disquisizioni su iscrizione all' albo
un saluto a tutti i lettori/lettrici di ops,
sono rimasto stupefatto quando, parlando con un medico di base, ho sentito una certa disapprovazione per il lavoro di noi psicologi.
In particolari costui asserisce che tempo fà si potevano iscrivere all' ordine degli psicologi anche i professori di italiano (ad esempio) sostenedo un esame.
Questa voce l' ho sentita più volte...
è vera?..quale articolo del regolamento prevedeva tale possibilità?...in generale, da quel che ho inteso, era sufficiente essere laureati e sostenere un esame per poter essere iscritti..
ma voi, sono sicuro, ne sapete più di me...
Rubens
LEGGE No.56 18 febbraio 1989
Articolo 32. Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge.
1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31: a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia; b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria; c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private; d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.
Articolo 33. Sessione speciale di esame di Stato.
1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea; b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo; c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggett idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
Articolo 34. Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.
Articolo 35. Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica (2/cost).
2. E' compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il testo completo della legge:
http://www.psicologi-psicoterapeuti....dinamento.html
Re: disquisizioni su iscrizione all' albo
Citazione:
Originariamente postato da wrubens
un saluto a tutti i lettori/lettrici di ops,
sono rimasto stupefatto quando, parlando con un medico di base, ho sentito una certa disapprovazione per il lavoro di noi psicologi.
In particolari costui asserisce che tempo fà si potevano iscrivere all' ordine degli psicologi anche i professori di italiano (ad esempio) sostenedo un esame.
Questa voce l' ho sentita più volte...
è vera?..quale articolo del regolamento prevedeva tale possibilità?...in generale, da quel che ho inteso, era sufficiente essere laureati e sostenere un esame per poter essere iscritti..
ma voi, sono sicuro, ne sapete più di me...
Rubens
Questo e' "quasi vero".
Il discorso sarebbe molto complesso, provero' a spiegarlo in poche righe.
Il punto e': il nostro ordine, l'istituzione dell'albo, ecc. sono cose molto recenti, come pure la laurea in psicologia.
Quindi nel momento dell'istituzione dell'ordine hanno fatto cio' che si fa sempre, ovvero una sanatoria per chi gia' svolgeva una professione in italia inesistente (da un punto di vista legislativo).
Quando hanno fatto la sanatoria, c'erano diversi requisiti di legge per poter rientrare, ed in realta' la laurea non era tra questi!
Ebbene si, hai capito bene, esistono colleghi NON laureati.
Qui il discorso si fa particolarmente complesso....
Ci sono state organizzazioni, specialmente psicoanalitiche, che sostenevano la non necessarieta' di una formazione istituzionale, ma che il percorso giusto era fare delle scuole private in psicoanalisi + analisi personale.
Questa era in realta' anche l'impostazione di Freud stesso.
A questo punto taglio il discorso.
Morale: la sanatoria e' stata forse troppo a maglie larghe, ma e' normale che nell'istituzione di una nuova figura professionale ci sia una sanatoria.
Un abbraccio,
Stefano