Riferimento: Condanna penale counselor
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Secondo me è illuminante nello spiegare la differenza tra i due modelli (autorizzatorio e accreditatorio) e nello spiegare i limiti del primo (anche se l'articolo si riferisce solo alla questione deontologica).
Il modello accreditatorio ha i suoi limiti, ben evidenti, basta vedere cos'è successo a Milano, proprio in queste ore, con un Ente "accreditato" dal Comune di Milano per i servizi socio-educativi (ADM).
Saluti,
ikaro
Riferimento: Condanna penale counselor
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Originalmente inviato da
ikaro78
Il modello accreditatorio ha i suoi limiti, ben evidenti, basta vedere cos'è successo a Milano, proprio in queste ore, con un Ente "accreditato" dal Comune di Milano per i servizi socio-educativi (ADM).
Saluti,
ikaro
Caro Ikaro, il fatto che il modello accreditatorio abbia dei limiti - cosa evidente come per ogni altra umana produzione - niente toglie o aggiunge al valore dello stesso. Soprattutto in relazione al completo fallimento di quello autorizzatorio.
Stavo discutendo giorni fa con un collega cubano il quale, spiegandomi che là il counseling è professione regolamentata (si fa l'esame di Stato), mi diceva che stanno valutando di cominciare a lavorare tramite accreditamenti.
E' inutile che ti dica che nel resto dell'Europa (eccezion fatta per la Spagna e in parte per l'Austria) il modello autorizzatorio è stato abbandonato ormai da molto tempo.
Occorre però una precisazione (magari superflua): il modello accreditatorio non significa abolizione degli ordini professionali tout court. Magari gli Ordini cominciassero a lavorare col modello accreditatorio... ci eviteremmo il proliferare ti tanti professionisti autorizzati sì, ma di qualità scadente...