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Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Ciao a tutti. Vorrei mettere questo spazio a disposizione di tutti i colleghi che nel corso degli anni hanno partecipato al corso sul danno biologico psichico di Ops, per domande, dubbi, scambio di idee e di informazioni sulle tematiche presentate nel corso e su problematiche eventualmente incontrate in ambito lavorativo.
Mi piacerebbe che diventasse un luogo di scambio di esperienze e di informazioni per chi si è formato su questo tema ma anche per chi intende avvicinarsi ad esso.
So per esperienza che si tratta di un argomento che solleva interrogativi e dubbi, soprattutto quando ci si trova a trasferire nella pratica la teoria (ma questo nel nostro lavoro impossibile di psicologi forse avviene sempre)...e credo che la condivisione di dubbi ed esperienze sia fonte di grande arricchimento professionale.
Perciò, a voi la parola...
Carmen
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Definizione di danno biologico della Corte Costituzionale
Vi segnalo che a questo link potete leggere il testo della storica sentenza n. 184 del 1986 della Corte Costituzionale che contiene la definizione di danno biologico.
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Volevo inaugurare questo nuovo forum dicendo che l'idea mi sembra molto buona e spero possa essere utile per tutti, al di là dei dubbi di chi inizia confrontarsi è sempre produttivo...
Spero che dopo le vacanze diventi veramente attivo...
Suhail
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Tabelle del Tribunale di Milano
Grazie Suhail. Benvenuta.
Vi informo che a questo link trovate le tabelle milanesi di liquidazione per danno biologico e i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Ciao,
Karmen
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
grazie Karmen per questo forum e per il materiale. Credo sarà molto utile per tutti noi e per me sicuramente un punto di riferimento.
A prestissimo allora. Intanto buona estate.
Un saluto anche a Suhail.
Antonella (da Catania)
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
scusate l'intrusione e soprattutto l'ignoranza. mi sto documentando per redigere una perizia . volevo sapere come si fa a stabilire la percentuale del danno biologico?
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Percentuale invalidità danni psichici
Citazione:
Originalmente inviato da
siamoqui
scusate l'intrusione e soprattutto l'ignoranza. mi sto documentando per redigere una perizia . volevo sapere come si fa a stabilire la percentuale del danno biologico?
Ciao,
per la valutazione dell'invalidità da danno biologico psichico non esistono attualmente indicazioni chiare nè ufficiali. Per la quantificazione dell’incidenza del danno psichico sul funzionamento della persona, io faccio riferimento al criterio di significatività clinica che valuta quanto la patologia causa “disagio o menomazioneclinicamente significativa nel funzionamento, sociale, lavorativo o in altre aree importanti”, incluso dal DSM-IV tra i diversi criteri di significatività clinica per quasi tutte le patologie e alle tabelle delle menomazioni psichiche che ho redatto, a scopo indicativo, e pubblicato nel libro Guida alla valutazione del danno biologico di natura psichica. Criteri, tabelle, esempi. Franco Angeli, 2008.
Spero di esserti stata almeno un pò utile, per quello che si può, visto che questa storia delle percentuali è molto vaga e confusa.
Se i colleghi che hanno fatto il corso con me, e lo dico perchè siamo nella stanza del forum, dedicata a loro, volessero darti indicazioni sul loro modo di lavorare ne sarei davvero felice, anche perchè sarebbe una buona occasione per confrontarci.
Un saluto,
Carmen
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Buon pomeriggio a tutti!
volevo chiedervi alcune cosae..scusate l'ignoranza ma... :mumble:dopo l'abilitazione so che ci si può iscrivere a delle liste di un tribunale, ed essere chiamati a svolgere perizie..
1. è vero?
2. Quale tribunale scegliere?
3. è vero che ci sono due liste, una penale e una civile? quale si sceglie?
4. sapete dove posso trovare materiale al riguardo?
5.mi chiedevo inoltre, bisogna fare qualche master che so in psicologia giuridica? o la laurea basta?
Scusate ma...non so niente!!! :shy:
grazie in anticipo...
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
visto che questo spazio è stato creato da Carmen per condividere dubbi ed esperienze provo ad utilizzarlo in tal senso. Sono stata incaricata di svolgere la valutazione del danno in un caso di contagio di epatite c in seguito a trasfusione. Mi piacerebbe confrontarmi in questo spazio su questo caso. Vorrei chiedere a Carmen se è appropriato farlo visto che seppur senza fare nomi dovrei descrivere la situazione. Altrimenti ti posso scrivere in privato?
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Ciao Suhailita,
caso interessante! Credo rientri nel danno da responsabilità professionale. Per quanto ne so, non conviene soffermarsi più di tanto sulla descrizione dei fatti, che è compito del medico legale, quanto sulla descrizione e quantificazione del danno derivato che sarà psichico ne caso di una patologia psichica in atto (probabilissimo) e direi sicuramente esistenziale perchè sarà notevolmente cambiata la vita di questa persona e probabilmente anche quella dei familiari.
Tienimi aggiornata sugli sviluppi, se preferisci anche nella mia e-mail. Dovresti averla tra quelle del nostro corso.
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
dal primo colloquio che ho fatto non mi sembra esserci una patologia psichica in atto anche se devo approfondire, c'è stata sicuramente una grossa ripercussione sula sua vita familiare (il rapporto con la moglie si è deteriorato, sono praticamente separati in casa, questo per via della sensazione di essere un appestato e la paura del contagio oltre che per situazioni di tensione in generale) e lavorativa (poichè i medici gli hanno consigliato di evitare lo stress si trova costretto a cambiare lavoro perchè nel suo si sente pressato). Se così fosse procederei con il solo danno esistenziale. comunque magari ti scrivo sulla tua mail così ti spiego meglio.
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
ah dimenticavo, in questo caso anche la moglie può chiedere il risarcimento per danno esistenziale vero?
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Si, può chiederlo anche la moglie, ma prima di farne riferimento, parlane con l'avvocato. In questi casi si presentano anche due perizie diverse o all'interno della stessa ogni caso deve essere trattato separatamente.
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Citazione:
Originalmente inviato da
suhailita
(il rapporto con la moglie si è deteriorato, sono praticamente separati in casa, questo per via della sensazione di essere un appestato e la paura del contagio oltre che per situazioni di tensione in generale) e lavorativa (poichè i medici gli hanno consigliato di evitare lo stress si trova costretto a cambiare lavoro perchè nel suo si sente pressato).
Ciao,
sarei del parere di valutare con molta attenzione il danno biologico psichico, non escludendo comunque il danno esistenziale, sia perchè davanti a un danno biologico così grave difficilmente non ci sono ripercussioni sul piano psichico, sia perchè la causa prevalente, visto che in questi casi, purtroppo, il danno biologico è molto elevato (si tratta di risarcimenti ingenti, che toccano anche 2 milioni di euro) è quella relativa al risarcimentodel danno biologico e quindi, un'eventuale danno psichico ottimizza tale risarcimento.
Tienici aggiornati,
Carmen
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Approfitto anch'io del forum per chiarirmi dei dubbi su una perizia che mi è stata appena proposta.
Si tratta di valutare il danno derivato ad una donna, che in seguito ad un sinistro ha perso il bambino. Si può parlare in questo caso, anche se non era ancora nato il bambino, di "danno da lutto iure proprio", se è presente un danno psichico? Se si, è una categoria di danno che si aggiunge al danno psichico ed esistenziale?
Grazie
Antonella
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
io non ho una risposta da darti (troppa inesperienza purtroppo!!), mi viene da pensare:un danno biologico ed esistenziale di questo tipo è comunque molto grave. il risarcimento verrebbe chiesto per il danno biologico ed esistenziale, il danno da lutto sarebbe solo la denominazione del tipo di danno
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Questa settimana ho due collloqui (separati) con i coniugi per approfondire l'eventuale sussistenza di un danno psichico più che altro per la persona che è stata contagiata. Devo dire che le sue modalità di reazione all'evento mi sono sembrate molto adeguate nonostante mi aspettassi un'altra situazione.
vi tengo aggiornati..
grazie
S.
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Antonella hai risolto il tuo dubbio??
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
si ho risolto. Mi è stato consigliato di concentrarmi sul danno esistenziale e se c'è anche su quello psichico. Comunque per ora la perizia è rimandata. :-( forse c'è la possibilità di farne prima un'altra per una donna che in seguito ad un intervento chirurgico ha subito un danno alle corde vocali, con l'inevitabile conseguenza di un danno di relazione. Ci aggiorniamo. Buon lavoro. Grazie
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Carmen, ci hai mandato il link delle tabelle di MIlano. Dove posso trovare quelle del tribunale di Roma? Immagino che a Roma usino quelle!!
Grazie
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
le trovi su internet alla voce "tabelle danno psichico tribunale di roma", ma vanno benissimo anche quelle del tribunale di Milano, perchè di solito si riferiscono tutti a quelle. Comunque della quantificazione in termini monetari se ne dovrebbe occupare l'avvocato.
buon lavoro!
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
L'avvocato che mi ha assegnato l'ultima perizia mi ha inviato la sentenza CC SU 26972 dell’11/11/2008, con cui mi pare siano cambiate molte cose dal punto di vista della valutazione del danno esistenziale, che non deve più essere considerato categoria autonoma di danno.
Volevo chiedere a Carmen se e cosa cambia per noi consulenti nella stesura di una perizia. Non si deve più parlare di questa categoria di danno in questi termini? e non si può più quindi fare una quantificazione se pur rapportata al danno biologico?
Grazie
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Citazione:
Originalmente inviato da
antonellacun
L'avvocato che mi ha assegnato l'ultima perizia mi ha inviato la sentenza CC SU 26972 dell’11/11/2008, con cui mi pare siano cambiate molte cose dal punto di vista della valutazione del danno esistenziale, che non deve più essere considerato categoria autonoma di danno.
Volevo chiedere a Carmen se e cosa cambia per noi consulenti nella stesura di una perizia. Non si deve più parlare di questa categoria di danno in questi termini? e non si può più quindi fare una quantificazione se pur rapportata al danno biologico?
Grazie
Rispondo, per quel che posso, a questa e ad altre richieste di informazioni sulla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sul danno esistenziale.
Direi che gli elementi principali della sentenza sono:
- il danno non patrimoniale deve essere considerato una categoria risarcitoria generale e non può essere suddivisa in sottocategorie variamente etichettate,
- non si può fare pertanto riferimento a una generica sottocategoria di "danno esistenziale",
- il danno non patrimoniale può essere risarcito solo nei casi di ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno.
- nel caso di danno da morte immediata il giudice potrà riconoscere il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine,
- il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere provato.
Questo, al momento, significa che il danno esistenziale non è più individuabile come figura autonoma di risarcimento, ma che eventuali pregiudizi esistenziali vanno più generalmente ascritti al danno non patrimoniale.
Non è possibile più fare riferimento a un danno non patrimoniale derivato dalla lesione della serenità e dalla perdità di qualità della vita, perchè non rientrano nei diritti inviolabili della persona (ingiustizia costituzionalmente garantita).
Direi che in questa fase dobbiamo sospendere le valutazione di danno esistenziale autonome e eventualmente effettuare, ove richiesto, valutazioni di danni non patrimoniali in generale, restando a guardare le letture e la strada che prenderà la giurisprudenza di merito.
Nulla cambia per la valutazione del danno biologico che è una lesione del diritto alla salute, quindi un danno non patrimoniale chiaramente ascrivibile a un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, cui la sentenza riconosce portata tendenzialmente omnicomprensiva delle differenti tipologie di danno non patrimoniale (tra cui anche il danno esistenziale).
Ditemi se sono stata troppo criptica e i vostri pareri sulla sentenza.
Carmen
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Ho trovato la seguente sintesi della sentenza sopra discussa che può essere utile:
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO NON PATRIMONIALE - NOZIONE E CONTENUTO - C.D. DANNO ESISTENZIALE - RISARCIBILITA' - ESCLUSIONE
Con l’importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all’art. 2059 c.c..
La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest’ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E’, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d’un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all’art. 2059 c.c..
Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.
La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno.
Per quanto attiene la responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione).
Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo.
Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l’onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.
Fonte: Corte Suprema di Cassazione
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Ho appena letto sul sito di "Persona e danno" che un giudice di pace ha recentemente risarcito ad un pendolare il danno esistenziale , per treni in ritardo, vagoni sporchi e sovraffollatti, riscaldamenti rotti e aria condizionata fuori servizio, considerati "violazione delle norme che regolano l'erogazione dei servizi pubblici, ma anche, anzi soprattutto, dei diritti fondamentali della persona che ispirano la nostra Costituzione".
Ancora un Giudice di Pace di Verona ha accolto la domanda relativa al risarcimento del danno biologico e morale subito dalle figlie di una coppia di coniugi, che durante una vacanza (acquistata con un pacchetto “tutto compreso”) contraevano, cenando presso un villaggio turistico, il virus della salmonella. Il giudice ha accolto anche la richiesta volta al riconoscimento del danno esistenziale conseguente alla vacanza rovinata ed ha precisato che – nonostante la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008 – coloro che non possono godere del giusto periodo di riposo meritano un riconoscimento per la perdita subita, proprio nell’ottica di un risarcimento inteso quale “restitutio in integrum”.
Insomma mi sembra di capire che non ci sia stato un cambiamento radicale in seguito alle ultime sentenze delle sezioni unite!
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
ciao, sono in crisi anche io. non sto riuscendo a capire se il danno esistenziale è stato riintegrato come danno a sè o meno. questo perchè all'ultimo corso tenuto dalla Dott.ssa Carmen Pernicola a dicembre 2008 il danno esistenziale era stato eliminato, e quindi non abbiamo affrontato l'argomento. in particolare non abbiamo discusso su come scrivere una consulenza tecnica a riguardo. mi chiedevo quindi se il danno esistenziale è stato reintegrato e come valutarlo, se può essere valutato con gli stessi criteri insegnateci per scrivere la consulenza tecnica per il danno biologico di natura psichica o meno. grazie
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Citazione:
Originalmente inviato da
frunfolino
ciao, sono in crisi anche io. non sto riuscendo a capire se il danno esistenziale è stato riintegrato come danno a sè o meno. questo perchè all'ultimo corso tenuto dalla Dott.ssa Carmen Pernicola a dicembre 2008 il danno esistenziale era stato eliminato, e quindi non abbiamo affrontato l'argomento. in particolare non abbiamo discusso su come scrivere una consulenza tecnica a riguardo.
Ciao,
come prima cosa per capire cosa sta succedendo direi che è molto importante leggere con attenzione la sentenza in questione, cosa che immagino tutti abbiamo fatto. La sentenza non permette una lettura chiara e univoca, ma lascia spazio a interpretazioni differenti. E quindi si tratta di stare un pò a guardare quale interpretazione della sentenza prevarrà nella magistratura ordinaria.
Per quel che riguarda il corso sul danno biologico psichico, però, ci terrei a dire che non abbiamo affrontato il danno esistenziale nè abbiao discusso su come scrivere una consulenza tecnica a riguardo, perchè si trattava di un corso sul danno biologico psichico e non sul danno esistenziale, la cui trattazione richiederebbe un corso a parte. E non perchè il danno esistenziale fosse stato cancellato. Poi, visto che, in genere, comunque dò delle brevi notizie sul danno esistenziale, soprattutto, per distinguerlo dalle altre figure risarcitorie, ho detto, visto che quella era la notizia più fresca, che era appena stata pubblicata una pronuncia della Cassazione che in qualche modo cancellava il danno esistenziale facendolo rientrare nel più generale danno non patrimoniale, ma che bisognava studiare con attenzione la sentenza.
Per chiarirsi un pò le idee sul dibattito aperto dalla sentenza, chi è interessato può guardare il video • Danno esistenziale e SS.UU. 26972/08: il Video-commento di Giuseppe Cassano su Altalex.
Carmen
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
grazie Carmen. in effetti è vero, il corso era sul danno biologico non sul danno esistenziale.
non so perché ma credevo che non venisse trattato perché era stato eliminato. devo dire che più entro in questo tema più imparo. essendo un neofita del settore è molto importante chiedere e confrontarsi con persone più esperte, grazie ancora.
grazie al corso sul danno biologico ho fatto una consulenza tecnicha, e sono sicuro che se avrò bisogno potrò chiedere il tuo aiuto. il fatto è che non essendo a conoscenza sulle novità riguardo al danno esistenziale non sapevo come questo si valutasse e dimostrasse, per cui mi sentivo limitato. in effetti un ulteriore corso sul danno esistenziale ci vorrebbe, almenop per me.
cercherò di aggiornarmi sui siti che trattano l'argomento,
grazie ancora
a presto
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Ciao Carmen, mi chiamo Andrea, ho letto attentamente il tuo libro, per quanto riguarda la stesura di una relazione, ad esempio incidente stradale, seguo molto la tua traccia, ma ho notato che alcuni avvocati sono scettici quando indico la percentuale del danno, preferirebbere una relazione senza specificare la quantificazione...che ne pensi?
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
ciao,volevo collegarmia questo discorso per epsrimenre una mia difficoltà.
ho seguito il corso di Carmen ed entusiasta appena tornato a lecce ho cercato di darmi da fare per reperire del lavoro.
ho trovato uno studio di infotunistica (tra l'altro gestito da un parente acquisito)
e gli ho chiesto la cortesisia di inviarmi qualche caso, se lui ne avesse avuti, in modo da fare anche esperienza.
non è stato facile convincerlo, nonostante gli avessi spiegato l'importanza di una consulenza tecnica per danno biologico psichico e soprattutto che si può fare una "perizia" che provi l'esistenza di danni psichici in seguito ad un incidente stradale che alterino la salute della persona coinvolta, ecc, ecc, e che a livelli legali è riconosciuta e che sarebbe stata valutata anche a fini risarcitori.
è stato molto difficile ma alla fine me ne ha concessa una, per provare. era il caso di un bambino che investito da un'auto aveva riportato una grave frattura del piede. da qui tutto il ricovero in ospedale, le operazioni subite, i forti dolori, il lungo periodo di recupero durato più di 2 mesi, accaduto in pieno estate con compromissione delle attività ludiche amate dal bambino e dalla quasi totale esclusione dei rapporti con altri bambini, ecc, fino a riportare, nel periodo in cui l'ho visto ancora una andatura claudicante con la perenne paura di non ritornare più a camminare e soprattutto il suo continuo evitamento dagli sport che prima praticava e dalle relazioni con altri bambini per paura di rifarsi male al piede e di subire nuovamente tutto quel percorso ospedaliero, riabilitativo e di frustyrazione personale e relazionele che aveva subito. ovvaiamente c'è molto altro che ho considerato nella stesura della perizia, ma questo basta per dire che una consulenza tecnica per una valutazione da danno biologico psichico c'era tutta.
eppure l'ignoranza rispetto a questo settore mi gha lasciato sconcertato.
ho lavorato un mese dietro a questa consulenza, anche perchè era la prima e quindi volevo farla bene, e alla fine, quando l'ho consegnata, i genitori del bambino mi sono stati molto grati, ma il perito dello studio di infortunistica stradale mi ha detto di avergli dato un'occhiata ma che non ci capiva niente. neanche un grazie, niente. dentro di me ho detto, va bè, tanto quando la consegnerà al medico legale lui saprà come valutarla. è da dire che per quanto riguarda la diagnosi, avevo diagnosticato in questo bambino un disturbo dell'adattamento e un disturbo post traumatico da stress, ed applicato una percentuale di invalidità psichica pari al 20%. da quanto dettomi dal perito, la perizia è stata portata prima ad un medico legale di parte che gli avrebbe detto di non aver mai avuto a che fare con consulenze tecniche per danno biologico psichico e che quindi non l'avebbe valutata. dopo di che il perito è andato dal medico legale dell'assicurazione per chiudere l'intero sinistro, portandogli l'intera documentazione, e quando gli ha fatto vedere la mia consulenza tecnica il medico è rimasto anche lui esterefatto negativamente dicendogli che lui di consulenze tecniche non ne capiva nulla , è rimasto spaventato quando ha visto che avevo applicato 20 punti, e che avrebbe dsovuto portarla al giudice. il perito mi ha detto che affinche quella consulenza potesse avere un valore sarebbe dovuto andare in causa, cosa che a lui non piaceva. per questo motivo mi ha detto che prima avrebbe aspettato l'esito dei punteggi applicati al sinistro e che solo se non gli stavano bene avrebbe fatto ricorso al giudice. tuttavia mi ha fatto capire che questo non lo farà mai, e che non avendo avuto nessun successo non chiederà più di far fare valutazioni sul danno psicologico tanto qui a Lecce non contano nulla e che gli spicologi qui non vanno (quasi cambia mestrire che è meglio). una cosa assurda. tra l'altro per non fare brutta figura col suo cliente, mi ha detto che gli dirà che la consulenza tecnica e stata valutata sui 3 punti, che a me daà qualcosa in danaro e che cosi nssuno dsaprà niente. io mi domando, ma è veramente possibile che queste consulenze tecniche non vengano veramente valutate qui al sud, o mi sono ritrovato coinvolto in una ignoranza mostruosa che non sa neanche di cosa si parli, annullando il duro lavoro e l'mmagine che uno psicologo cerca di crearsi? sinceramente ci sono rimasto talmente male, da non propormi più. anche perché dei molti avvocati a cui mi sono presentato non ho avuto mai risposta.
chiedo un'ultima cosa a Carmen, forse non ho capito bene l'iter che una consulenza tecnica fa, nel senso che sapevo che la consulenza viene poi valutata dal medico legale, il quale dovrebbe avere tutte le competenze per discutere il punteggio applicato al danno ed applicarne uno proprio. è un dubbio c'è l'ho sul fatto di andare per forza in causa. potresti chierirmi i passggi per favore. grazie, era da tempo che volevo sfogarmi su questa cosa. a presto.
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Ciao,
a parte l'ignoranza che regna sovrana in Italia, basta guardare il penoso livello raggiunto dal dibattito politico e il livello di pressapochismo imperante a tutti i livelli professionali, direi anche che è difficile che un'assicurazione che deve risarcire un danno accetti di buon grado una richiesta di risarcimento maggiore di quella che si aspetta. Quando lo studio di infortunistica ha presentato la tua relazione (una richiesta di un risarcimento più alto, in pratica) alla compagnia chiamata a risarcire il danno, non poteva certo aspettarsi che l'avrebbero accolto a braccia aperte, anche contando che, pure lui, non sapendo di che cosa si trattasse, non avrà sicuramente saputo difendere la sua posizione.
Quando l'assicurazione, spesso, non riconosce il risarcimento richiesto si va in causa (non solo per i danni psichici), prima, in genere, si tenta una conciliazione stragiudiziaria, e poi, nel caso, si va in causa. Allora, e solo allora, la tua relazione diventa una vera e propria consulenza tecnica. Prima è soltanto un parere. Quindi, se il tuo cliente vuole provare deve fare causa all'assicurazione. Adesso non so come sia realmente la situazione nella tua zona, ma credo che ovunque dipenda dalle persone che incontri e un medico-legale non fa primavera.
Direi che ti converrebbe contattare direttamente il medico-legale e spiegarti. Non voglio nemmeno sapere che cosa può aver detto un perito assicurativo, già di suo del tutto inconsapevole di quel che aveva in mano, a un medico legale, sopratutto per quel che riguarda la percentuale (che non è medico-legale la nostra, ovviamente, è solo un suggerimento, e bisogna andarci con molto tatto e diplomazia, perchè altrimenti si rischia di dare l'impressine di voler entrare nel campo professionale altrui).
Col medico-legale, secondo me, ci devi parlare tu, e spiegarti. Non lo puoi lasciar fare ad altri, magari anche solo con il pretesto di chiedere se ritiene opportuno inserire una valutazione psicologica nella sua perizia medico-legale, così come vorrebbero i clienti e se preferisce che nella stessa valutazione psicologica tu dia anche un'indicazione percentuale dell'invalidità psichica o se non ne ha bisogno. Insomma, bisogna comprendere bene le rispettive competenze, i rispettivi ruoli e rispettarli. E non preoccuparti delle assicurazioni, che cercano sempre di risparmiare. Andare in causa non è così strano...
Carmen
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Citazione:
Originalmente inviato da
Metronomo
Ciao Carmen, mi chiamo Andrea, ho letto attentamente il tuo libro, per quanto riguarda la stesura di una relazione, ad esempio incidente stradale, seguo molto la tua traccia, ma ho notato che alcuni avvocati sono scettici quando indico la percentuale del danno, preferirebbere una relazione senza specificare la quantificazione...che ne pensi?
Ciao, mi fa piacere che il mio libro ti sia in qualche modo utile. Per quel che riguarda gli avvocati ci sono quelli che ti chiedono di dargli una mano a quantificare il danno e quelli che preferiscono fare da soli. Se la vogliono gliela dai, se non la vogliono non gliela dai. Magari fatti gentilmente spiegare le motivazioni. Mi sembra legittimo chiedere, anche per capire e per fare esperienza. Tanto l'avvocato chiede, ma la quantificazione del danno la decide sempre e soltanto il Giudice e le tabelle dei tribunali ancora riportano pochissimi danni psichici.
Un saluto,
Carmen
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
grazie Carmen, sei stata gentilissima, i tuoi suggerimenti sono stati molto importanti per me. cercherò di contattare il medico legale, presentarmi e spiegarmi con parzimonia, anche solo per cercare di fargli capire il perché di quella consulenza e il modo in cui ho lavorato. Senza pretendere troppo cercherò di chiedergli se può inserire la consulenza nella sua perizia, spiegandogli il perchè di quei punteggi e se lui ritiene opportuno valutarli per la quantità che lui ritiene consono al suo operato.
grazie ancora, a presto.
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Ciao ragazzi, volevo chiedervi un'informazione riguardo il corso del 2008. Ma per caso vi ricordate le date in cui si e' effettuato il corso?
Grazie
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Riferimento: Ex-allievi del corso sul danno biologico psichico.
Buongiorno Carmen,
dopo aver letto il tuo libro mi sono imbattuto in alcune perizie CTP.
Spesso, in sede legale di discussione, mi viene contestato il punteggio di valutazione, come mi devo comportare?
La tabella di menomazione psichica è riconosciuta? è contestabile?
Grazie.
Andrea