Annuncio: Il ruolo dello psicologo per il risarcimento dei danni psichici
avendo notato questo annuncio da parte dell' adm. mi permetto di fare qualche osservazione.
Parlando poco tempo fa con il mio legale, gli proposi la possibilità di collaborare occupandomi di perizie psichice.(Un pò come avviene negli Stati Uniti).
Il punto, e qui la risposta del mio legale, è che in Italia non è ancora riconosciuto il danno psichico come quantificabile e risarcibile.
Mentre negli States se subisco uno shock, vedi ptsd dopo incidente stradale, è previsto un risarcimento e percorso terapeutico, in Italia non sarebbe proprio così.
In parole povere, puoi rimanere anche traumatizzato da un incidente stradale ma le assicurazioni risarciscono solo il danno fisico.
Questo ciò che mi ripose il legale un pò di tempo fa. Magari le cose sono cambiate. C'è qualche decreto in giro?. Qualcuno ne sa qualcosa?.
Rubens:)
danno biologico e danno esistenziale
Ciao. Sono Carmen Pernicola, coordinatrice e docente del corso sul ruolo dello psicologo nel risarcimento dei danni psichici.
Non mi sorprende che l'avvocato di cui parli non fosse molto informato sulla possibilità di ottenere un risarcimento per i danni psichici, derivanti, ad esempio, da un incidente stradale, da un infortunio sul lavoro o dal mobbing. Questo perchè la figura di danno biologico di natura psichica è ancora in corso di definizione ad opera della dottrina e della giurisprudenza.
Per comprendere più chiaramente quello che sta succedendo bisogna prendere un pò di confidenza con il linguaggio giuridico e andarsi a leggere qualche sentenza.
Infatti, dagli anni 70 in poi ci sono state alcune decise pronunce delle Corti di merito che hanno introdotto una fattispecie di danno inedita: il danno biologico.
L’evoluzione concettuale che ha portato alla definizione della figura di danno biologico è stata ufficializzata dalla Consulta, anche se solo nel 1986, con la storica sentenza n. 184 del 14.7.1986.
Questa sentenza, confermando che la tutela della salute trova il suo fondamento nell’art. 32 Cost., ha introdotto la figura risarcitoria del danno biologico, in quanto danno alla salute che si configura come “menomazione della persona vista nella somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, culturale, sociale ed estetica” e ha affermato che tale menomazione sussiste anche a prescindere da altre conseguenze, come ad esempio quelle morali o quelle patrimoniali, derivanti dall’evento lesivo.
Così è diventato chiaro che il danno alla salute è un danno che riguarda il "valore uomo", e inficia le attitudini non lucrative della persona danneggiata, i servizi che questa può rendere a se stessa, come vestirsi, aver cura della propria persona, camminare, guidare).
Il danno biologico è andato così delineandosi come un danno che attiene al bene assoluto della tutela della salute in senso lato, a prescindere dall’attitudine della persona a produrre reddito (Cass. 14.101993, n. 10153).
Un’altra sentenza della medesima Corte ( n° 372/94) ha esaminato, in particolare, l’ipotesi del danno biologico da morte del congiunto.
Dalla lettura della sentenza si ricava il principio secondo cui, nel caso di lesione al bene salute, che provoca la morte dell’individuo, sorge un diritto di risarcimento in capo alla persona deceduta per i danni subiti “dal momento della lesione a quello della morte”.
In altri termini, se la morte della persona sopraggiunge dopo un lasso rilevante di tempo dal verificarsi dell’evento lesivo, si configura il diritto della persona stessa deceduta a un risarcimento per i danni che ha subito, dal momento in cui si è verificata la menomazione psicofisica al momento in cui è sopraggiunto il decesso.
Inoltre, sempre secondo la sentenza in questione, è possibile ipotizzare, in capo ai congiunti della persona deceduta, un danno biologico e il relativo diritto al risarcimento, nel caso in cui la morte del parente abbia indotto in questi “una lesione psico-fisica (infarto da shock o uno stato di prostrazione tale da spegnere il gusto di vivere”).
L’introduzione del danno biologico ha consentito l’affermarsi di nuove figure risarcitorie, espressione delle nuove esigenze di protezione della sfera personale.
Nel concetto di danno biologico, quale menomazione dell’integrità fisica e psichica della persona in sé e per sé considerata, come indicato esplicitamente nella sentenza n. 184 del 14 luglio 1986 della Corte Costituzionale, ha trovato il proprio riconoscimento il danno biologico di natura psichica.
La sentenza n. 372 del 27/10/1994 della Corte Costituzionale, stabilendo che il danno biologico, al pari di ogni altro danno ingiusto, è risarcibile soltanto come pregiudizio effettivamente conseguente a una lesione e, pertanto, necessita della dimostrazione della sussistenza di una patologia, ha posto, inoltre, l’attenzione sulla necessità che qualsivoglia disagio psicologico, per rientrare nella categoria di danno biologico, deve essere riconoscibile in quanto patologia, clinicamente significativa e, quindi, rilevabile esclusivamente da un accurato esame diagnostico.
L’accertamento del danno psichico, quindi, deve avvenire all’interno della valutazione medico-legale del danno biologico, di cui costituisce parte integrante.
E’ andata via via disegnandosi, così, una definizione di danno psichico, come patologia mentale clinicamente significativa che può essere ricondotta, secondo un nesso di causalità, all’evento lesivo e si traduce in una alterazione dell’equilibrio della personalità e si manifesta attraverso una serie di sintomi e la compromissione delle abituali funzioni vitali della persona, nella sua vita familiare, sociale, lavorativa.
QUINDI IL DANNO BIOLOGICO PSICHICO E' RICONOSCIUTO DALLA GIURISPREUDENZA COME DANNO RISARCIBILE. E LO DIMOSTRANO DIVERSE SENTENZE CHE HANNO DISPOSTO IL RISARCIMENTO DEI DANNI PSICHICI, SOPRATTUTTO PER QUELLI DERIVANTI DA MORTE DI CONGIUNTI.
PER QUEL CHE RIGUARDA LE ASSICURAZIONI, LE COMPAGNIE RISARCISCONO IL DANNO BIOLOGICO. LA VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO PSICHICO NON VIENE PRESENTATA COME VALUTAZIONE A SE', MA E' COMPLEMENTARE ALLA VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DEL DANNO BIOLOGICO IN GENERALE E CONTRIBUISCE AD ACCRESCERE LA PERCETUALE DI INVALIDITA' O DI INABILITA'.
QUINDI NON SI PUO' DIRE CHE LE ASSICURAZIONI NON RISARCISCONO IL DANNO PSICHICO, PIUTTOSTO SI PUO' DIRE CHE TIRANO SUL PREZZO, CERCANDO DI SMONTARE LE PERIZIE PSICOLOGICHE CHE SONO LE PIU' SEMPLICI DA SMONTARE, SOPRATTUTTO QUANDO SONO FATTE MALE, PERCHE' LE LESIONI NON SI VEDONO A OCCHIO NUDO E PERCHE' RITORNA SEMPRE A GALLA IL PROBLEMA DELLA SIMULAZIONE O DELLA PREESISTENZA DEI DISTURBI.
BISOGNA ESSERE BRAVI E FARE DELLE RELAZIONI TECNICHE BEN CIRCOSTANZIATE, CHE POSSANO COSTITUIRE UNA PROVA FORTE E INOPPUGNABILE DELLA SUSSISTENZA DEL DANNO PSICHICO!
Diciamo che questo lavoro non si può fare con leggerezza...perchè si finisce rapidamente in pasto agli avvoltoi!
In assenza di una lesione dell’integrità psicofisica della persona, pur in presenza di un peggioramento della qualità della vita, non è configurabile un danno biologico risarcibile. Ma è configurabile, piuttosto, un danno esistenziale.
E qui entra in gioco un'altra figura risarcitoria, per cui può essere richiesta la valutazione del danno allo psicologo.
Dove il danno biologico psichico rappresenta l'insorgere di una psicopatologia, in conseguenza di un evento lesivo, il danno esistenziale, invece, si configura, in assenza di psicopatologia, quando il danno lesivo produce un peggioramento della qualità della vita del soggetto.
E ANCHE PER IL DANNO ESISTENZIALE E' POSSIBILE ORMAI LEGGERE, ANCHE FACENDO UNA RAPIDA RICERCA SU INTERNET, DIVERSE SENTENZE CHE HANNO STABILITO IL RISARCIMENTO.
Un saluto,
Carmen Pernicola
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