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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
delfino11
L'articolo 13 mi sta disintegrando il cervello...l'avete capito??
A me sembra di capire che:
lo psicologo, se non riveste il ruolo di pubblico ufficiale e se non lavora presso un pubblico servizio, non ha obbligo di denuncia o referto.
lo psicologo che non è psicoterapeuta nemmeno
se vi è l'obbligo deve riferire solo lo stretto necessario per tutelare psicologicamente il paziente
invece il caso del pz che dice che si suicida o che uccide la moglie ad esempio??? non ho ben capito se valgono le cose di cui sopra o se si deve valutare caso per caso e consultarsi con l'ordine...mah! :rolleyes:
Effettivamente è un pò ambiguo....cioè, se viene uno e ti dice che ha fatto una strage o che ha abusato di un bambino, tu non puoi denunciarlo, a meno che non ti dia il permesso....se invece viene uno che ti dice che sta progettando di andare a fare una strage tu puoi pensarci e andare a denunciare la cosa.....mah
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Ragazzi prima di tutto complimenti a tutti!!! scusatemi se interrompo la discussione ma volevo chiedere se c'era qualcuno disposto a far cambio per la data dell'orale; io sono lunedì 3 ma l'orario mi è davvero molto scomodo perchè vengo da napoli e sono in stato di gravidanza, se a qualcuno invece fa piacere cambiare giorno potremmo fare uno scambio!!!
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Riferimento: EDS Novembre 2012
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Originalmente inviato da
lupetta85
Effettivamente è un pò ambiguo....cioè, se viene uno e ti dice che ha fatto una strage o che ha abusato di un bambino, tu non puoi denunciarlo, a meno che non ti dia il permesso....se invece viene uno che ti dice che sta progettando di andare a fare una strage tu puoi pensarci e andare a denunciare la cosa.....mah
Mmmh....non ho capito! :wall: :mumble: Aiutooo! Inizio a preoccuparmi per l'orale se non capisco il codice... :look:
Kanthaka, mi spiace ma io non posso esserti d'aiuto...
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Riferimento: EDS Novembre 2012
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Originalmente inviato da
Kanthaka
Ragazzi prima di tutto complimenti a tutti!!! scusatemi se interrompo la discussione ma volevo chiedere se c'era qualcuno disposto a far cambio per la data dell'orale; io sono lunedì 3 ma l'orario mi è davvero molto scomodo perchè vengo da napoli e sono in stato di gravidanza, se a qualcuno invece fa piacere cambiare giorno potremmo fare uno scambio!!!
omg, nella nostra commissione hanno detto che tocca presentarsi seguendo l'orario con precisione massima e che un ragazzo che si è presentato poco dopo convinto di essere uno degli ultimi nella lista l'hanno tagliato fuori ..quindi accordi intra-studenti non te li consiglio, anche a me tocca dormire fuori e casini vari, ma se sei in stato di gravidanza l'unica sarebbe sentire la segreteria se ti lascia qualche permesso particolare..
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
delfino11
L'articolo 13 mi sta disintegrando il cervello...l'avete capito??
A me sembra di capire che:
lo psicologo, se non riveste il ruolo di pubblico ufficiale e se non lavora presso un pubblico servizio, non ha obbligo di denuncia o referto.
lo psicologo che non è psicoterapeuta nemmeno
se vi è l'obbligo deve riferire solo lo stretto necessario per tutelare psicologicamente il paziente
invece il caso del pz che dice che si suicida o che uccide la moglie ad esempio??? non ho ben capito se valgono le cose di cui sopra o se si deve valutare caso per caso e consultarsi con l'ordine...mah! :rolleyes:
ragazze io ho capito questo:
SIAMO TENUTE AL SEGRETO PROFESSIONALE, E SOLO IN ALCUNI CASI POSSIAMO DEROGARE. Nel caso in cui lo psicologo debba denunciare qualcosa (un sospetto abuso) o restituire (ad esempio una valutazione al tribunale) è tenuto a fornire solo le informazioni strettamente necessarie per adempiere ciò (informazioni relative all'abuso), non altre (relazione con i colleghi) o comunque informazioni che possono compromettere la salute psicologica del pz (confidenze su pensieri x). Inoltre, se nel corso dei colloqui lo psicologo viene a conoscenza di informazioni inerenti a gravi pericoli per la vita o salute psicofisica del soggetto o di terzi, è tenuto a valutare attentamente la possibilità di derogare parzialmente o in toto il segreto. Ad esempio (quello di Lupetta 85):
- se il tuo pz ti dice che ha ucciso caio, non fai nulla, non lo puoi denunciare
- se il tuo pz ti dice che vuole/ ha già progettato come e quando uccidere caio, valuti la fondatezza della situazione. In caso positivo, senza il consenso del pz, ad esempio chiami i carabinieri.
Questo vale anche nel privato!
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Riferimento: EDS Novembre 2012
malvagio articolo 13 .. si vale la questione di "con obbligo di denuncia/referto, divulgare il minimo indispensabile per la tutela del cliente".. però c'è anche una distinzione, secondo me : se lo psicologo opera privatamente (tipo uno studio), ok, le cose sono complesse e l'obbligo di denuncia sfuma in casi gravi con danni gravi.. se invece lo psicologo è di pubblico servizio entra nel codice penale con l'articolo 331 e 362, quindi come professione sanitaria, ha l'obbligo di denuncia per i reati perseguibili d'ufficio (come maltrattamento in famiglia,cioè lesioni continuate compiute all’interno della famiglia, rissa, pedofilia..) , mentre per non lo ha per quelli procedibili a querela (come ingiurie, diffamazioni, e, purtroppo, credo anche la violenza sessuale se non seguita da aggravanti)..
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Grazie lo stesso ragazzi! in effetti ho chiamato la segreteria e non è possibile, anche a me hanno precisato più volte che ci si deve assolutamente presentare in orario...per quanto riguarda l'articolo anche a me le cose non tornano però questa distinzione tra professione in settori pubblici e quella nei privati mi sembra un pò strana, in fondo il codice vale per tutti gli psicologi e in tutti i contesti.
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Riferimento: EDS Novembre 2012
[se invece lo psicologo è di pubblico servizio entra nel codice penale con l'articolo 331 e 362, quindi come professione sanitaria, ha l'obbligo di denuncia per i reati perseguibili d'ufficio (come maltrattamento in famiglia,cioè lesioni continuate compiute all’interno della famiglia, rissa, pedofilia..) , mentre per non lo ha per quelli procedibili a querela (come ingiurie, diffamazioni, e, purtroppo, credo anche la violenza sessuale se non seguita da aggravanti)..[/QUOTE]
art. 332-362, ma di quale legge?
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
opsina85
[se invece lo psicologo è di pubblico servizio entra nel codice penale con l'articolo 331 e 362, quindi come professione sanitaria, ha l'obbligo di denuncia per i reati perseguibili d'ufficio (come maltrattamento in famiglia,cioè lesioni continuate compiute all’interno della famiglia, rissa, pedofilia..) , mentre per non lo ha per quelli procedibili a querela (come ingiurie, diffamazioni, e, purtroppo, credo anche la violenza sessuale se non seguita da aggravanti)..
art. 332-362, ma di quale legge?[/QUOTE]
Opsina, Atlante si riferisce al codice penale...
Quindi ricapitolando è cosi? correggetemi:
1. nel caso di obbligo di referto o denuncia, lo ps. si limita a riferire lo stretto necessario. E fin qui mi sa che siamo tutti d'accordo.
Ma quand'è che lo psicologo è obbligato???:mumble:
2. chi lavora in ambito pubblico è obbligato. chi nel privato no.:look:
Mmmh...a me sembra di capire che lo psicologo valuterà se la minaccia di omicidio o suicidio sia reale, concreta. se si, denuncia e rinuncia alla riservatezza.
Se invece il paziente parla di abusi subiti o altri reati perseguibili di cui è stato vittima, che si fa???
E se invece è stato proprio lui a commenttere reati in passato???
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Riferimento: EDS Novembre 2012
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Riferimento: EDS Novembre 2012
ragazze ho un dubbio su due articoli:
25) lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti diagnosi e di valutazione di cui dispone. nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, sed non nei limiti del mandato ricevuto le notizie apprese che possano recare pregiudizio. nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti. (NON HO CAPITO ESATTAMENTE COSA INTENDONO PER PREGIUDIZIO, UN ESEMPIO?)
33) i rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. lo psicologo appoggia e sostiene i colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro natura ed il rispetto delle norme deontologiche (NON CAPISCO LA SECONDA PARTE, CONTRASTA CON L'ART. 6, LO PSICOLOGO DEVE SALVAGUARDARE LA SUA AUTONOMIA E LE NORME... NON CAPISCO PROPRIO COSA INTENDONO)
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Opsina, Atlante si riferisce al codice penale...
Quindi ricapitolando è cosi? correggetemi:
1. nel caso di obbligo di referto o denuncia, lo ps. si limita a riferire lo stretto necessario. E fin qui mi sa che siamo tutti d'accordo.
Ma quand'è che lo psicologo è obbligato???:mumble:
2. chi lavora in ambito pubblico è obbligato. chi nel privato no.:look:
Mmmh...a me sembra di capire che lo psicologo valuterà se la minaccia di omicidio o suicidio sia reale, concreta. se si, denuncia e rinuncia alla riservatezza.
Se invece il paziente parla di abusi subiti o altri reati perseguibili di cui è stato vittima, che si fa???
E se invece è stato proprio lui a commenttere reati in passato???[/QUOTE]
Dopo aver letto il post di Atlante9h20, concluderei dicendo:
tutti gli psicologi hanno l'obbligo di valutare una possibile denuncia in caso di gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi, ma la differenza sta nelle implicazioni legali.
Un collega che lavora nel pubblico, sarà maggiormente portato a farlo in relazione alle implicazione del C.P.; mentre un privato, su cui non vertono tutti quegli obblighi di legge, avrà più spazio di pensiero. In tutti i casi penso che ogni caso è a sè stante e dev'essere analizzato nel contesto, rischi, possibile utilità di denuncia ... in entrambi gli ambiti.
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
atlante.9h20
Si, l'avevo visto anche io, ma mi ha confuso ancora di piu le idee... e che caspita...non siamo mica avvocati!:argh:
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
opsina85
Opsina, Atlante si riferisce al codice penale...
Quindi ricapitolando è cosi? correggetemi:
1. nel caso di obbligo di referto o denuncia, lo ps. si limita a riferire lo stretto necessario. E fin qui mi sa che siamo tutti d'accordo.
Ma quand'è che lo psicologo è obbligato???:mumble:
2. chi lavora in ambito pubblico è obbligato. chi nel privato no.:look:
Mmmh...a me sembra di capire che lo psicologo valuterà se la minaccia di omicidio o suicidio sia reale, concreta. se si, denuncia e rinuncia alla riservatezza.
Se invece il paziente parla di abusi subiti o altri reati perseguibili di cui è stato vittima, che si fa???
E se invece è stato proprio lui a commenttere reati in passato???
Dopo aver letto il post di Atlante9h20, concluderei dicendo:
tutti gli psicologi hanno l'obbligo di valutare una possibile denuncia in caso di gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi, ma la differenza sta nelle implicazioni legali.
Un collega che lavora nel pubblico, sarà maggiormente portato a farlo in relazione alle implicazione del C.P.; mentre un privato, su cui non vertono tutti quegli obblighi di legge, avrà più spazio di pensiero. In tutti i casi penso che ogni caso è a sè stante e dev'essere analizzato nel contesto, rischi, possibile utilità di denuncia ... in entrambi gli ambiti.
Va bene...per le ultime mie due domande che si fa??
Dunque se il pz riferisce di aver subito un abuso, si denuncia chi l'ha commesso? e se invece è stato il pz a commettere un reato?? in quest'ultimo caso, mi sembra di aver capito che se il reato è perseguibile, non bisogna denunciarlo...ma è giusto??
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
opsina85
ragazze ho un dubbio su due articoli:
25) lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti diagnosi e di valutazione di cui dispone. nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, sed non nei limiti del mandato ricevuto le notizie apprese che possano recare pregiudizio. nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti. (NON HO CAPITO ESATTAMENTE COSA INTENDONO PER PREGIUDIZIO, UN ESEMPIO?)
Secondo me, si riferisce ai casi in cui committente ed utente non coincidono, per cui se lo psicologo durante la valutazione viene a conoscenza di fatti o altro che però non è attinente al compito che gli è stato affidato, non dovrà inserire nella valutazione elementi non richiesti, soprattutto se questi possono danneggiare l'utente. Immagina ad esempio, il direttore di un'azienda che commissiona ad uno psicologo di fare una valutazione dei suoi dipendenti per vedere chi è piu idoneo per una certa mansione. Degli elemnti che emergeranno dalla valutazione, lo psicologo dovrà riferire solo ciò che sarà pertinente alle richiesta del committente (direttore azienda)...le altre informazioni emerse no
33) i rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. lo psicologo appoggia e sostiene i colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro natura ed il rispetto delle norme deontologiche (NON CAPISCO LA SECONDA PARTE, CONTRASTA CON L'ART. 6, LO PSICOLOGO DEVE SALVAGUARDARE LA SUA AUTONOMIA E LE NORME... NON CAPISCO PROPRIO COSA INTENDONO)
L'articolo 6 si riferisce alla salvaguardia degli ambiti lavorativi di pertinenza, cioè l'accettazione solo di quelle "mansioni" conformi con le proprie competenze, formazione e deontologia e il rifiuto di tutto il resto. Poi parla dell'autonomia e dell'assunzione di responsabilità nella scelta di tecniche e strumenti, Infine della sovrapposizione di ruoli in ambito lavorativo che puo capitare, ma che bisogna evitare affermando la propria autonomia e ambito di competenza, pur rispettando quello degli altri professionisti.
Poi l'art.33 parla di ciò che ci accomuna come colleghi: la condivisione di principi e valori su cui si fonda l'identità dello psicologo. cio è alla base della colleganza. lo scopo è garantire assicurare e salvaguardare le condizioni necessarie per svolgere, noi e i colleghi, la professione. insomma deve esserci non del cameratismo, ma la condivisione di un impegno comune, di una responsabilità sociale per poter svolgere in modo adeguato la professione
non so io ho capito cosi.....
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
delfino11
Va bene...per le ultime mie due domande che si fa??
Dunque se il pz riferisce di aver subito un abuso, si denuncia chi l'ha commesso? e se invece è stato il pz a commettere un reato?? in quest'ultimo caso, mi sembra di aver capito che se il reato è perseguibile, non bisogna denunciarlo...ma è giusto??
Mi rispondo da sola :asd: ...lo psicologo valuterà caso per caso con attenzione in base alla gravità della situazione, della veridicità di quanto riferito, alla possibilità che il reato si verifichi nuovamente ecc ecc... STOP!
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Da quello che ho capito io, indipendentemente dal fatto che uno psico sia dipendente pubblico o privato, valuta caso per caso le situazioni che si presentano...al codice deontologico si legano le norme e i valori morali, nonchè la tutela della società...quindi in caso di reati, o di pericolo per la propria o altrui vita, lo psicologo valuta attentamente se "denunciare" o meno....riservandosi di dire lo stretto indispensabile.....
Adesso,ancora mi mancano parecchi articoli, ma...nel caso di minori???? Tutte queste cose non valgono?? cioè, i genitori vanno sempre informati...!!!????
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
lupetta85
Da quello che ho capito io, indipendentemente dal fatto che uno psico sia dipendente pubblico o privato, valuta caso per caso le situazioni che si presentano...al codice deontologico si legano le norme e i valori morali, nonchè la tutela della società...quindi in caso di reati, o di pericolo per la propria o altrui vita, lo psicologo valuta attentamente se "denunciare" o meno....riservandosi di dire lo stretto indispensabile.....
Adesso,ancora mi mancano parecchi articoli, ma...nel caso di minori???? Tutte queste cose non valgono?? cioè, i genitori vanno sempre informati...!!!????
Sono d'accordo, però guarda che invece c'è molta differenza tra pubblico e privato: io ho capito che chi lavora nel pubblico è sempre obbligato a denunciare...certo rivelando sempre solo l'indispensabile.
Per i minori, non ho capito bene cosa intendi...io so che se un minore si rivolge allo psicologo senza che i genitori ne siano a conoscenza (ad es. perchè il problema sono loro o perchè non voglia parlare con loro dei suoi problemi, come spesso capita con gli adolescenti), allora lo psicologo deve riferire all'autorità giudiziaria di avere in cura il minore.
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
delfino11
Sono d'accordo, però guarda che invece c'è molta differenza tra pubblico e privato: io ho capito che chi lavora nel pubblico è sempre obbligato a denunciare...certo rivelando sempre solo l'indispensabile.
Per i minori, non ho capito bene cosa intendi...io so che se un minore si rivolge allo psicologo senza che i genitori ne siano a conoscenza (ad es. perchè il problema sono loro o perchè non voglia parlare con loro dei suoi problemi, come spesso capita con gli adolescenti), allora lo psicologo deve riferire all'autorità giudiziaria di avere in cura il minore.
Io pensavo ai bambini che vengono portati dallo psico dai genitori...se durante i colloqui emerge qualcosa di grave della quale i genitori non sono a conoscenza e che non è legata alla domanda dei genitori...???
Tornando alla differenza tra pubblico e privato...quindi anche se il reato è già stato commesso (es.omicidio), lo psico dipendente pubblico è tenuto a denunciare?
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Sul tema dell'obbligo di referto e di denuncia io ho letto questo articolo http://www.ordinepsicologilazio.it/e...professionale/
è una tematica molto discussa, quindi in effetti non c'è una risposta chiara alle nostre domande ma la distinzione tra psicologo che opera come professionista nel privato e colui che opera nel o per conto di un'amministrazione pubblica è corretta per quanto riguarda la denuncia:
Se, come si è visto, l’obbligo di referto riguarda tutti i professionisti sanitari, tra cui deve annoverarsi lo Psicologo libero professionista, l’obbligo di denuncia di cui agli artt.331 e 332 c.p.p. incombe solo sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio (per le relative modalità si rinvia a detti articoli, qui riportati in calce).
Ma quando uno Psicologo deve identificarsi in una di queste due specie e quindi provvedere alla denuncia?
La casistica può aiutarci a rispondere:
- 1) nell’esercizio della professione alle dipendenze di una pubblica Amministrazione (ad esempio un’Azienda del S.S.N. o un Ministero) o a convenzione con una pubblica Amministrazione con poteri di certificazione (Cass. Pen. Sez.VI sent. n.35836 del 22-2-2007), lo Psicologo è considerato un pubblico ufficiale;
- 2) nell’esercizio della professione su incarico temporaneo da parte di una Pubblica amministrazione (ad esempio una Scuola pubblica) senza poteri di certificazione, lo Psicologo è considerato incaricato di pubblico servizio;
- 3) nell’esercizio della libera professione (anche se in regime di intramoenia nell’ambito di un rapporto di lavoro col S.S.N., cfr. Cass. Pen. Sez. VI sent. n.1128 del 6-2-1997 e n.2969 del 6-10-2004), lo Psicologo non è considerato né pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
Dunque, solo nei primi due casi gli Psicologi saranno tenuti ad ottemperare all’obbligo di denuncia qualora “...nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio... anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito” (art.331 c.p.p.).
un altro articolo interessante è questo:
http://www.psicologi.fvg.it/allegati...allegato71.pdf
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Riferimento: EDS Novembre 2012
cosa dite se vi chiedono qualcosa sul consenso informato per i minori?
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
meryasile
cosa dite se vi chiedono qualcosa sul consenso informato per i minori?
io citerei l'articolo 31 (?)
che poi come MOLTI articoli del codice è un pò controverso..
cioè, per agire sul minore ci vuole necessariamente il consenso informato (ci vuole SEMPRE, riprende l'articolo 24) del tutore quindi del genitore o chi per lui..
Lo psicologo che ritenga indispensabili prestazioni a favore del minore, ma non abbia il consenso informato di entrambi i genitori, deve informare tramite comunicazione scritta l’Autorità Tutoria (Giudice Tutelare e Tribunale per i Minorenni)
Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta venga direttamente dall'autorità giudiziaria.
Metto un commento più specifico, ma per chi non volesse incasinarsi ulteriormente le idee, non lo legga ! :
Gli artt. 4 e 25 ribadiscono la necessità di tutelare prioritariamente il destinatario dell’intervento, che essendo un minore non ha la possibilità di esprimere consenso informato al trattamento.
Ricordiamoci che l’art. 316 c.c. prevede che la potestà sul figlio di minore età sia esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, a prescindere dal fatto che siano o meno uniti in matrimonio, salva la possibilità di ricorrere al Giudice in casi di particolare importanza.
L’art. 317 aggiunge che, nell’ipotesi di lontananza, incapacità o altro impedimento di uno dei genitori, questi non perda la titolarità della potestà, la quale però è esercitata in modo esclusivo dall’altro genitore.
Nel caso di genitori sposati, lo psicologo deve ottenere il consenso informato da entrambi i genitori, poiché, come già ribadito, trattasi di decisione di particolare importanza. Nel caso di separazione, annullamento o divorzio dei genitori, anche nell’eventualità in cui i figli minori siano affidati ad uno genitori, non cessa l’esercizio comune della potestà genitoriale.
In casi di affidamento, al di là delle modalità di affidamento, la potestà è sempre esercitata da entrambi i genitori, salvo il caso in cui il Tribunale per i Minorenni sia intervenuto con un provvedimento ablativo o limitativo.
Ciò perché la consultazione psicologica/psicoterapeutica e ogni forma di
psicodiagnosi, rientrando nell’ambito della tutela della salute, vanno equiparate alle visite specialistiche, richiedendo
pertanto il consenso di entrambi i genitori
Al fine di garantire la tutela del minore, è stata comunque prevista la possibilità di considerare intervento di ordinaria
amministrazione una singola seduta di consulenza, la quale può essere svolta dal professionista anche in assenza del
consenso di entrambi i genitori. Ciò al fine di poter comunque garantire l’individuazione di situazioni gravemente
pregiudizievoli per la salute psicologica del minore
In relazione all’urgenza, si sottolinea che tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (quindi psicologi dipendenti ASL, CTU, etc.) sono tenuti a denunciare all’Autorità Giudiziaria o comunque a chi abbia l’obbligo di riferirne, situazioni di grave pregiudizio per un minore, configuranti ipotesi di reato perseguibile d’ufficio, di cui vengano a conoscenza a causa o nell’esercizio delle loro funzioni (art. 361 e 362 c.p.).
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Ok...ancora artt. 11,12 ,13 e compagnia cantante...lo psico ha l'obbligo di referto se nel rapporto con l'utente viene a conoscenza di reati; non è necessario che sia certo che tali reati sussistano, ma deve denunciare alle autorità competenti....e questo indipendentemente dal fatto che sia libero professionista o dipendente pubblico....by codeice penale e codice di procedura penale...tratto da "Etica e deontologia per psicologi"
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Riferimento: EDS Novembre 2012
ook dai mi sembra che stiamo affrontando bene gli articoli più problematici del codice.. ho paura cos'altro possano chiedere brrr.. delle tre prove, del tirocinio..
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Riferimento: EDS Novembre 2012
ma come funziona l'esame, nel senso saranno presenti tutti e 5 i professori, o ognuno si prende un tot. di studenti?come fanno a esaminare 40 persone in 5 ore????domande in un momento di ansia acutaaaa...spero sia l'ultimo weekend di studio
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Riferimento: EDS Novembre 2012
io mi immaginavo due candidati alla volta divisi in un paio di proff di qua e un tre di là .. cmq il giorno prima del mio turno vado a spiare..
HELP---> ma il tariffario quindi se ce lo chiedono è stato abolito ?? E ora che si fa ? I prezzi a random ?
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Ragazze, vorrei proprio vedere la vostra faccia mentre il vostro paziente vi dice con candida innocenza che ha ucciso caia. E vorrei proprio vedere se non fate nulla :-P
ma sul serio non possiamo denunciare un paziente che dice che ha ucciso qualcuno e magari ci mostra anche le prove del fatto???!!!
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
PsicoArt
Ragazze, vorrei proprio vedere la vostra faccia mentre il vostro paziente vi dice con candida innocenza che ha ucciso caia. E vorrei proprio vedere se non fate nulla :-P
ma sul serio non possiamo denunciare un paziente che dice che ha ucciso qualcuno e magari ci mostra anche le prove del fatto???!!!
Si che possiamo...e dobbiamo se le uniche prove esistenti ci vengono dal rapporto col paziente....
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
atlante.9h20
io mi immaginavo due candidati alla volta divisi in un paio di proff di qua e un tre di là .. cmq il giorno prima del mio turno vado a spiare..
HELP---> ma il tariffario quindi se ce lo chiedono è stato abolito ?? E ora che si fa ? I prezzi a random ?
Secondo me sono più di 2 per volta....
Per i prezzi...boooooo...dipende dalla prestazione io direi...zero tariffario...ma io penso che l'importante, nel caso di una domanda del genere, sia dire che tutto deve essere stabilito all'inizio del rapporto...
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Re: EDS Novembre 2012
IL tariffario è cmq online sul sito del'Ordine Nazionale, credo che nessuno vieti di prenderlo come indicativo anche se è stato abolito.
Cmq io inizio solo ora a studiare, tenendo presente che non sono un avvocato, che l'orale dura 15 minuti, che tra tesi, tirocinio cosa vuoi fare da grande e scritti, ci sarà il tempo di chiedere due cose ma niente di troppo complicato....soprattutto su articoli che sono tuttora dibattuti (perchè le leggi italiane sono fatte giustegiuste per non essere mai chiare del tutto >.< )
Credo anche che arrivati a questo punto i prof. siano lì per fare una "chiaccherata professionale" e non un quiz da esame universitario con lo scopo di fregarci sul numero dell'articolo....quindi andiamo tranquilli daiii!!!:Ops:
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Dunque, ricapitolando..io non so cosa studiare :zott:
ho letto il codice ( ma voi lo studiate nel dettaglio, articolo per articolo con relativi numeri?????? io non ci penso proprio!), ho dato uno sguardo alla tesi, ripenso a quanto messo negli scritti, a quello che ho fatto nel tirocinio...e poi?
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
meryasile
ma come funziona l'esame, nel senso saranno presenti tutti e 5 i professori, o ognuno si prende un tot. di studenti?come fanno a esaminare 40 persone in 5 ore????domande in un momento di ansia acutaaaa...spero sia l'ultimo weekend di studio
Mi hanno detto che a giugno, la prima commissione ha fatto entrare tutti i candidati della mezza giornata in attesa (sono rimasti tutti dentro ad ascoltare); la commissione si divide in due e interrogano in contemporanea. C'è sempre il candidato sucessivo pronto x non perdere tempo.
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Riferimento: EDS Novembre 2012
quindi proprio una cosa veloce, 10 minuti e via
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
PsicoArt
Dunque, ricapitolando..io non so cosa studiare :zott:
ho letto il codice ( ma voi lo studiate nel dettaglio, articolo per articolo con relativi numeri?????? io non ci penso proprio!), ho dato uno sguardo alla tesi, ripenso a quanto messo negli scritti, a quello che ho fatto nel tirocinio...e poi?
come te...non ci penso proprio ad imparare articoli e numeri a memoria
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Ok...avevo giusto acceso il pc per chiedervi come studiavate il codice....anche io zero numeri....a che serve???l'impo, almeno credo/spero, sia sapere quali sono le regole generali...poi credo che anche i professionisti con 50 anni di esperienza vadano a guardarselo.....ma poi bisogna sapere anche altre leggi??tipo la 56/89, la 104, la 170...per chi è dell'evolutivo...booooooo...poi anche degli scritti alla fine cosa posso guardarmi?se l'ho scritto la......
Io non so se è normale, ma sono abbastanza serena...
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
lupetta85
Ok...avevo giusto acceso il pc per chiedervi come studiavate il codice....anche io zero numeri....a che serve???l'impo, almeno credo/spero, sia sapere quali sono le regole generali...poi credo che anche i professionisti con 50 anni di esperienza vadano a guardarselo.....ma poi bisogna sapere anche altre leggi??tipo la 56/89, la 104, la 170...per chi è dell'evolutivo...booooooo...poi anche degli scritti alla fine cosa posso guardarmi?se l'ho scritto la......
Io non so se è normale, ma sono abbastanza serena...
in che senso la 104 e la 170?
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Re: EDS Novembre 2012
104 e 170 mi pare siano riguardanti certificazioni di disabilità e dsa
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Ragazzi scusatemi, mi è venuto un dubbio: poichè ho svolto il progetto sullo sportello di counselling e ascolto per adolescenti a rischio DCA, anche per questa attività vale l'articolo in cui è necessario il consenso dei genitori o di chi ne ha la tutela? è possibile comunque fare una prima consultazione senza tale consenso?
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Re: Riferimento: EDS Novembre 2012
scusate ragazi mi sono letta vostra discussione su denunce e co.
mi è cmq rimasto un dubbio:
Tizio mio paziente mi dice in seduta che 5 anni fa ha ucciso Sempronia....io che faccio??
- lo denuncio perchè sono obbligata dal codice penale se lavoro alla ASL
- lo posso denunciare perchè credo sia ancora un potenziale pericolo se lavoro come privata
- ma se credo che abbia commesso quel reato e che non ne commetterà altri,(era magari per legittima difesa e secondo mie indagini non lo rifarà) e lavoro come privato....che faccio??lo posso cmq denunciare per il reato passato?A leggere codice deontologico e codice penale sembra dicano due cose diverse....:swear:
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Riferimento: EDS Novembre 2012
Citazione:
Originalmente inviato da
Kanthaka
Ragazzi scusatemi, mi è venuto un dubbio: poichè ho svolto il progetto sullo sportello di counselling e ascolto per adolescenti a rischio DCA, anche per questa attività vale l'articolo in cui è necessario il consenso dei genitori o di chi ne ha la tutela? è possibile comunque fare una prima consultazione senza tale consenso?
Ci vuole il consenso dei genitori. La scuola provvederà a far firmare il modulo per il consenso inviandolo a casa ai genitori, qualora il ragazzo decidesse di rivolgersi allo sportello.