva, in quanto tali, non possono essere computate all'interno dei crediti formativi richiesti per il tirocinio.

Le attività di tirocinio e stage previsti ex lege 196/197 e D.M. 142/98, purchè definite in un progetto coerente e con la presenza di psicologi Tutor, possono essere valutate, caso per caso, come esperienze formative utili per la maturazione dei crediti necessari per il tirocinio.



17. Alla conclusione dell'attività di tirocinio il tirocinante presenta e discute con il Referente una relazione rielaborativa dell’ esperienza svolta, dell’apprendimento realizzato e delle competenze acquisite. Tale relazione sarà consegnata anche alla Segreteria Studenti, insieme al libretto di tirocinio, per la registrazione del tirocinio medesimo.




III. Attività di tirocinio in Università



18. I tirocini offerti ai laureati nell'ambito dei Dipartimenti dovranno tener conto delle norme di legge. Pertanto essi dovranno:

a) corrispondere ai crediti necessari al conseguimento della Laurea e/o all’iscrizione all’Esame di Stato.

b) favorire l’integrazione tra ricerca e dimensione applicativa attraverso l'esperienza assistita da docenti, ricercatori, dottorandi iscritti alla sezione A dell’Albo degli Psicologi e psicologi strutturati ovvero retribuiti all’interno del Dipartimento; presso i Dipartimenti i tutor regolarmente iscritti all’Albo potranno firmare contemporaneamente fino ad un massimo di 6 nulla osta e libretti.

c) riguardare gli aspetti applicativi in aree della psicologia specificatamente legate alla professionalità prevista dal Corso di Laurea .

d) articolarsi nei due livelli di apprendimento, individuale e di gruppo.



IV. Riconoscimento del tirocinio



19. Gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale in Scienze e tecniche Psicologiche presso altri Atenei, anche esteri, qualora possano iscriversi al Corso di Laurea magistrale avranno riconosciuti i crediti di tirocinio del triennio effettuati prima del conseguimento della laurea.



V. Obblighi per gli studenti in possesso di altro Diploma di laurea o provenienti da altri corsi di Laurea Magistrale



20. Gli studenti in possesso di altri Diplomi di Laurea - o provenienti da altri corsi di Laurea magistrale - che si iscrivono alla laurea magistrale devono recuperare durante il biennio i 10 crediti di tirocinio previsti per il triennio necessari per il conseguimento della laurea triennale.





VI. Requisiti degli Enti per il riconoscimento dei tirocini



21. Oltre ai Dipartimenti ed Istituti universitari di discipline psicologiche, che affidino la responsabilità del tirocinio a psicologi Tutor regolarmente iscritti alla sezione A dell’Albo professionale, possono essere ritenuti idonei anche :

a. Dipartimenti ed Istituti universitari di discipline non psicologiche dove operino docenti di discipline psicologiche che siano iscritti alla sezione A dell’Albo e possano svolgere quindi la funzione di Tutor e Referente;

b. Enti pubblici ed Enti privati in cui vi sia:

- rilevanza dell'intervento psicologico rispetto all'intera struttura o a un suo specifico settore e possibilità di partecipazione diretta alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura;

- presenza di psicologi iscritti alla sezione A dell'Albo professionale da almeno 2 anni e con un rapporto professionale retribuito e sistematico con la struttura di almeno 10 ore, in qualità di dipendenti, collaboratori, consulenti o supervisori esterni, che assumano il ruolo di tutor.

c. Aziende pubbliche o private con servizi o operatori attivi nell'ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, in cui la funzione di tutor venga svolta da psicologi, iscritti alla sezione A dell'Albo professionale da almeno 2 anni e con un rapporto professionale retribuito e sistematico di almeno 10 ore con la struttura.

Laddove all'interno della struttura siano presenti più di uno psicologo tutor deve essere individuata anche la figura di 'referente dei tirocini di Psicologia', che deve essere assegnata ad uno psicologo iscritto all'Albo.



22. Le Strutture che si renderanno disponibili ad accogliere i tirocinanti del nuovo ordinamento dovranno presentare all’attenzione della Commissione Tirocini quanto segue:

a) lettera di disponibilità ad accogliere i tirocinanti firmata dal Referente e dal Responsabile della struttura;

b) documento formale dell'Ente ( statuto, atto costitutivo o altro ), da cui si possa accertare la rilevanza dell'attività psicologica ivi svolta (per enti privati);

c) dichiarazione firmata dal Rappresentante Legale che certifichi il ruolo all'interno della struttura del Tutor e del Referente e il monte ore dello psicologo Tutor e/o Referente (almeno 10);

d) data di iscrizione alla sezione A dell’Albo;

e) il programma di lavoro previsto per i tirocinanti – distinto per i 3 livelli di tirocinio - da cui dovrà risultare l’adeguatezza e la congruenza del medesimo con le esigenze di formazione e di sviluppo delle competenze professionali del futuro psicologo.



La richiesta di riconoscimento di idoneità sarà intesa, dalla Commissione Tirocini, in senso “globale”, riferita cioè a tutti i 3 livelli di tirocinio. La disponibilità ad accogliere tirocinanti di un livello superiore, dunque, dovrà implicare anche l’accettazione di tirocinanti dei livelli inferiori.



La Commissione Tirocini vaglia le richieste di riconoscimento di idoneità ricevute , verificando la presenza dei requisiti richiesti e riservandosi di richiedere ulteriore documentazione e di convocare per un colloquio lo psicologo Referente prima del riconoscimento di idoneità della sede. Si riserva , infine, la possibilità di riconoscere l’idoneità della sede solo per un livello (triennio) , sulla base dei requisiti e dei programmi di tirocinio presentati.

In caso di congruenza segnala la richiesta al Consiglio di Facoltà che provvederà ad emettere una delibera per l’approvazione e quindi ne dà comunicazione alla sede.



In caso, invece, di non corrispondenza o non sufficiente congruenza propone la non approvazione della sede al Consiglio di Facoltà e quindi ne dà comunicazione alla sede.

Successivamente, verificata l’idoneità della struttura stessa da parte della Commissione, si procederà alla stipula di apposita Convenzione tra la struttura ospitante e la Facoltà di Psicologia, come da Decreto del Ministero del Lavoro 25/03/1998 n.142 recante norme di attuazione sui tirocini formativi e di orientamento. La bozza di Convenzione è predisposta dalla Facoltà di Psicologia e si riterrà valida per i tirocini dei laureati sia delle classi 34 che delle classi 58/S.

La struttura si impegna a segnalare ogni variazione intervenuta dal momento della stipula della Convenzione tra sede di tirocinio e Facoltà.



23. Per le sedi di tirocinio all'estero valgono gli stessi criteri in quanto applicabili in base alle normative internazionali vigenti.



24. La Commissione Tirocini, composta da rappresentanti della Facoltà di Psicologia e dell'Ordine degli Psicologi, stabilirà i criteri di monitoraggio delle attività di tirocinio e di periodica valutazione della sua efficacia. In caso siano rilevate inadeguatezze istruisce una pratica per la raccolta di informazioni pertinenti , segnalando alla struttura la necessità di adeguamento.

In caso di persistenza di inadeguatezza la Commissione comunicherà alla Facoltà la proposta di revoca della Convenzione.





VII. Interruzione della continuità del tirocinio



25. L’interruzione del tirocinio è prevista solo per i seguenti casi : maternità, servizio di leva, gravi e giustificati motivi di salute. Le situazioni verranno valutate caso per caso. Occorrerà comunque documentare i motivi dell’interruzione seguendo le modalità richieste dalla Segreteria Studenti di Psicologia.





VIII. Crediti formativi di tirocinio



26. Laureati della classe 34 (laurea triennale).

Il tirocinio di cui all’art. 53 del DPR 328/01 dovrà corrispondere a 20 crediti.

Questi 20 crediti sono così suddivisi:

a) 10 crediti, obbligatori entro i 180 necessari al conseguimento della Laurea;

- equivalenti a 250 ore;

- da distribuirsi su un numero di giornate che verranno indicate sul libretto e che dovranno essere non meno di 60 e non più di 90;

- da svolgersi presso un’unica sede;

- le giornate di tirocinio, comunque, sono da intendersi come giornate lavorative e devono essere svolte in un arco di 6 mesi al massimo, calcolato dal primo giorno di tirocinio.

Il tirocinio non può essere svolto totalmente durante il II anno: deve essere svolto o in parte nel II e in parte nel III anno oppure interamente durante il III anno.

b) I 10 crediti restanti sono necessari per accedere all'Esame di Stato valido per l’iscrizione alla sezione B dell’Albo e possono essere effettuati eventualmente anche dopo la laurea triennale, presso un’unica sede.

Si ricorda che lo studente che farà 500 ore di tirocinio nel triennio - per poter iscriversi all’Esame di Stato per accedere alla sezione B dell’Albo - dovrà comunque acquisire i restanti crediti previsti dal corso di Laurea nel biennio successivo se deciderà di conseguire la laurea magistrale.



27. Laureati della classe 58/S (laurea magistrale).

a) Il numero di crediti di tirocinio da svolgersi durante il biennio della laurea magistrale varia da 8 a 10, sulla base dei Regolamenti dei corsi di Laurea.

Tali crediti:

- sono equivalenti a 200/250 ore;

- devono essere effettuati presso un’ unica sede;

- possono essere effettuati in parte nel I e in parte nel II anno oppure interamente in uno dei 2 anni, in accordo con le indicazioni del Corso di Laurea.

- sono da distribuirsi su un numero di giornate che verranno indicate sul libretto e dovranno essere non meno di 60 e non più di 90; tali giornate sono comunque da intendersi come giornate lavorative e devono essere svolte nell’arco di 6 mesi al massimo, calcolato dal I giorno di tirocinio.



Almeno uno dei 2 semestri (500 ore) deve essere successivo all’acquisizione del titolo di laurea magistrale e deve essere svolto presso un’unica sede (v. schema a fondo articolo).



b) I crediti di tirocinio acquisiti durante il biennio della laurea magistrale saranno ritenuti validi – insieme ai 10 crediti già acquisiti nel triennio – per l’iscrizione all’Esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo.

Lo studente che farà 500 ore di tirocinio nel triennio - per potersi iscrivere all'Esame di Stato per accedere alla sezione B dell'Albo - dovrà comunque acquisire, nel biennio, i crediti previsti dal corso di Laurea.



L’iscrizione nella sezione A dell’Albo è subordinata al superamento di apposito Esame di Stato, per l’ammissione al quale è richiesto il possesso della laurea magistrale e il tirocinio della durata di 1 anno (v. schema a fondo articolo).

I crediti non maturati durante il corso di studi possono essere acquisiti anche mediante la frequenza di attività a valenza di tirocinio internamente ad un Master di II livello, previo accertamento della presenza di un tutor iscritto alla sezione A dell’Albo.

La Commissione Tirocini riconoscerà su richiesta l'idoneità dei tirocini effettuati all'interno dei Master e ne quantificherà il corrispettivo in crediti.



Lo schema che segue sintetizza quanto esposto nell’articolo 26.



250 ore in 60/90 giorni


200 /250 ore in 60/90 giorni


500 ore in 6 mesi

Pari a 10 C.F.U


Pari a 8 /10 C.F.U




Durante il triennio


Nel biennio


Dopo la laurea magistrale





28. Nell’ambito di quanto previsto dagli articoli 25 e 26 gli orari di frequenza del tirocinio vengono concordati tra Tutor e tirocinante .





SINTESI SUDDIVISIONE CREDITI



- Suddivisione crediti Tirocinio del Triennio



I° opzione:



250 ore in 60/90 giorni


250 ore in 60/90 giorni

Pari a 10 C.F.U.


Pari a 10 C.F.U.

Durante il triennio per il conseguimento della laurea


Dopo la laurea triennale per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo





II° opzione:



500 ore in 120/180 giorni

Pari a 20 C.F.U.

Tutte durante il triennio per il conseguimento della laurea e per l'iscrizione alla sez. B dell'albo