Arianna ma tu per l'orale fai gli articoli del codice o fai anche il manuale di Calvi e Gulotta? io non so se prenderlo, non vorrei che gli articoli da soli non bastassero
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senti io ho del materiale che mi ha passato una ragazza e si tratta di tutti gli articoli del codice commentati, quindi forse sarà il libro di calvi e gullotta...penso che gli articoli + il commento siano sufficienti...o no???? qualcuno ci illumini please!!!
per la manovra Monti non so cosa dobbiamo sapere di preciso, ma secondo te è il caso di scaricarla? ma tu mi sapresti spiegare nello specifico cosa significa "abolite le tariffe minime"? del decreto Bersani so che ha modificato due articoli del codice, ma devo ancora andare a vedere. Per le prove precedenti io ho sempre saputo che dopo un tot di mesi vengono archiviate ma non sono certa, magari la prima. Non trovo però nessuno che sappia darmi conferma
io della legge 56 ho solo questo materiale...penso che basti...
Legge 56/1989: istituzione dell’ordine nazionale degli psicologi. Il primo obiettivo è stato quello di approvare il codice deontologico. Aver scritto la deontologia, certo preesistente al codice, ha consentito l’utilizzo di un efficace strumento di regolazione della condotta professionale e, d’altra parte, ha accresciuto la “sensibilità deontologica”. Alla prima apparizione del codice, si sono presentate molte resistenze prodotte, probabilmente, da una certa diffidenza verso l’istituto ordinistico, visto come “censore” più che come protettore dello psicologo. Tra gli obiettivi di fondo si trova quello della promozione della professione, nell’ottica che solo un accresciuto e dimostrato livello di competenza può condurre all’acquisizione di responsabilità e operatività.
In tutto il mondo la psicologia nasce in università, per trasferirsi solo in un secondo tempo in una forma professionale. Nel 1971, Petter e Metalli hanno attivato uno dei primi corsi di laurea in Psicologia, a Padova. Questo evento, ha significato un salto qualitativo molto importante per la psicologia e per il ruolo che essa svolgeva nella cultura italiana. Alla fine degli anni ’40 gli insegnamenti psicologici erano presenti solo in piccolo numero, negli anni ’50 e ’60 si sono moltiplicati, si sono aperti nuovi istituti, è fiorita un’editoria psicologica e si sono diffuse una sensibilità e curiosità per la psicologia che prima non c’erano. Verso la fine degli anni ’70 è stata promulgata una legge sui piani di studio liberi da cui è emerso un bisogno di preparazione psicologica. Questa situazione ha costituito la premessa per l’apertura dei corsi di laurea, poi diventati anche Facoltà. Negli anni ’80 i quattro anni sono stati portati a cinque, sono stati delineati quattro indirizzi; sono nati l’Ordine e l’Albo e la figura dello psicologo è migliorata sia nel senso della preparazione che dell’immagine.
Storicamente lo psicologo è nato come ricercatore. Solo con il manifesto dei comportamentismi di Watson (1913), viene affermata, pienamente, la possibilità per gli psicologi di agire con fini pratici. In Italia, la psicologia nasce come disciplina filosofica; solo qualche decennio più tardi comincia a preoccuparsi anche delle proprie applicazioni. La nascita pubblica della disciplina, in Italia, è sancita dal 5° congresso internazionale di psicologia tenutosi a Roma nel 1905. L’affermarsi della psicologia ha avuto effetti molteplici, nel nostro Paese. Sul piano della cultura ci si è resi conto che le conoscenze psicologiche sono uno strumento importante per la conoscenza dell’uomo e delle sue attività, sia espressive e culturali sia pratiche. Questa consapevolezza si è diffusa nella società, non solo in ambienti circoscritti: ciò è dimostrato dal sorgere di molti centri di consultazione, dalla diffusione di pubblicazioni, ..la professione dello psicologo è cambiata continuamente, sin dalla nascita della disciplina, ma ha subito un vero salto qualitativo e quantitativo soprattutto a partire dagli anni ’60.
Delle cose che si sono verificate in passato si potrebbe salvare molto: l’esigenza di collegare una preparazione professionale approfondita con un’abitudine di ricerca, all’uso di strumenti adeguati per la progettazione dei propri interventi e per la verifica dei risultati; l’esigenza di coniugare la preparazione scientifica con una preparazione umanistica; l’attenzione alle migliori esperienze che vengono compiute in Italia o all’estero.
Per il futuro, la psicologia potrebbe dare un contributo importante alla soluzione dei vari problemi di fondo che riguardano la convivenza civile: da quello educativo a quello della comunicazione e della comprensione fra le persone di età, condizioni sociali o etnie diverse, a quello di una loro collaborazione solidale in una società più democratica e più giusta. Nei prossimi anni, la psicologia dovrà affrontare alcune sfide per restare al passo con l’evoluzione della società. La psicologia dovrà trasformare la sua immagine: da psicologia dei pazienti a psicologia dei sani! Poi dovrà sviluppare la sua natura umana e soggettiva agevolando una visione soggettiva del benessere, superando l’idea per cui la soggettività è individuale. Superando questo riuscirà a costruire i soggetti collettivi e gli artefatti sociali.
Lo psicologo è una figura piuttosto difficile da descrivere, specie per quanto riguarda gli elementi che lo distinguono da altre figure professionali e operatori che, pur utilizzando strumenti che appartengono alla tradizione psicologica, si qualificano in termini differenti. Ci sono, infatti, molti altri soggetti, oltre allo psicologo, che utilizzano strumenti, concetti e settino o affrontano problemi almeno in parte analoghi a quelli tipici della psicologia.
L’insieme di tali personaggi comprende due categorie professionali: quelli che godono di credibilità sociale, come i sacerdoti e i medici, e quelli maggiormente discussi come figure professionali, come gli astrologi, chiromanti e gli utilizzatori della parapsicologia.
Gli elementi di continuità tra la psicologia ufficiale e l’altra psicologia riguardano l’oggetto di intervento, in genere il disagio soggettivo, le motivazioni del cliente, gli strumenti utilizzati, come l’ascolto. Le differenze riguardano il curriculum formativo.
Il pubblico ha, in genere, e con una certa tendenza a crescere nel tempo, un’immagine sostanzialmente positiva del movimento psicologico. Tale immagine è diffusa soprattutto nella classe medio – alta, in particolare tra coloro che hanno avuto una qualsiasi forma di istruzione a contenuto psicologo. la gente non distingue con molta accuratezza, tra psicologi, psichiatri e altri professionisti della salute mentale: nel tempo, questa distinzione, sembra venir colta in termini più precisi.in generale, gli psicologi sono considerati un po’ meglio degli psichiatri, ma peggio dei medici. La maggioranza ritiene che lo psicologo, in linea di massima, eserciti la psicoterapia e che, principalmente sia un ricercatore, uno studioso del comportamento e dell’opinione pubblica.
Possiamo, dunque, affermare che la psicologia come professione esiste in quanto esiste una clientela che si rivolge agli psicologi Un secolo fa gli psicologi erano solo ricercatori e non avevano clienti, mentre oggi, in tutto il mondo molte persone ricorrono all’intervento di uno psicologo. Perché la professione esista, si deve costituire un linguaggio comune tra professionisti e clienti, per cui entrambi si trovano a condividere uno stesso schema di rapporto, teorico e operativo.
Ho letto, tu hai messo proprio la storia della legge, non sapevo si dovesse far così. Senti io ho il testo della legge però son tanti articoli, non so come va saputa...
Per quanto riguarda l'abolizione delle tariffe non è la manovra Monti ma la legge Bersani. Adesso stavo guardando la manovra Monti perchè mi hanno consigliato di vedere se ha apportato modifiche ma sinceramente non mi pare ci siano molte novità, se non quella del tirocinio pagato. Senti ma tu, oltre ai 42 articoli del codice e alla legge 56 hai anche altre leggi o normative? perchè ho letto su ops di altre leggi, tipo 172, mi sembra, ma io non so proprio di cosa si stia parlando...
senti io della manovra monti ho solo questo materiale:
Art. 9.
Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a — 5 — 24-1-2012 Supplemento ordinario n. 18/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19 diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) , il secondo, terzo e quarto periodo
sono soppressi;
b) la lettera d) è soppressa.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10.
Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confi
1. All’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “le piccole e medie imprese socie” inserire le parole: “e i liberi professionisti soci”.
30/01/2012
LIBERALIZZAZIONI- Il decreto sulle liberalizzazioni, DL n. 1/2012, ha introdotto l'obbligo per tutti i professionisti di pattuire i compensi e comunicare gli estremi della copertura assicurativa. In particolare il comma 3 dell'art. 9 del DL n.1/2012, prevede che "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati dellapolizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista." Si rammenta che il Decreto Legge è già in vigore, anche se potrebbe subire modifiche in sede di conversione.
Certamente metteremo in atto ogni opportuna iniziativa, anche di concerto con le altre professioni, per proporre modifiche finalizzate ad una più equa e graduale applicazione delle norme.
Ad oggi, tuttavia, il rispetto della norma impone precisi adempimenti e a tal fine è stata predisposta una bozza di modulistica che il professionista potrà utilizzare.
per il fatto della "storia della legge" non so neanche io se vada studiata in questo modo...ma di fatto questo è il materiale che ho.
mi invieresti anche in privato, come vuoi, il testo della legge 56 per intero?
altre leggi per ora non ne ho fatte, quali altre vanno fatte??? panicooooo