una umile e modestissima opinione
Citazione:
la castrazione chimica?
io sono fortemente contraria...per vari motivi..soprattutto credo che una pena del genere rappresenti il fallimento dell'istituzione e di un qualsiasi possibile recupero....il pedofilo nel 90 % dei casi è un bambino che ha subito una violenza e che non è stato tutelato...quindi si ad un recupero forzato ma senza farci prendere dall'emotività (che è la stessa che ci fa dire dopo un crimine che ci sconvolge "pena di morte in italia")..la castrazione chimica fà tanto "legge del taglione"...!ovviamente non giustifico i pedofili dico solo che il bambino violentato per cui ci indignamo (giustamente) se lasciato a se stesso oggi potrebbe essere il pedofilo di domani
Citazione:
ma dal potere politico che impone figure femminili fantoccio
hai ragione su questo diegozzo...non ci propongono grandi "modelli"...in realtà mi vengono in mente solo la moratti e la santanchè:zott: :zott: :zott: :zott: brrr:omg: :omg:
Sentenza Sul Caso Di Stupro Alla Ragazzina Di 14 Anni
Sentenza Sul Caso Di Stupro Alla Ragazzina Di 14 Anni
SENTENZA SUL CASO DI STUPRO ALLA RAGAZZINA DI 14 ANNI
In una lista professionale alcuni colleghi psicologi hanno deciso di sottoscrivere fino a sabato (per poi diffondere) questo documento, elaborato in questi giorni (a seguito della notizia comparsa sulla stampa a proposito della motivazione della sentenza di quel caso di stupro sulla ragazza di 14 anni), sia per rispondere al pericolo di posizioni culturali retrive, come quelle sottese a quella sentenza, sia per esprimere preoccupazioni, professionalmente fondate, per le conseguenze di una gestione così superficiale di tutta questa vicenda.
Chi volesse aderire, può fare semplicemente replay al mio indirizzo privato [email protected]
col proprio nome e cognome e sarà aggiunto alla lista dei colleghi fin qui sottoscrittori L'intenzione è pubblicare questo documento sui media. I sottoscrittori sono, dunque, invitati a far circolare questo documento tra i colleghi e, da sabato in poi, sui media.
In fondo alle firme troverete la sentenza e le sue motivazioni così come sono state pubblicate.
Saluti
Luigi D'Elia
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I sottoscritti psicologi sulla sentenza della Terza sezione penale della Cassazione
I sottoscritti psicologi esprimono il loro vivo disappunto in merito alla sentenza della Terza sezione penale della Cassazione circa il caso di stupro di quella ragazza di 14 anni, ed intendono interrogarsi intorno alle problematiche psicologiche che tale sentenza solleva.
Le nostre valutazioni non intendono entrare nel merito tecnico-giuridico, né vogliono limitarsi ad unirsi al coro dell'indignazione, oramai generale, in merito a tale sentenza: rispettiamo e valutiamo, come cittadini, l'autonomia della magistratura come un valore altissimo e pre-supponiamo la buona fede e la competenza dei giudici formulanti.
Fatto salvo quanto detto, le motivazioni di questa sentenza ci sembrano però, ispirate da una cultura giuridica superficiale, e intendiamo qui brevemente svolgere alcune riflessioni di nostra competenza su quella che ci appare una pericolosa deriva culturale in atto e di cui questa sentenza ci appare veicolo.
Subire uno stupro, nel racconto di chi ha avuto questa esperienza, non è qualcosa che coinvolge il corpo in quanto tale, o meglio, in quanto oggetto scotomizzabile, ma corrisponde alla negazione di sé in quanto persona dotata di una dignità, di una soggettività, di un'identità, in quanto individuo titolare di una vita mentale, di autodeterminazione, di volontà.
La persona stuprata, ancor più se minore, vive tale esperienza come una sopraffazione della propria mente prima ancora che del proprio corpo; l'offesa subita riguarda la psicobiografia futura dell'individuo, costretto faticosamente e penosamente a riorganizzare la propria esistenza intorno ad un'angoscia non cancellabile. Le storie a venire di chi ha subito stupri sono segnate da una vasta varietà di disagi e disturbi profondi e spesso permanenti, che coinvolgono, a cascata, perfino le generazioni future.
Questa sentenza sembrerebbe ignorare del tutto l’esistenza di una vita mentale nel "cittadino giuridico" (cittadino e minore per giunta, in questo caso) riducendolo all'interno di categorie antropologiche quanto meno discutibili nella nostra cultura e nella nostra epoca, come l'essere o non essere vergini, l'essere o non essere sessualmente iniziati, il vivere o meno in condizioni di degrado sociale. Non si comprende, poi, secondo quali principi si dichiari più matura la personalità di una ragazzina che abbia vissuto in condizioni di degrado ed abuso, e allo stesso tempo non si comprende in quale modo la sentenza abbia risposto al bisogno della ragazza di emanciparsi dalla propria condizione di disagio oggettivo e soggettivo.
Ci domandiamo e domandiamo allora, intorno a questa sentenza:
1) quali categorie e quali distinzioni etico-giuridiche determinano che l'esperienza sessuale pregressa di una ragazzina renderebbe meno grave l'offesa in quanto ella appariva più matura ed esperta di quanto facesse pensare la sua età?
2) secondo quali quantificabili parametri esistenziali una ragazzina, già versante in condizioni di degrado sociale (e, immaginiamo, psicologico), maturerebbe prima? Quali valutazioni contestuali e psicologiche sono state svolte, e con quali strumenti?
3) come viene determinato psico-giuridicamente il libero consenso della ragazzina?
4) come puo intendersi tale consenso paritario rispetto a quello di un adulto di 40 anni?
5) come la sentenza ha favorito, oltre l'adempimento della giustizia e delle procedure tecnico-giuridiche, anche l'esigenza del minore di riscattarsi dalla proprio disagio?
6) ci si è posti il problema della ragazzina di sentirsi autorevolmente rappresentata e protetta dalle istituzioni "adulte"?
Sembrerebbe che le motivazioni della sentenza semplifichino oltremodo le possibili risposte a queste domande ed orientino in modo da tale da non tener conto pienamente della soggettività psicologica della persona coinvolta e della ferita esistenziale prodotta dalla violenza, cosa ancor più importante se si pensa all'età evolutiva in cui tale episodio è avvenuto.
Noi sottoscritti, pur consci di non potere rappresentare la categoria degli psicologi, ci teniamo a porre questi interrogativi alle istituzioni e alla società civile e ad esprimere pubblicamente la nostra estraneità ad ogni eventuale espressione culturale, giuridica e non, superficiale e riduttiva, frutto evidente, a nostro avviso, di un movimento regressivo presente nella nostra società che mina alla radice le ragioni più mature della convivenza civile.
Ci teniamo altresì a rendere pubblico questo nostro sentire, nonché il nostro impegno sul piano professionale e psicosociale a partecipare all’opera di ricostruzione e di consolidamento nella nostra società del valore della dignità dell’individuo e soprattutto del debole e del minore, di contro a queste tendenze regressive.
Luigi D'Elia
Dino Angelini
Francesca Scoppio
Chiara Santi
Silvia Valenti
Deliana Bertani
Marco Santachiara
Maria Cristina Calendi
Orietta Trenchi
Tina Romano
Maria Gloria Campi
Alice Altini
Rosalba Gravili
Gianna Nicaso
Monica Delbue
Olga Rago
Marta Viappiani
Clara Curtotti
Mauro Grimoldi
Fiora Pezzoli
Vera Luppi
Luca Pezzullo
Claudia De Rosa
Mario Bianchini
Angelo Aiello
Livia Botta
Adelaide Baldo
Micaela Dedonato
Sonia Collaro
Alberta Volpe
Enrico Piemontese
Mafalda Traveni
Gerardo Settanni
Laura Bislenghi
Paola Biondi
Alberto Borromeo
Laura Maria Gagliardi
Bianca Pescatori
Andrea Cocchi
Andrea Biserni
Paola Gremigni
Liliana Speed
Roberta Brivio
Michela Bignotti
Filiberto Superbi
Stefano Bernardi
Bruna Marzi
Silvia Girola
Stefania Fabiani
Viviana Pernetti
Sara Savio
Paola Barabino
Anna La Prova
Piera Bevolo
Laura Letizia
Lorena Giampietri
Cristiano De Lucia
Angelo De Micheli
Carlotta Longhi
Alessandra Inglese
Barbara Balboni
Sandra Pierpaoli
Paola Camisa
Barbara Mazzardis
Patricia Calabi
Patrizia Piraino
Elisa Caponetti
Laura Cervini
Elisa Pajusco
Luigi Valera
Viviana Velicogna
Nadia Liberti
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Cassazione - Sezione terza penale (up) - sentenza 20
gennaio-17 febbraio 2006, n. 6329
Presidente Papadia - estensore Mancini
Ricorrente T.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d'appello di
Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T. M.
avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale
della stessa città - che lo aveva condannato alla pena di
anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di
violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i
reati di percosse e minacce - dichiarava di non doversi
procedere per intervenuta remissione della querela in ordine
al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub
b) e c) nella misura di gg 15 di reclusione, confermando nel
resto con condanna dell'appellante anche alle spese di
costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l'imputato aveva negato il
pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, XXX, vittima
della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali
dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in
definitiva dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che aveva
parlato di una volontà calunniosa della parte lesa originata
dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui
era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano
inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il
dolo di calunnia nel suo racconto anche perché non aveva avuto
difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini
giovani e meno giovani.
Con un'ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa
aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con
l'imputato ed altresì che la denuncia era chiaramente
finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto
della parte lesa e che per sbarazzarsi del Tendas sarebbe
stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali
sottoponeva la famiglia.
La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte
che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore
gravità.
L'imputato propone personalmente ricorso per cassazione
denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicità
manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha
negato la minore gravità di cui all'articolo 609 quater comma
3. Rappresenta infatti che si è trattato di un unico rapporto,
pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata
ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per
un coito orale e che infine fin dall'età di 13 anni la stessa
aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
Motivi della decisione
L'unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravità del fatto di cui
all'articolo 609 quater comma 3 Cp è stata negata dalla Corte
territoriale con riferimento alle "modalità innaturali del
rapporto", ritenute tali da compromettere "l'armonioso
sviluppo della sfera sessuale della vittima".
L'affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima
rilevato dalla stessa Corte allorché ha proceduto alla
ricostruzione dell'unico episodio - quello riprodotto nel capo
di imputazione - di abuso sessuale posto in essere
dall'imputato ai danni della minore: si era trattato di un
rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto
le modalità. L'imputato infatti intendeva avere un rapporto
completo ma la ragazza, consapevole che l'uomo aveva avuto
problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo
avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della
condotta dell'imputato che in realtà si è avvalso dello stato
di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi
confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da
lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale
relazione interpersonale fa parte dell'elemento oggettivo
della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita
con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale
quest'ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente
all'epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come
si è visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al
rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l'impugnata
sentenza laddove afferma la gravità dell'episodio deducendola
dalle modalità innaturali del rapporto in realtà, che in
realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a
suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto
poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa
condizione di tossicodipendente dell'imputato.
Ancora meno condivisibile è l'altra affermazione della stessa
sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo
rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L'affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto
trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco
prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire
dall'età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con
uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al
momento dell'incontro con l'imputato la sua personalità dal
punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto
ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il
debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono
essere restituiti dovrà valutare se il diniego della
attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di
una motivazione diversa da quella testè censurata.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata
limitatamente al diniego della attenuante di cui all'articolo
609 quater comma 3 Cp e rinvia ad altra sezione della Corte
d'appello di Cagliari.