• Opsonline.it
  • Facebook
  • twitter
  • youtube
  • linkedin
Visualizzazione risultati 1 fino 1 di 1
  1. #1

    Regolamento tirocini VO

    Ed ecco il regolamento del VECCHIO ORDINAMENTO
    Tutte le informazioni, inoltre, sono raggiungibili da qua:
    http://www.psicologia.unito.it/tiroc...17.7787797582/


    REGOLAMENTO TIROCINIO

    Criteri per i tirocini post-lauream

    ( ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 239/92 – aggiornato nel Consiglio di Facoltà

    del 25 ottobre 2005)







    I. Criteri generali





    1. Il tirocinio pratico post lauream ha durata annuale e si articola in due semestri, di carattere continuativo, con inizio 15 marzo ( e termine il 14 settembre ) e 15 settembre ( termine 14 marzo ) di ogni anno solare.



    2. Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree :

    - psicologia generale ;

    - psicologia clinica ;

    - psicologia sociale ;

    - psicologia dello sviluppo .



    3. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria : la mancata effettuazione del monte ore previsto invalida il tirocinio che deve essere ripetuto.



    4. Il monte ore complessivo dei due semestri é fissato in n. 900 ore, da effettuare nell'arco di 210 giorni: il tirocinante dovrà effettuare non meno di 105 giorni e non meno di 450 ore per semestre. Eventuali assenze dovranno essere dunque recuperate all'interno di ciascun semestre. Si suggerisce di suddividere la frequenza in modo regolare ed omogeneo nell'arco della settimana lavorativa.



    5. Il tirocinio può essere svolto presso :

    a - i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle Università ;

    b - strutture pubbliche ritenute idonee dalle autorità accademiche , d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine ;

    c - strutture private ritenute idonee dalle autorità accademiche , d'intesa con il competente Consiglio dell' Ordine ;



    6. Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata sul "libretto di tirocinio" rilasciato al laureato dalla Segreteria Studenti della Facoltà . Il laureato riconsegnerà al termine del tirocinio il libretto , debitamente compilato e controfirmato dai Responsabili del tirocinio , alla Segreteria , entro i termini previsti. I termini obbligatori di consegna del libretto sono specificati sul libretto stesso.



    7. L'eventuale successiva sostituzione dell'Ente prescelto per il tirocinio é ammessa , su domanda presentata dall'interessato presso la Segreteria Studenti, previa approvazione della Commissione Tirocini e ratifica dei rappresentanti dello Sportello Tirocini.



    8. L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.

    Gli Enti potranno richiedere ai tirocinanti la copertura assicurativa ulteriore ove considerata insufficiente quella data dall'Università.



    9. L'attuazione del tirocinio non comporta assunzione di oneri diretti o riflessi a carico dell'Amministrazione in cui il tirocinio si realizza .



    10. La selezione dei tirocinanti sarà effettuata , presso la sede riconociuta idonea, dallo psicologo referente e/o tutor, responsabile del percorso di apprendimento connesso al tirocinio. Nella selezione ciascuna sede potrà discrezionalmente avvalersi di criteri autonomi purché coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio psicologico, che avrà tuttavia cura di esplicitare preliminarmente ai tirocinanti.



    11. Qualora la presenza e l'attività del tirocinante si pongano in contrasto con gli obiettivi e le modalità di svolgimento concordate con la struttura presso cui effettua il tirocinio , è facoltà dell'Ente revocare il tirocinio, previa segnalazione scritta e successiva consultazione con la Commissione Tirocini.



    12. La sede di tirocinio si rende disponibile ad accettare una indagine conoscitiva da parte della Commissione Tirocini e a garantire le informazioni necessarie a campione e qualora si ricevano segnalazioni di non corrispondenza tra le modalità di tirocinio dichiarate e quelle messe in atto.



    13. La Commissione Tirocini, composta da rappresentanti della facoltà di Psicologia e dell’Ordine degli Psicologi , stabilirà i criteri di monitoraggio delle attività di tirocinio e di periodica valutazione della sua efficacia. In caso siano rilevate inadeguatezze istruisce una pratica per la raccolta di informazioni pertinenti, segnalando alla struttura la necessità di adeguamento.

    In caso di persistenza di inadeguatezza la Commissione comunicherà alla Facoltà la proposta di revoca dell’idoneità della sede.



    14. Il tirocinante al termine dell’esperienza di tirocinio compilerà un questionario di valutazione del tirocinio medesimo redatto dalla Commissione Tirocini. I risultati emersi saranno comunicati al Referente della sede di tirocinio.









    II. Contenuti del tirocinio





    15. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego: gli Enti non possono utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.



    16. Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura / unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati , seguendo le indicazioni date dai Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore, ed ai regolamenti generali dell'Ente.



    17. La pratica professionale effettuata durante il tirocinio avrà per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo ed alla funzione dello psicologo, che comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività .Esso interesserà quindi le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, sociale, generale, evolutivo nelle loro differenti articolazioni

    ( organizzativa, della famiglia, del lavoro, ecc. ) . Le attività di ricerca possono costituire una integrazione delle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse, ad eccezione dei tirocini svolti in Strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale finalità costitutiva dell'Ente.



    18. L'attività di apprendimento durante il tirocinio dovrà essere articolata in due differenti livelli:

    a) attività individuale di tirocinio pratico effettuata con la guida di un operatore appartenente al profilo professionale di psicologo, e iscritto all'Albo, che assume la funzione di "tutor" del tirocinante. Ciascun tutor non potrà seguire più di due tirocinanti per semestre;

    b) attività di discussione ed elaborazione della pratica del tirocinio, rivolta a piccoli gruppi di tirocinanti, (ed eccezionalmente a singoli ) condotta da un operatore appartenente al profilo professionale di psicologo, iscritto all'Albo, individuato dall'Ente competente come referente di tirocinio per quel gruppo di tirocinanti. Queste attività potranno essere completate da attività didattiche, rivolte a tutti i tirocinanti della struttura, condotte da un esperto interno o esterno, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale.

    I necessari collegamenti con i tutor ed i referenti per quanto attiene la metodologia didattica ( ed i parametri di valutazione ) saranno assicurati dall'Università.



    19. Alla conclusione dell'attività di tirocinio il tirocinante presenta e discute con il Referente una relazione rielaborativa della esperienza svolta, dell’apprendimento realizzato e delle competenze acquisite. Tale relazione sarà consegnata anche alla Segreteria Studenti , insieme al libretto di tirocinio, per la registrazione del tirocinio medesimo.



    III. Attività i tirocinio in Università



    20. I tirocini offerti ai laureati nell'ambito dei Dipartimenti dovranno tener conto delle norme di legge. Pertanto essi dovranno:

    a) articolarsi in due semestri ;

    b) avere carattere continuativo e giornaliero ;

    c) riguardare gli aspetti applicativi di due delle 4 aree previste ;

    d) articolarsi nei due livelli, individuale e di gruppo, di apprendimento.







    IV. Requisiti degli Enti per il riconoscimento dei tirocini post-lauream





    21. Oltre ai Dipartimenti ed Istituti universitari di discipline psicologiche possono essere ritenuti idonei anche :



    a) Dipartimenti ed Istituti universitari di discipline non psicologiche dove operino docenti di discipline psicologiche iscritti all’Albo degli Psicologi che possano svolgere la funzione di Tutor e Referente;



    b) Enti pubblici ed Enti privati in cui operi personale inquadrato nel profilo professionale Psicologi e iscritto all'Albo professionale da almeno 2 anni;



    c) Strutture pubbliche e private convenzionate con l'Università in cui non sia presente personale inquadrato nel profilo professionale Psicologi ; in tal caso la funzione di Tutor e Referente è svolta da un docente di discipline psicologiche afferente ai Dipartimenti o agli Istituti convenzionati suddetti.



    d) Aziende pubbliche o private con servizi o operatori attivi nell'ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, in cui la funzione di Tutor e Referente venga svolta da personale dipendente, o esterno, ma con rapporto stabile e formalizzato con l'Azienda, appartenente al profilo professionale psicologi e iscritto all'Albo professionale da almeno 2 anni.



    22. Si richiede agli Enti ed alle Strutture pubbliche che accolgono i tirocinanti di approvare la presenza dei tirocini post-lauream con un regolamento interno di tirocinio corrispondente ai requisiti previsti dal D.M. 13-1-92, n. 239, ed ai criteri del presente regolamento.



    23. Si richiede alle strutture private che accolgono i tirocinanti, oltre all'approvazione di un regolamento interno che disciplini la presenza dei tirocinanti, la presentazione dei seguenti documenti:

    a) documento formale dell'Ente ( statuto, atto costitutivo o altro ), da cui si possa accertare la rilevanza dell'attività psicologica ivi svolta;

    b) dichiarazione che illustri il ruolo all'interno della struttura del Tutor e del Referente ed il programma di lavoro previsto per i tirocinanti.

    c) dichiarazione firmata dal rappresentante legale che certifichi il monte ore dello psicologo Tutor.



    24.La Commissione Tirocini vaglia le richieste di riconoscimento di idoneità ricevute verificando la presenza dei requisiti richiesti e riservandosi di richiedere ulteriore documentazione e di convocare per un colloquio lo psicologo referente prima del riconoscimento di idoneità della sede. In caso di congruenza segnala la richiesta al Consiglio di Facoltà che provvederà ad emettere una delibera per l’approvazione. In caso, invece, di non corrispondenza o non sufficiente congruenza propone la non approvazione della sede al Consiglio di Facoltà e quindi da comunicazione alla sede.







    V. Sospensione del tirocinio



    25. L'interruzione del tirocinio è prevista solo per i seguenti casi: maternità, chiamata al servizio di leva, gravi e giustificati motivi di salute.

    Nel caso del servizio di leva l'interruzione può avvenire solo avendo completato un semestre, in caso contrario il periodo maturato non verrà conteggiato ai fini del tirocinio.

    L'interruzione per maternità e per motivi di salute verranno valutate caso per caso.

    In entrambi i casi occorre documentare i motivi dell'interruzione seguendo le modalità richieste dalla Segreteria di Psicologia.

    L'interruzione prevista per legge é al massimo di un anno solare.
    Ultima modifica di Dreamstalker : 31-01-2007 alle ore 20.05.57
    ...but still I am the Cat who walks by himself, and all places are alike to me.

Privacy Policy