Brava! I miei dubbi erano proprio quelli che hai scritto tu. Per i primi due punti penso come te, per l'ultimo proprio non ho capito cosa bisogna fare...:rolleyes:
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ehm...io non sono convinta
l'articolo 31 dice che il consenso dei genitori può non essere richiesto se si sostiene che l'intervento sia necessario e necessiti anche l'assoluta riservatezza. E in questi casi si manda comunicazione a autorità tutoria.
In più l'articolo 31 a proposito della comunicazione dice che "sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte".
Visto che il nostro progetto di counseling era commissionato da responsabile di struttura socio sanitaria (quindi Asl?)....non siamo proprio in questo caso??
Non sono convinta anche perchè nel mio liceo c'era lo sportello di ascolto con la psicologa, alcune mie compagne ci andavano ma non è che i genitori han firmato nulla....credo anzi che non ci sarebbero andate se i genitori avessero dovuto firmare viste le situazioni....
Mmmh...se la struttura non è una scuola...dunque...tipo un consultorio? Se ci va col consenso genitoriale, vale il discorso di prima. Ipotizzando invece che l'adolescente ci vada da solo, senza dirlo ai genitori, credo si debba fare riferimento all'art. del c.d. (forse il 31...nn ricordo) che dice che in caso il genitore non sia informato del fatto che il figlio contatta uno psicologo, quest'ultimodeve dichiararlo all'autorità tutoria.
Penso che possa avvenire anche per lo sportello a scuola, ad esempio nel caso che il ragazzo ci voglia andare ma non vuole che i genitori lo sappiano. Però di questo non sono sicura.
Scusa Pollommm...non avevo visto il tuo post...credo comunque che abbiamo detto la stessa cosa. :approved:
Non so...nella scuola di mia figlia c'è lo sportello e ci si va con la firma e il consenso del genitore...poi se non si vuole farlo sapere al genitore penso valga il discorso che abbiamo fatto tutte e due sull'art.31
Modifico il messaggio aggiungendo:
per "prestazione richiesta su ordine di un'autorità legalmente competente" si intende ad esempio la perizia commissionata dal pubblico ministero o l'intervento commissionalto dal tribunale per i minori....quindi non è il caso del nostro sportello d'ascolto direi...
ecco son confusa...io sto legalese non lo sopporto, lo sapevo ancora prima di cominciare:jd:
Pure io! Quindi la conclusione all'altro quesito (quello del tizio che ha ucciso in passato...si denuncia ora??) qual è??? Non ne posso piuuuu!!!:zott:
Ma io onestamente non le avevo neanche considerate...comunque se si vuole approfondire ho trovato questo per la legge 170
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...xx8s0QbHdJU2XQ
Fondamentalmente è questo:
La scuola ha l’OBBLIGO di provvedere alla
«introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi
di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche,
nonché misure dispensative da alcune prestazioni non
essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».
(art.5 comma b)
nell’ambito dei programmi di formazione del
personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e
grado, comprese le scuole dell’infanzia, e’ assicurata
un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai
DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne
precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare
strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate“[…].
(art.4 L.170/2010
Formazione e aggiornamneto per i docenti sui dsa (art 6)
Questo per la 104
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...vjzz_KXPV9B93g
Allors.. per una prima visita come un colloquio a sportello di una sola seduta, può anche agire senza il consenso di entrambi i genitori, ma non può somministrare test nè redigere verbali scritti. All'autorità tutoria, quindi al giudice tutelare e al presidente del tribunale dei minori, si ci rivolge solo in RARI casi quando lo psicologo "nella singola seduta di osservazione, registri grave nocumento per la salute psicologica del minore e ritenga necessario perciò lo svolgimento di prestazioni psicologiche in suo favore, ma non disponga del consenso informato di entrambi i genitori, egli può informare l’Autorità Tutoria competente".
Idem per gli interventi, anche se è commissionato da una asl serve lo stesso il consenso dei genitori, credo.
Comunque non impelaghiamoci troppo dai ..
Ribadisco che nella scuola di mia figlia, anche per un solo colloquio, è richiesto il consenso e la firma dei genitori. Chiaramente non posso affermare con certezza che bisogna fare sempre cosi...ed è infatti questo di cui stiamo discutendo...ohibò...ecco perchè non ho studiato giurisprudenza!:argh:
Atlante però io non ho trovato scritto che all'autorità tutoria ci si rivolge SOLO in rari casi. Io ho trovato che senza consenso non si potrebbe prendewre in carico il pz minorenne e che sta alla valutazione dello psicologo se accogliere la richiesta d'aiuto o meno, dandone però comunicazione all'aut.tutoria. il motivo di tale obbligo sta nella salvaguardia dello psicologo e nell'interesse del cliente. inoltre l'autorità che è estranea alle dinamiche del pz puo decidere con maggiore obiettività se l'intervento dello psicologo debba essere autorizzato o meno.
Basta...non ne posso più più più più più!!!!!
anch'io credo che in linea generale dove è possibile il consenso vada fatto firmare ai genitori, scuola compresa!!
I miei dubbi sorgono per esempio proprio nel caso del nostro progetto.....un adolescente di scuola superiore che si rivolge ad uno sportello per dca, nel 99% dei casi non vuole che la famiglia lo sappia, magari il dirlo alla famiglia può essere un obbiettivo proprio degli incontri come primo passo se uno ha una difficoltà.
Tra l'altro l'arrivo del fogliolino ai genitori al primo accesso del figlio, potrebbe essere la ragione per cui al nostro sportello ci vengono la metà dei ragazzi che magari ne trarrebbero vantaggio.
A questo punto non riesco a capire se in questo caso è possibile fare riferimento al punto successivo dell'articolo 31 oppure no....
cmq dopo breve riflessione serale ho deciso che per gli scopi dell'esame orale il consenso informato dei genitori è necessario, punto e basta!:argh:
boh, nel nostro liceo lo sportello funzionava con una prima visita senza il consenso dei genitori.. ma può essere una cosa sbagliata non ne ho idea a questo punto ..
sto consenso informato è in base alla tutela del cliente ma anche per una questione di c.c., per rivolgersi all'autorità tutoria senza questo consenso mi riferisco alla frase di " Tale possibilità va ritenuta ad ogni modo residuale, da utilizzarsi adottando comunque un atteggiamento estremamente prudenziale" di questo documento , se può esservi utile http://www.psicologia.toscana.it/fil...ersione_01.pdf
Ma io per primo ci capisco meno di nulla e ognuno interpreti come sente :asd: non si formerebbero commissioni etiche-legali che ci mettono secoli a capirci qualcosa se non fosse così complicato buaaah
PIUTTOSTO --> ma la prima commissione inizia gli orali giorno 3 e la seconda il 4 giusto O_O ?
Ragazze ho consultato questo articolo che nella parte finale raccoglie delle indicazioni da seguire per quanto riguarda il consenso dei genitori; in effetti mi sembra di aver capito che è quasi sempre necessario, altrimenti si deve informare l'autorità tutoria. C'è anche una parte in cui parla degli avanzamenti del diritto per quanto riguarda l'autodeterminazione del minore (ad esempio riguardo l'interruzione di gravidanza e le terapie per tossicodipendenza) ma ad oggi per quanto riguarda gli altri interventi psicologici è necessario il consenso
http://www.ordpsicologier.it/public/...giugno2007.pdf
In bocca al lupo a tutti!!!!
tornando un attimo alla prova del progetto sui dca, io ho messo come metodologia la peer education, ora mi sorgono dubbi, voi che dite?
DOMANDA: all'orale dicono subito se uno è promosso o meno?
uhm boh ho sentito dire che qualche commissione proclama e qualche altra - la maggior parte- metterà l'elenco degli abilitati online..
Per la peer education perchè no dipende in che contesto l'hai inserita in che modo l'hai argomentata (?) penso che l'importante sia spiegare bene i motivi per cui si usa la tecnica poi sono tutte utili
Salve a tutti,
tra un pò inizierò a preparare l'EdS per giugno 2013. Sono del corso di neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica e sto cercando i testi usati, ben tenuti però! In particolare l'Atkinson, meglio se ultima edizione, il libro di deontologia della Giuffrè, il Rollo per la prova sul progetto ma mi hanno detto che non basta solo quello quindi se avete qualche altro libro da consigliarmi accetto volentieri suggerimenti!
Grazie : )
Per quanto riguarda il consenso per i minori, io nel progetto sul counseling avevo scritto che era richiesto, e mi sono sorti mille dubbi.
Dunque, in genere per lo sportello d'ascolto nelle scuole viene richiesto, me l'ha confermato anche un'amica che tiene uno sportello così. Se poi cercate online troverete diversi progetti di scuole dove è precisato che il consenso dei genitori è indispensabile.
Per quanto riguarda invece strutture nate apposta per sostegno a minori invece non serve: nei consultori per gli adolescenti il consenso dei genitori non è richiesto.
Questo è quello che so io!
Per quanto riguarda la denuncia di reati..sul codice commentato c'è scritto che innanzi tutto vi è tenuto eventualmente solo lo psicoterapeuta, non lo psicologo.. Boh..non capisco perchè. Comunque da quanto ho capito se il paziente racconta reati subiti bisogna valutare, come se minaccia di commetterne ai danni di qualcuno (psico compreso).. Se invece l'ha già commesso, boh, forse no! anche perchè secondo il codice penale se il referto esporrebbe l'assistito a procedimento pedale, l'obbligo di referto non si applica. E se uno ha ammazzato tizio e io lo denuncio, lo espongo a procedimento penale, credo..Quindi non lo denuncio. Non ne capisco il senso ma non voglio farmi troppe domande!
Credo di aver individuato i limiti al segreto professionale:
-quando il paziente racconti o dimostri fatti commessi da altri che costituiscono reati procedibili d'ufficio
-quando l'utente/paziente prefiguri comportamenti che possono ledere gravemente l'integrità psicofisica sua e altrui
-quando il rapporto professionale nasca da decisione di terzi che abbiano diritto di sapere ( magistratura, carcere, etc)
quindi se lui ha ammazzato qualcuno no, a meno che non si prefiguri la possibilità che ammazzi anche qualcun altro...
Si, sono d'accordo su quanto scrivi per il consenso per i minori.:approved:
Per l'obbligo alla riservatezza, la denuncia ecc, ho riordinato le idee...ora mi è piu chiaro dopo che mi sono rivista gli articoli. Io dirò questo:
Art. 11 ---> obbligo al segreto per tutto ciò che si è appreso nellambito del rapp. professionale, ma non per ciò che si è appreso fuori, accidentalmente o già riferito dal pz ad altri. Si puo violare il segreto per i casi di art.12-13-15 e per "giusta causa" ad es quando lo psico si deve difendere da accuse personali perchè citato in giudizio. l'obbligo non si applica ai tirocinanti.
Art. 12 ---> mantenimento della riservatezza in caso di testimonianza. il c. penale tutela l'obbligo alla riservatezza che può essere derogato se il pz dà il consenso però nonostante il consenso (che deve essere informato valido e documentabile) lo ps. deciderà se testimoniare o no in base agli effetti della sua testimonianza sul benessere psicologico del pz.
Art. 13 ---> obbligo di referto o denuncia:
-se lo ps. riveste la qualifica di pubblico ufficiale o lavora presso un pubblico servizio
-se è psicoterapeuta, non psicologo
-se è una professione sanitaria (lo ps. non lo è a quanto pare, ma le idee sono contrastanti..chiessenefrega!)
-Per i reati già avvenuti: si denuncia per i casi perseguibili d'ufficio (abuso su minore), ma non denuncio se l'utente è perseguibile per il reato (complice omicidio)
- si riferisce cmq il minimo delle info, solo l'indispensabile
Di fronte a casi GRAVI di pericolo per il soggetto o per terzi che devono ancora avvenire, si denuncia se il pericolo è grave e immediato, altrimenti si chiede parere all'ordine.
Il caso tarasoff ha sancito che il diritto-dovere del segreto finiscequando inizia il pericolo per il pubblico.
Io ho capito questo e questo dirò...basta, non ne voglio piu sapere!
DAPHNE per lo scambio-acquisto di libri è meglio se scrivi nella stanza del mercatino..vendo, scambio, offro...:)
Per sapere se si è abilitati, avevo letto che la prima commissione lo dice subito con proclamazione, la seconda ha messo l'elenco online. questo a giugno...poi non so...
ragazze quesito da un milione di dollari :asd:
Secondo la legge o regolamenti nazionali vari, uno psicologo può fare attività di counseling senza aver fatto il corso, ma avendo conseguito la laurea e l'esame di stato; o ti serve per forza il titolo di counseler?
Mi è venuto un dubbio riflettendo sulla differenza OSS e INFERMIERI... l'infermiere pur avendo la laurea non può fare l'oss senza aver conseguito il titolo nello specifico (lo dice la legge)
Opsina, uno psicologo per legge può fare counseling senza nessuna scuola ( per altro generalmente aperte a tutti). Certo, dovrebbe saperlo fare, ma questo sta alla sua correttezza professionale! Il counseling non è un'attività regolamentata e per quanto ci riguarda rientra nel sostegno psicologico. Sono i counselors non psicologi che non potrebbero fare i counselors ma lo fanno comunque, senza contare le scuole di psicoterapia che insegnano tecniche psicologiche a non psicologi, in barba al codice deontologico ;-)
Grazie psicoArt!
Ma quindi io che ho messo il progetto nella struttura socio-sanitaria (senza specificare quale) dovevo mettere la richiesta del consenso dei genitori?
Io avevo confrontato la lista degli ammessi all'orale con quella degli abilitati e c'erano tutti, quindi deduco che nessuno sia stato bocciato all'orale.
Ragazzi, compagni/e di quest'avventura che finalmente giunge al termine (speriamo positivamente), io per oggi vi saluto...domani tocca a meeeee!!!!! :gl:
Vi darò info su com'è appena rientrerò a casa, quindi tardi, molto tardi...penso in tarda serata...ciaooooo!!!!
In bocca ar lupooo !
ma com'è che le due commissioni cominciano in giorno diversi boh, comunque seconda commissione dall' 81 al 120 sono giorno 5 vero ?? Terrore di sbagliare turno asd
Cmq ragazzi ho sentito 2 mie amiche esaminate a giugno, entrambe prima commissione. Mi han detto che:
- commissione divisa in tre, quindi tre interrogati alla volta
- il codice x entrambe e stato tirato in ballo collegandolo al tirocinio con situazione ipotetica. Ad altri invece facevano leggere e commentare una legge
- han definito tutte e due il colloquio una formalità
Detto ciò...in bocca al lupo ai primi!!:)
si dai, ragazze.......il peggio è passato! in bocca al lupo e attendiamole urla di gioia per un percorso finito!!!!!!!!! ;)
Eh no Memole, adesso basta! :yahoo: io non sono una ragazza!!:tajo:
dai che manca pochissimo, anche se a me tocca giovedì..