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Airamanna, ti rispondo anche se il tuo "tono" ironico misto a polemico misto a provocatore non mi piace molto. Soprassediamo.
Allora, per quanto riguarda la parola gratis che, orrore, ho saltato, perdonami, ma mi sono trovata a rispondere a 3 messaggi lunghissimi e qualcosa ho perso. Se ti consola anche uno psicologo del vecchio ordinamento il più delle volte inizia a lavorare collaborando gratis, magari restando nei luoghi in cui ha svolto il tirocinio come psicologo volontario. Perciò fidati, non è un'esclusiva che avete voi!
Se io fossi il tuo tutor, ti farei somministrare test, all'inizio li rincontrollerei per essere più sicura, poi un pò alla volta imparerei a fidarmi e ti lascerei fare da sola. Sperando che tu non combini guai, perchè in tal caso ne risponderei anche io.
Se fossi la direttrice di una scuola assumerei personale che possibilmente è in graduatoria al CSA, e che cmq ha i requisiti richiesti per insegnare. Stop.
Per quanto riguarda le perizie, non ho sottomano le regole richieste, magari le può fare anche un triennalista, ma di sicuro non può farlo dalla sera alla mattina. Ci sono regole diverse da regione a regione, chi chiede che tu sia iscritta all'albo almeno da 3 anni, chi da 5, chi ti prende solo se hai alle spalle un master o un corso sull'argomento, e cmq è richiesta una formazione continua in questo ambito.
Ho risposto a tutto?
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Ho trovato questo nel sito dell'ordine degli psicologi del Veneto:
Requisiti minimi per la buona prassi in Psicologia Giuridica e Forense
La formazione per gli psicologi che intendono intraprendere la professione in ambito giuridico e l'aggiornamento di quanti già lavorano in tale ambito sono stati da più parti caldeggiati, anche in considerazione del fatto che il numero degli psicologi impegnati in attività di collaborazione con i Tribunali Ordinari e con il Tribunale per i Minorenni è ormai consistente ed in continuo aumento.
A tale scopo il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, con deliberazione del 20 settembre 2003, ha indicato alcuni requisiti minimi per l'inserimento negli elenchi degli esperti e degli ausiliari dei giudici presso i Tribunali, invitando i Consigli Regionali:
• Ad accogliere tali linee guida con propri atti deliberativi, rappresentando gli stessi ai Tribunali competenti;
• A sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di sviluppare conoscenze e competenze in tale ambito.
Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto ha accolto tale istanza e, nella seduta del 26 marzo 2004, ha stabilito i seguenti requisiti minimi per l'inserimento dei propri iscritti negli elenchi degli esperti o degli ausiliari dei Giudici presso i Tribunali:
• anzianità di iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi di almeno tre anni ;
• specifico percorso formativo post laurea in ambito di Psicologia Giuridica e Forense, di almeno 100 ore , frequentato:
a) dopo il conseguimento della laurea in psicologia regolata secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e relativi decreti attuativi;
b) dopo il conseguimento della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia.
• specifiche competenze relative alle aree di svolgimento dell'attività (clinica, psicodiagnostica, del lavoro e delle organizzazioni, ecc.). Per operare nell'area dell'età minorile sono necessarie inoltre particolari competenze relative alla Psicologia dello Sviluppo e alle dinamiche della coppia e della famiglia.
Il Consiglio ha previsto inoltre che, in deroga a quanto previsto dai punti 1, 2 e 3, si considera che gli Psicologi già iscritti agli elenchi degli esperti e degli ausiliari dei Giudici presso i Tribunali hanno già assolto quanto previsto in tali punti e, inoltre, che gli Psicologi già iscritti sono tenuti all'aggiornamento in Psicologia Giuridica e Forense o in materie attinenti.
Io, ai punti a e b capisco che possono accedervi i laureati con l'ordinamento previgente alla riforma (cioè i 5 anni) oppure i laureati che hanno ottenuto la laurea specialistica.
Ora ditemi voi se ho capito bene oppure se, per l'ennesima volta mi accanisco contro i triennalisti.
:P
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Ho trovato pure questo:
Nella seduta del 15 dicembre 2003 il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Veneto ha deliberato l’istituzione delle sezioni A e B dell’albo.
Pubblichiamo di seguito il dispositivo di tale deliberazione che prevede, fra l’altro, i requisiti per l’iscrizione alle due sezioni e le rispettive competenze professionali degli iscritti:
1) è istituita la sezione A nell’albo professionale dell’Ordine degli psicologi del Veneto;
2) agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo;
3) qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è annotato nell’Albo;
4) ai sensi dell’art. 1 comma 2 D.P.R. 328/2001 gli iscritti nella sezione A svolgono le competenze di cui alla L. 56/89, all’art. 3, comma 1 quinquies L. 170/2003, nonché alla normativa, nazionale e regionale, che si applica allo psicologo e, in particolare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.P.R. 328/2001:
a) l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;
b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
c) il coordinamento e la supervisione delle attività degli iscritti nella sezione B.
5) gli attuali appartenenti all’Ordine degli psicologi sono iscritti d’ufficio, mantenendo l’anzianità di iscrizione, nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli psicologi del Veneto;
6) coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, ossia al 18 agosto 2001, possono iscriversi nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli psicologi del Veneto, così come coloro che hanno conseguito o conseguiranno tale abilitazione in data successiva secondo l’ordinamento previgente al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 in quanto possessori di laurea in psicologia regolata dall’ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e ai relativi decreti attuativi;
7) alla sezione A si accede previo esame di Stato di cui all’art. 52 D.P.R. 328/2001, per l’ammissione al quale è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno;
8) è istituita la sezione B nell’albo professionale dell’Ordine degli psicologi del Veneto;
9) nell’ambito della sezione B dell’albo sono individuati i seguenti settori: a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro; b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;
10) agli iscritti nei settori di cui al punto 9) spettano, rispettivamente, i titoli professionali di “dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e di “dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”;
11) le attività professionali degli iscritti nella sezione B sono individuate nel modo seguente:
Per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
- utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- collaborazione con lo psicologo della costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
Per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:
- partecipazione all’èquipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
12) l’iscrizione a ciascun settore della sezione B è subordinata al superamento dello specifico esame di Stato di cui all’art. 53 D.P.R. 328/2001, per l’ammissione al quale è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi;
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Dott.ssa Confusa complimenti!
E meno male che sei confusa:P
Standing ovation anche questa volta!!
Rispetto a questa interminabile discussione vo/no mi astengo dal continuarla, non porterà a nulla e quindi lascio cadere ogni provocazione.
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L'ho detto, sono confusa su certe cose, ma non su altre.
Peccato però perchè ora nel forum diventerò famosa come la schiavista dei triennalisti! :lol:
Alla fine si scherza, siamo tutti sulla stessa barchetta traballante, ahimè. E quasi quasi mi viene da pensare che la riforma sia stata concepita proprio con questo scopo ultimo: farci litigare tra noi in modo da distrarci dalle problematiche che ci circondano, compreso lo sfruttamento e i salari da fame...
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Bene Dott.ssa Confusa, come mia coordinatrice o tutor o supervisore mi concederesti più di quanto ammettevi all'inizio. Buon segno.
Solo una cosa, la distinzione legale tra psicologo junior e quello senior l'hai scoperta adesso?!!??!!!
Vimae. Concordo sul fatto che per eseguire una perizia psicologica ci voglia grande esperienza ect, però io mi riferivo, come ho scritto alla consulenza tecnica di parte (ctp) non alla consulenza tecnica d'ufficio (ctu) per cui valgono regole aggiuntive come l'esser iscritto all'ordine da più di 5 anni.
Paradosso dei paradossi, la legge ci consente di fare perizie psicologiche ma noi triennalisti non siamo affatto pronti a farlo e, che io sappia, nessuno lo fa. Saper scrivere una perizia è logica conseguenza del saper diagnosticare, che è ancora logica consguenza di esperienza di somministrazione di test psicodiagnostici.
Invece avremmo la capacità di somministrare alcuni test psicologici che invece ci impediscono di usare, e che poi alla fine, proabilmente parecchi usano, per esempio durante il tirocinio.
Confusione ce n'è tanta di sicuro.
Per me la gravità non è il 3+2, il 4+1 o il 5+0, alla fine sempre 5 è il risultato e mai nessuno ci riesce, quindi diventa 6!!
Il vero problema, per me, è il numero aperto. Se le università continuano a sfornare pscologi ci si azzufferà sempre di più.
A me non va di far diventare sterile questa discussione.
Posso sapere il vosrto parere sul possibile lavoro che può svolgere un triennalista in un SerT?
Quale attività pensate che possa svolgere senza sconfinare nelle altrui competenze?
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Credo che per fare una perizia ci voglia ben più che somministrare test: c'è tutta una parte di colloquio e un'altra di osservazione...
E che tu la faccia come CTU o come CTP secondo me devi sempre farla bene, anzi a maggior ragione dove delle persone ti pagano e sei anche esposta a maggiori pressioni e possibilità di collusione visto che in teoria dovresti dargli ragione ebasta (visto che ti pagano) ma che sei anche una professionista e non puoi mica inventarti le cose pur di dar ragione al tuo committente...
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appunto, questa è na concessione fatta ai triennalisti che si potevano risparmiare.
potevano lasciarci spazio maggiore su altri fronti.
cosa ne pensi del SerT Vimae?
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Carissima Airamanna, la distinzione tra psicologo A e psicologo B la sapevo già,ma l'ho postata affinchè sia a disposizione di tutti.
Riguardo ai compiti che farei svolgere ad una triennalista,guarda che l'ho sempre detto che,con la supervisione di uno psicologo senior,uno junior può somministrare test e fare colloqui a fini diagnostici.E' logico che alla fine non sarebbe il triennalista da solo a fare la diagnosi,ma si lavorerebbe in equipe.
Mi permetto di rispondere alla tua domanda finale avendo svolto il tirocinio anche in un Ser.T: nella MIA realtà faticano addirittura a prenderli come tirocinanti i triennalisti, e cmq le mansioni che potrebbero svolgere sono di accompagnamento dell'educatore nei corsi di prevenzione nelle scuole.
Quanto alla somministrazione di test o colloqui con i pazienti, la mia tutor (come molte altre) era assolutamente contraria.
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Io ne ho viste di perizie fatte, e concordo in pieno con Vimae: non sono solo test. Ci vuole veramente una preparazione a 360° ed anche una sana dose di realismo: se si pensa di trovarsi di fronte ad un caso troppo difficile per lui, il perito dovrebbe avere il coraggio di ammettere la propria insicurezza, facendo in modo che la perizia venga affidata ad altri. Il più delle volte in ballo c'è il futuro delle persone, soprattutto dei bambini.
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... alla fine sempre 5 è il risultato e mai nessuno ci riesce, quindi diventa 6!!
Scusa ma non concordo. Conosco parecchie persone che si sono laureate regolarmente in 5 anni.
Rispetto invece alle euniversità che continuano a sfornare dottori triennalisti/quinquennalisti (e continuano ad aprire nuove facoltà!!!) mi trovi assolutamente con te.
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accompagnamento dell'educatore????!!!!
e che mansione è?
sarebbe un portaborse? l'autista?
ma andiamo dott.ssa Confusa, non vuoi essere presa per la schiavista dei treinnalisti e poi scrivi queste cose!!!
spero di aver interpretato male ciò che hai scritto!
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Ussignur.
Ti va meglio il termine collaboratore???In pratica segui i corsi sulla prevenzione,insieme all'educatore.
Nella MIA realtà è così,quindi che ti vadano bene o che ti vadano male certi termini,così stanno le cose!Spero per te che nella tua realtà sia diverso,che devo dirti.
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E cmq,sempre nella MIA realtà,nella MIA ASL,il problema non sussiste in quanto assumono poco e quei pochi che assumono li prendono del vecchio ordinamento!
Non sono io a far andare le cose così,o a dire che è giusto,ma se vuoi continuare a prendermi come capro espiatorio fai pure,c'ho le spalle forti! :approved:
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stai facendo tutto tu!
relax woman...
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Forse per accompagnatore/collaboratore si intende che l'educatore porta le sue competenze educative e lo psicologo quelle psicologiche, anche per l'educatore stesso che può in questo modo pianificare interventi più "personalizzati".
Sto tirando a indovinare però perchè il SERT non lo conosco minimanente...
Mi viene però in mente una forma di collaborazione come quella che avviene nelle scuole: l'educatore si occupa della parte educativa e di lavorare con il ragazzo, lo psicologo mette le sue competenze anche nell'interfaccia con la famiglia e nella personalizzazione del progetto integrando con le sue competenze testologiche e di osservazione
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Vimae,intendevo proprio quello.
Però i progetti portati avanti nelle scuole che ho potuto vedere io,non prevedevano uso di test,ma solo incontri di informazione e sensibilizzazione,magari usando metodi creativi per attirare l'attenzione dei ragazzi.
A scuola gli psicologi del Ser.T possono anche gestire gli sportelli di ascolto,che però sono in mano allo psicologo "capo" del servizio (che ricordiamo essere dipendente dell'ASL),il quale al limite forma un pò alla volta altri psicologi assunti per lo più a progetto,e cmq sempre quinquennalisti,almeno nella MIA realtà.
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Grazie Vimae, volevo proprio sapere questo! Sei stato molto chiaro.
Ciao piumealvento! Mi insegui ovunque... Ma sì, ti eleggo ufficialmente mio tutor su opsonline!
ok, smetto di chiedere, altrimenti a qualcuno gli viene un'angina pectoris!
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Dopo aver letto sopra...
Mi viene un sospetto...
ke era proprio questo il rischio calcolato da chi ha creato la scissione delle Lauree: creare una Laurea breve, ma invece che differenziarla x bene...aggiungere il "dettaglio" che il Laureato junior avrebbe potuto svolgere alcune funzioni solo in affiancamento allo Psicologo senior, questo per tutelare i senior che svolgono già un lavoro, ma, soprattutto, quelli che ancora lo cercano, in modo da non avere una Rivolta "popolare" dei professionisti.
Credo che il resto non sia importato un granchè...che gli Psicologi si possano scannare fra loro, non è un cruccio per chi ha creato quest'inquadramento...!
Ancor più grave, secondo me, è che si sia perso di vista l'interesse del cliente e il quadro delle altre Lauree brevi di area psicologica nel resto d'Europa che so funzionano in modo molto diverso.
Ciao,