Riferimento: Cattolica 2012
Anche la mia voglia di studiare è ormai sotto le scarpe... Volevo farvi una domanda sul tirocinio (giusto per sicurezza, visto che qui bisogna stare attenti a ogni cosa che si dice...): se uno ha partecipato a delle ricerche che non sono ancora concluse (quindi nemmeno pubblicate), può parlare del loro contenuto o per qualche ignoto motivo il contenuto non andrebbe rivelato prima della pubblicazione?
Riferimento: Cattolica 2012
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FranSilv
Anche la mia voglia di studiare è ormai sotto le scarpe... Volevo farvi una domanda sul tirocinio (giusto per sicurezza, visto che qui bisogna stare attenti a ogni cosa che si dice...): se uno ha partecipato a delle ricerche che non sono ancora concluse (quindi nemmeno pubblicate), può parlare del loro contenuto o per qualche ignoto motivo il contenuto non andrebbe rivelato prima della pubblicazione?
la mia opinione è che non si possa. io nella fase di preparazione della tesi avevo partecipato ad una ricerca che non si era ancora conclusa e mi era stato detto che non potevo usare il materiale di essa nella tesi..poi non so se è sempre così.. cmq boh..al massimo ti "fermano" loro dal rivelarne il contenuto..
Riferimento: Cattolica 2012
Io invece vi chiedo delucidazioni sull'articolo 19del c.d.:"lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualifcazione e preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi"....ma, scusate, "la specifica competenza, qualificaz e preparaz" di chi??? dello psicologo o del candidato?? c'è qualcuno che gentilmente mi può spiegare il senso di questo articolo? grazie mille!! ho cercato anche in internet una spiegazione ma non l'ho compreso.
Riferimento: Cattolica 2012
Da quello che ho capito io (ma se sbaglio correggetemi) questo articolo rimarca sempre l'importanza che lo psicologo quando opera (in questo caso nell'ambito della selezione e valutazione) funga sempre da giudice si se stesso e "limitandosi" alle aree sue di competenza senza "avventurarsi" in ambiti e materie su cui non è preparato... Anche in ottica di tutelare il benessere del cliente, cosa che potrebbe venir meno nel caso in cui lo psicologi si avventuri in ambiti in cui non è adeguatamente formato....
Ho detto una marea di cavolate secondo voi?
Riferimento: Cattolica 2012
Ma per materiale intendevano forse i dati raccolti nella ricerca?
Concordo con la spiegazione di pimpa!
Riferimento: Cattolica 2012
Ho sentito una ragazza che al suo esame di stato (non l'ha dato però in Cattolica) ha parlato di un esperimento che si era svolto nella struttura dove aveva fatto tirocinio.
Re: Riferimento: Cattolica 2012
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pegghina
Io invece vi chiedo delucidazioni sull'articolo 19del c.d.:"lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualifcazione e preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi"....ma, scusate, "la specifica competenza, qualificaz e preparaz" di chi??? dello psicologo o del candidato?? c'è qualcuno che gentilmente mi può spiegare il senso di questo articolo? grazie mille!! ho cercato anche in internet una spiegazione ma non l'ho compreso.
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pimpa_07
Da quello che ho capito io (ma se sbaglio correggetemi) questo articolo rimarca sempre l'importanza che lo psicologo quando opera (in questo caso nell'ambito della selezione e valutazione) funga sempre da giudice si se stesso e "limitandosi" alle aree sue di competenza senza "avventurarsi" in ambiti e materie su cui non è preparato... Anche in ottica di tutelare il benessere del cliente, cosa che potrebbe venir meno nel caso in cui lo psicologi si avventuri in ambiti in cui non è adeguatamente formato....
Ho detto una marea di cavolate secondo voi?
allora io questo lo avevo frainteso.
io pensavo che si riferisse al fatto che se devo fare selezione devo attenermi a giudicare il candidato e non a basarmi su simpatie o altro...
Riferimento: Cattolica 2012
Io nel codice commentato mi pare lo spiegasse in sti termini e fa riferimento anche al fatto che in parte si ricollega anche agli articoli 5 e 7 mi pare....
Re: Riferimento: Cattolica 2012
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pimpa_07
Io nel codice commentato mi pare lo spiegasse in sti termini e fa riferimento anche al fatto che in parte si ricollega anche agli articoli 5 e 7 mi pare....
si ma di sicuro avrò sbagliato io.
ma quello che mi perplime è quel "non avvalla decisioni contrarie a tali principi"
Riferimento: Cattolica 2012
anche io avevo inteso l'articolo come Iamgost.. pensavo si riferisse al fatto che bisogna giudicare il candidato solo in base alle SUE competenze e qualificazioni, e non, ad es, in base alla sua vita privata.. invece la spiegazione del libro è diversa e corrisponde a ciò che ha detto Pimpa.. boh, è poco chiaro..
Riferimento: Cattolica 2012
Penso che il "non avvalla decisioni contrarie a questi principi" si riferisca al fatto appunto di non azzardare a uscire dal campo delle proprie competenze in quanto rischia lui, fa rischiare l'immagine della professione e soprattutto mette a rischio la tutela del benessere del cliente/paziente/utente.....
Riferimento: Cattolica 2012
ok, grazie!! se me lo chiedono ripeto quello, poi magari sottolineo anche l'altro aspetto.
propongo un altro quesito: articolo 13: chi ha l'obbligo di denuncia? il libro dice chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico ufficio, riportando come esempi lo psicologo che riveste il ruolo di consulente tecnico d'ufficio o che opera quale dipendente di un ente pubblico....quindi una psicologa che lavora in un consultorio familiare Asl ha l'obbligo di denuncia, giusto?
Riferimento: Cattolica 2012
volevo dire "di pubblico servizio", non "di pubblico ufficio"
Re: Riferimento: Cattolica 2012
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pegghina
ok, grazie!! se me lo chiedono ripeto quello, poi magari sottolineo anche l'altro aspetto.
propongo un altro quesito: articolo 13: chi ha l'obbligo di denuncia? il libro dice chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico ufficio, riportando come esempi lo psicologo che riveste il ruolo di consulente tecnico d'ufficio o che opera quale dipendente di un ente pubblico....quindi una psicologa che lavora in un consultorio familiare Asl ha l'obbligo di denuncia, giusto?
obbligo di denuncia se lavori in un ente pubblico, obbligo di referto se lavori come privato (al quale puoi derogare nel caso in cui il referto esponesse l'assistito a procedimento penale).
se sei assunto è denuncia.
mi chiedo però: se sei consulente esterno lavori come privato in un ente pubblico, come funziona in questo caso?
Riferimento: Cattolica 2012
in quel caso non saprei proprio!! sul libro non considera quella circostanza...provo a cercare in internet
l'obbligo di denuncia sussiste anche nel caso in cui esponga il sogg a procedimento penale? cioè, se in ambito pubblico mi rivela che ha fatto una rapina lo denuncio? e in ambito provato invece no? grazie