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  1. #31
    Partecipante Super Esperto L'avatar di dott.ssaConfusa
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    Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area Psicologica
    Decreto Ministeriale 24 luglio 2006
    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2006 n.246

    Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area Psicologica


    --------------------------------------------------------------------------------






    VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.”
    VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.”
    VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", ed in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2;
    VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 1997 , GU n.140 del 18.6.1997, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore psicologico ;
    VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
    VISTO il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n.242, “Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto” ;
    VISTA la legge 18 febbraio 1989 , n.56 , ed in particolare l’ art. 3 ;
    VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 401 , ed in particolare l’ art.8 ;
    VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", ed in particolare l'articolo 6, comma 6;
    VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 , n.270, "Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei" che ha soppresso e sostituito il DM 509/99 ;
    VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;
    VISTO il D.M. 28 novembre 2000, "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie";
    VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n.15, relativo alle procedure informatiche per l’ inserimento e la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio nell’ apposito sito della Banca dati del MIUR ;
    VISTO il decreto ministeriale 1°agosto 2005 relativo al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ;
    TENUTO CONTO che il decreto ministeriale 270/2004 stabilisce all’art.3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;
    VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell’ adunanza del 22 aprile 2004 ;
    SENTITO il Ministero della Salute ;
    VISTO il parere favorevole dell’ ordine degli psicologi ;
    CONSIDERATA la necessita’ di adeguare gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell’ area psicologica al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato DM 270/2004 ;
    RITENUTA la necessita’ di integrare il citato DM 1° agosto 2005 con riguardo alle specializzazioni abilitanti all’ esercizio della Psicoterapia ;

    DECRETA:

    Art.1

    1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area psicologica, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici , di cui all’ allegato.

    2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all’ art.11 della Legge n.341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area psicologica in conformità alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

    Art.2

    1. Le Scuole di Specializzazione di Area psicologica afferiscono alle Facoltà di Psicologia; l’accesso è consentito ai laureati della classe 58/S (Laurea Specialistica in Psicologia) ed ai laureati in Psicologia dell’ ordinamento previgente al DM 509/99.
    Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nella classe di cui in allegato lo specialista in formazione deve l’acquisire 300 CFU complessivi, articolati in cinque anni di corso.

    2. Per ciascuna tipologia di Scuola, in coerenza con l’ ordinamento di cui al presente decreto , l’ organismo accademico responsabile del corso specifichera’ il profilo professionale dello specialista, le sue competenze in psicoterapia e precisera’ gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.

    3. I CFU di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro / studente.

    4. Gli obbiettivi formativi e i percorsi didattici sono identificati da Attività formative indispensabili per conseguire il titolo . Le Attività sono a loro volta suddivise in Ambiti omogenei di conoscenze e competenze professionali identificate da Settori scientifico disciplinari . Le strutture responsabili della scuola individuano e costruiscono, per le scuole di specializzazione istituite, specifici percorsi formativi per la preparazione di ciascuna tipologia di figure professionali specialistiche, utilizzando i settori scientifico disciplinari elencati negli ambiti coerenti con il raggiungimento degli obbiettivi formativi propri della singola scuola.

    5. Le Attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:
    a) Attività di base a cui sono assegnati fino a 25 CFU;
    b) Attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 190 CFU ;
    c) Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati fino a 45 CFU;
    d) Attività elettive a scelta dello specializzando a cui sono assegnati fino a 20 CFU ;
    e) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati fino a 15 CFU;
    f) Altre Attività a cui sono assegnati fino a 5 CFU.

    6. Alle Attività professionalizzanti è assegnato almeno il 70% dei CFU complessivi dell’intero percorso formativo.

    7. Le Attività caratterizzanti di cui alla lettera b) del precedente punto 3 sono articolate in almeno:
    a)un Ambito denominato Tronco comune identificato dai Settori scientifico disciplinari utili all’apprendimento di saperi comuni della classe a cui sono dedicati due terzi dei CFU delle Attività caratterizzanti ;
    b)un Ambito denominato delle Discipline specifiche della tipologia , identificato da uno o più Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione a cui è assegnato un terzo dei CFU delle Attività caratterizzanti .

    8. Le Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari comprendono almeno i tre Ambiti specificati nell’ ordinamento di cui il allegato, identificati da Settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.

    9. Le Attività elettive a scelta dello studente sono comunque coerenti con gli obiettivi formativi e le caratteristiche professionalizzanti delle scuole.

    10. Le Attività finalizzate alla prova finale identificano i CFU specificatamente destinati alla preparazione della tesi di Diploma di specializzazione.

    11. Le Altre Attività comprendono CFU utili alla acquisizione di abilità linguistiche, informatiche, di gestione e organizzazione.

    12. Complessivamente le Attività formative professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali mediante attività pratiche e di tirocinio comprendono almeno i tre quinti dell’intero corso. Almeno 60 CFU sono dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.

    13. Gli ordinamenti didattici delle singole scuole determinano la frazione dell’impegno orario complessivo riservato allo studio individuale, di norma non superiore al 25%.


    Art. 3

    1. La verifica della qualità dell’apprendimento è affidata a diversi strumenti, quali le prove in itinere, il libretto-diario e la prova finale (basata sulla discussione della tesi di specializzazione) integrate dalle valutazioni periodiche e dal giudizio dei docenti.

    2. Condizione indispensabile per l’attivazione della Scuola è che essa disponga di strutture adeguate, per l’esercizio delle attività professionali a fornire un completo addestramento professionale e proporzionate al numero di specializzandi iscrivibili. Adeguati dovranno essere anche il corpo docente e le strutture didattiche a disposizione.
    Si rimanda ad altra sede la definizione dei criteri che definiscono i requisiti di idoneità e di accreditabilità delle strutture formative.


    Art. 4

    1. Gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di cui all’ allegato , attivate presso le università sono adeguati alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal MiUR nella Banca dati dell’ offerta formativa .

    2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell'adeguamento del Regolamento Didattico di Ateneo .


    Art.5

    In deroga alle disposizioni di cui all’ art.3,comma 2, del DM 1.8.2005, pubblicato sulla G.U.n. 176 del 5.11.2005, l’ Universita’ di Torino e l’ Universita’ di Roma La Sapienza possono mantenere anche la Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica attivata presso la facolta’ di Psicologia , procedendo alla revisione dell’ ordinamento didattico adeguandosi alla relativa tabella allegata al citato DM 1°.8.2005 entro il termine di cui all’ art.4 del presente decreto .


    Art.6

    Le specializzazioni di cui all’ allegato del presente decreto, nonche’ quelle in Psicologia clinica, Psichiatria e Neuropsichiatria infantile , di cui all’ allegato del sopra citato DM 1.8.2005, sono abilitanti all’ esercizio della psicoterapia , purche’ almeno 60 CFU siano dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.
    Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.




    Roma, 24 luglio 2006


    Il Ministro dell'Università e della Ricerca
    F.to MUSSI






    Qua sembrano parlare solo delle scuole universitarie, ma essendo ormai quelle private parificate (mi pare...) il discorso vale anche per loro.
    Boh...io in fondo ancora non ho capito se il fatto che il decreto sia uscito sulla Gazzetta dia ormai per certo il riassetto.

  2. #32
    Partecipante L'avatar di misery
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    casamassima
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    Quindi io che mi sono iscritta a luglio e inizio a gnnaio 2008 rientro nei 4 anni?
    La domanda è rivolta a Dott. Confusa
    Grazie 1000 in anticipo se vorrai rispondermi
    annamaria

  3. #33
    Partecipante Super Esperto L'avatar di dott.ssaConfusa
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    In teoria, se ho ben capito il decreto, è a discrezione delle singole scuole...Hanno 18 mesi di tempo dall'ottobre 2006 per decidere da quando far partire i 5 anni. Ti conviene chiedere alla segreteria della scuola, e assicurarti che siano onesti nel risponderti...

  4. #34
    luisa.rossi
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    Bè... mi rendo conto che sia una cretinata!!! Quest'anno finisco la mia scuola pubblica di quattro, e non so se ce la farei a farne un altro.... sono anni che ne parlano, è perchè le scuole di psicoterapia pubbliche sono sotto a medicina, ma non si rendono conto che noi non abbiamo la borsa di studio dei medici (che dal 2007 è stata trasformata in contratto di lavoro di formazione!)... è vero che loro devono farsi i turni, lavorare proprio come medici, ma io ho fatto per 4 anni il mio lavoro, frequenza della scuola, 13 esami all'anno (perchè alle pubbliche richiedono gli esami come a medicina), tirocinio 400 ore all'anno..... tra un po' mi ricoverano. Scusate, ma mi delude leggere che qualcuno pensava che i 5 anni fosse solo per le pubbliche e non per le private... Perchè? Già le private hanno la metà di tirocinio, almeno molte, quindi per essere equiparate devono funzionare alle stesse condizioni!!!! Scusate la polemica.

  5. #35
    Postatore Compulsivo L'avatar di francesco27
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    secondo me quest'anno si partirà con i 4 anni, orami con la maggior parte delle scuole pronte a dare il via alle lezioni, a patto che alcune non comincino a gennaio (la mia inizia ad ottobre) e i programmi didattici orami stesi e consolidati, non vedo come si possa allungare di un anno la didattica penso che la sola possibilità sia allungare la supervisione o robe di rifinitura, ma non un altro anno di lezioni e quant'altro.
    poi per chi come me ha firmato l'adesione alla scuola ha firmato che lo studente si impegna a frequentare 4 anni di corso e non c'è nessuna clausola che riservi alla scuola un cambiamento sostanziale del genere. ripeto per me fino a gennaio si continua con i 4 o 4 più supervisione, poi chi le inizia dopo gennaio 08 saranno i 5!
    se son quattro fioriranno!!!!!!!!!!


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  6. #36
    Partecipante L'avatar di emma2005
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    Purtroppo a me non era risultato inizialmente chiaro che la riforma si estendesse anche alle private, perchè dal bando si faceva spesso riferimento all'università e alle scuole da essa dipendenti; credo questo abbia creato non poca confusione...
    concordo con luisa che effettivamente tutte le scuole, se riconosciute dal MIUR, debbano avere caratteristiche equiparabili, sia nell'impegno didattico, che in quello di tirocinio (le 400 ore della pubblica sono tantissime tenendo conto che si lavora gratis....) per formare specializzati con lo stesso livello di preparazione,anche se l'idea dei 5 anni mi fa venire un coccolone..
    quello che mi lascia perplessa, però, da tutta questa storia, è un quesito molto ingenuo: ma se le scuole universitarie e private vengono riconosciute dal MIUR e verranno equiparate (in teoria), perchè con una scuola privata (anche se riconosciuta) non si può accedere ai concorsi nella sanità pubblica?
    credete che con questa riforma (voglio essere ottimista) , che credo abbia lo scopo di rendere tutti gli specilizzandi con un equivalente livello di preparazione, si vada verso un'apertura ai concorsi anche per chi si è diplomato tramite scuole private? o si rimarrà nella stessa situazione, solo con 1 anno in più di scuola x pubbliche e private? insomma, il mio quesito è volto a capire se si tratta solo di un anno in più o di una riforma formativa reale e realmente equiparabile
    scusate ma di fronte a questa faccenda mi sento sempre più perplessa e confusa..

  7. #37
    Postatore Compulsivo L'avatar di francesco27
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    si rimarrà nella stessa situazione, solo con 1 anno in più di scuola x pubbliche e private, abbiamo governanti troppo interessati agli indultini e ad alzare le aliquote delle ritenute fiscalial 20% invece che pensare una cosa semplice e lineare come hai detto tu.


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  8. #38
    Partecipante Affezionato L'avatar di kuonmitang
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    per quanto ne so io, perlomeno sul bando di un concorso che mi era capitato di leggere lo scorso anno, le scuole "equipollenti" hanno lo stesso valore.

  9. #39
    Partecipante Esperto
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    Con le scuole private si ha il titolo di psiocterapeuta e si può accedere ai concorsi come dirigente psicoterapeta.
    Con la pubblica si ha il titolo di psicoterapeuta e specilista in psicologia e si può parteciapre ai concorsi come dirigemte psicoterapeta e dirigemte psicologo.

    Anche secondo me non cambierà niente in questo senso anche se sarà di cinque anni.

    Io personalmente non ci spero nei concorsi... sono talmente pochi (e lo vince uno solo) e ci vanno i raccomandati, e anche se cosi non fosse siamo talemnte tamti che non penso di essere la più brava.

    Secondo me l'unica è proporsi come liberi professionisti (e anche con la scuola privata si può)

    Per quanto rigurada le prubblihce l'anno in più, se non ho capito male, è pensato per dedicarlo alla psicoterapia visto che è un pò carente essendo concentrata più sulla psicologia

  10. #40
    Partecipante Super Esperto L'avatar di ama77
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    Originariamente postato da eliseaaa
    Con le scuole private si ha il titolo di psiocterapeuta e si può accedere ai concorsi come dirigente psicoterapeta.
    Con la pubblica si ha il titolo di psicoterapeuta e specilista in psicologia e si può parteciapre ai concorsi come dirigemte psicoterapeta e dirigemte psicologo.
    In merito a questo, stavo guardando il sito dell'ordine degli psicologi italiani e ho trovato tra le "evidenze" nella home page, questo:
    "L’esclusione dei candidati in possesso delle specializzazioni ex artt. 3 e 35 della L. 56/89 costituisce una chiara VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell’art. 2, comma 3 della L. 401/2000"
    Se si va a leggere il documento si trova quetsa interessantissima citazione:
    "- la L. 401 del 29 dicembre 2000 “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario”
    art. 2 comma 3 testualmente recita: “Il titolo di specializzazione in psicoterapia,
    riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come
    equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione
    universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di
    psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi
    restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali “
    - le specializzazioni ex artt. 3 e 35 della L.56/89 costituiscono titolo valido per l’accesso ai
    concorsi per Dirigente Psicologo nel SSN".

    Praticamente a quanto dice qui, TUTTE le scuole di specializzazione equipollenti a quelle universitarie consentono di accedere ai concorsi non solo come dirigente psicoterapeuta ma anche come dirigente psicologo.
    E' corretto?
    Ultima modifica di ama77 : 31-08-2007 alle ore 14.22.32

  11. #41
    Partecipante L'avatar di misery
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    casamassima
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    finalmente una persona chiara
    io ho sempre saputo e tra l'altro nella mia scuola è specificato che lascia titolo equipollente per l'ACCESSO AI PUBBLICI CONCORSI"
    annamaria

  12. #42
    Partecipante L'avatar di emma2005
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    Grazie mille a tutti x i chiarimenti.
    se vi può interessare vi lascio il link del MIUR con l'elenco degli istituti abilitati a rilasciare titoli equipollenti:

    http://www.miur.it/0002Univer/0706Is.../index_cf2.htm

    anche se mi rendo conto che è più facile vincere al superenalotto che un concorso...
    per il resto, staremo a vedere a cosa porterà questa riforma, se avrà un senso come sinceramente mi auguro.

  13. #43
    daphne1979
    Ospite non registrato
    non vorrei creare il panico...ma io ho sempre pensato che la dicitura "abilitante alla psicoterapia" e "equipollente alla specializzazione universitaria" non avessero lo stesso significato.
    mi spiego.
    il miur ABILITA certe scuole private (moltissime) a rilasciare il titolo di psicoterapeuta (proprio come le scuole pbbliche in psic. clinica abilitano all'esercizio della psicoterapia.)
    alcune scuole private poi, pochissime , sono equipollenti a quelle universitarie, nel senso che rendono possibile l'accesso ai concorsi pubblici.

    non so se mi sono spiegata chiaramente. le mie non sono notizie certe, ma solo quello che ho sempre creduto, in base a ciò che sentivo dire..

    ma chiedere all'ordine degli psicologi forse chiarirebbe tutto...


    in bocca al lupo a tutti noi!!

  14. #44
    Postatore Compulsivo L'avatar di francesco27
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    che poi tutti questi concorsi pubblici......................


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  15. #45
    Partecipante L'avatar di emma2005
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    la nebbia si fa sempre più fitta..

    sicuramente chiamerò l'ordine in settimana, perchè anche se concorsi non ce ne sono, vorrei capire come funzionano le cose, poi vi farò sapere.

    cmq sul sito dell'Ordine Lombardia ho trovato questo documento

    http://www.opl.it/Allegati/SentenzaT...icoterapia.doc

    relativo al ricorso fatto da alcune persone specilizzate presso scuole riconosciute ma non univeristarie non accettate ad un concorso.

    non sono brava a districarmi tra questi documenti, per cui potrei sbagliare, ma a me sembra risulti che la ASL abbia fatto un illecito nel rifiutare gli specilizzati, che alla fine hanno fatto ricorso.

    non voglio creare ulteriore confusione, ma voi cosa ne deducete?

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