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Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOO
Cari colleghi, impelagati ancora e non con l'orale, scusate per il carico ma ho un po' di questioni da porre
1) ma se la legge Bersani permette di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni, le caratteristiche del servizio e il prezzo delle prestazioni, e questo sembra consentito anche dall'art. 40 del C.D., allora la deliberazione n.23 del Consiglio Nazionale dell'Ordine (quella che consente come unica fonte di pubblicità le targhe e le inserzioni telefoniche), non vale più?
2) art.23: se la legge Bersani abroga la fissazione di tariffe minime o massime, perchè l'art.23 dice di non superare le tariffe ordinistiche minime? (Poi superare le minime, non lo capisco proprio, è un ossimoro!)
3) La psicologia e la psicoterapia sono definibili "Professioni Sanitarie" o no?
4) Dove posso reperire la L.P. 56?
5) C'è qualcuno che ha fatto il tirocinio interno all'università? Quali articoli per la ricerca giudicate più rilevanti ai fini dell'esame? Io penso il 5-7-9-16, che ne pensate, manca qualcosa?
Grazie a tutti, ragazzi! :Ops:
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
:sbonk: Ops, scusate, la legge 56 l'ho trovata, nel posto più ovvio: il sito dell'ordine!
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Problemi interpretativi sorgono invece dalla definizione che il Legislatore fornisce dei soggetti tenuti a refertare, che sono solo gli esercenti professioni sanitarie.
Gli Psicologi rientrano o meno in questa categoria, visto che non sono menzionati dall’art.99 del T.U. delle Leggi Sanitarie risalente al 1934 che elenca le professioni sanitarie, oppure può ricavarsi da altre disposizioni - come quelle sull’impiego nel S.S.N. o sull’applicazione dell’I.V.A. - che la professione di Psicologo ha certamente carattere sanitario?
Sul punto la dottrina non è univoca.
Alcuni ritengono che solo lo svolgimento di attività psicoterapeutica configuri l’esercizio di una professione sanitaria (E. Calvi., G. Gulotta e coll., Il codice deontologico degli psicologi, Milano 1999, pag.104).
Altri sollevano il dubbio pure con riferimento allo Psicoterapeuta ed allo Psicologo Clinico (M. Colombari, F. Frati, F.P. Colliva e F. Gualandi, L’obbligo di denuncia nella legislazione e nel Codice Deontologico degli psicologi italiani, in Bollettino Ordine Emilia-Romagna; Frati F., Il segreto professionale..., 2005, dal sito web Associazioni Scientifico Culturale CESPES).
V’é, invece chi afferma, senza adombrare dubbi in proposito, che la professione di Psicologo rientra certamente tra quelle sanitarie (L. Mortati, Obbligo di referto, considerazioni medico-legali, dal sito web www.eurom.it; A. Cucino, La disciplina del segreto professionale per gli psicologi, in Notiziario Ord. Psicol. Lazio, 1-2, 2005, pag.46 e 49; A. De Sensi Frontera, Lo psicologo e il segreto professionale, Lamezia Terme, 2004, pag.20).
Personalmente, ritengo che quest’ultima sia la tesi più corretta. A sostegno della stessa soccorrono, infatti, diversi elementi sintomatici, sia sotto il profilo normativo che sotto il profilo tecnico-scientifico.
Quanto all’aspetto normativo, non si può attribuire peso determinante al T.U. delle Leggi Sanitarie - che come si è detto non elenca gli Psicologi tra gli esercenti professioni sanitarie -, perché trattasi di un testo risalente agli anni trenta e pertanto redatto in un periodo storico in cui la figura professionale dello psicologo non possedeva una specifica identità giuridica (basti pensare l’Ordine degli Psicologi è stato istituito nel 1989).
In ogni caso detto T.U. è stato ampiamente superato dal sopravvenuto coacervo normativo e giurisprudenziale che include lo Psicologo nel novero dei professionisti sanitari (v., ad esempio: - le disposizioni di legge sul rapporto di lavoro alle dipendenze del S.S.N. ed i contratti collettivi dell’Area dirigenziale del S.S.N., che collocano gli Psicologi nel ruolo sanitario per i fini istituzionali di tutela della salute pubblica ex art.32 della Costituzione; - l’elenco delle attività, anche sanitarie, riservate alla professione di Psicologo contenuto nell’art.1 della legge istitutiva dell’Ordine; - le disposizioni tributarie sulle prestazioni esenti dall’I.V.A.; - la recente sottoposizione dell’Ordine alla vigilanza del Ministero della Salute, piuttosto che della Giustizia com’era in origine; - la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione citata da A. Cucino in Notiziario Ord. Psicol. Lazio, 1-2, 2005, pag.49, cit.).
Ma al di là delle norme sul tema, occorre dare il giusto peso anche ai connotati tecnico-scientifici della materia psicologia, che non competono certo all’interprete giurista ma che indubitabilmente riguardano la sfera della salute.
Questa chiave di lettura semplifica assai l’interpretazione delle disposizioni penali sul tema del segreto professionale.
La semplifica, come si è visto, con riferimento all’obbligo di referto, che deve ritenersi incombere sullo Psicologo al pari del Medico.
La semplifica, altresì, con riferimento all’obbligo deontologico di astensione dal rendere testimonianze sui fatti appresi in ragione del rapporto professionale (art.12, comma 1 del C.D.) e sulla connessa disposizione di cui all’art.200, comma 1, lettera c) del c.p.p., che include gli esercenti una professione sanitaria nel novero di coloro che “Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria”.
estratto dal sito Ordine degli Psicologi del Lazio - il portale dello Psicologo - Segreto professionale
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Perdonatemi :asd: :asd:
... ma non pensavo si trattasse di un esame di Giurisprudenzaaaaa!!!! :asd:
A ME SEMBRA CHE VI STIATE IMPUNTANDO TROPPO SU COSE ALTAMENTE SPECIFICHE!!!
Ditemi se mi sbaglio.. :sbonk: :sbonk:
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Grazie Starletta, queste cose però le ho lette, per questo sono un pò confusa.:mumble:
Io preferirei condividere in parole povere quello che ha capito ciascuno di noi, su questi punti d'ombra,
visto che l'esame si avvicina e non c'è tempo per apprendere le basi della giurisprudenza (nè penso sia richiesto).
Che ne dite?
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
No Space, sono daccordo,
tu dici che mi sto facendo delle domande inutili?
Ma alla base di queste domande ci sono questioni importanti che mi sono un pò nebulose:
Posso pubblicizzare specializzazioni, servizi e prezzi, o no?
Devo attenermi o meno ai tariffari minimi?
Quando ho l'obbligo di referto quando quello di denuncia?
Tu come sei riuscita a liquidare i dubbi?
Grazie mille
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Citazione:
Originalmente inviato da
adrastea
No Space, sono daccordo,
tu dici che mi sto facendo delle domande inutili?
NON DEL TUTTO..
Citazione:
Originalmente inviato da
adrastea
Ma alla base di queste domande ci sono questioni importanti che mi sono un pò nebulose:
Posso pubblicizzare specializzazioni, servizi e prezzi, o no?
Pubblicità
Possibilità di far conoscere agli utenti i servizi offerti attraverso la pubblicità. E’ abolito il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine. Il fatto che agli Ordini, al momento della conversione del decreto, sia stato riservato il controllo della pubblicità, creerà non pochi problemi e contenziosi. Rimane comunque il dato che la pubblicità informativa è (sempre dal 1 gennaio 2007) consentita purché “vera” e “trasparente”.
Citazione:
Originalmente inviato da
adrastea
Devo attenermi o meno ai tariffari minimi?
Abolizione dei minimi tariffari:
Arrivano le parcelle “negoziabili” tra le parti e legate al risultato della prestazione. Una norma del decreto legge abroga le disposizioni normative e regolamentari che prevedono la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o di tariffe minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Dunque la legge consentirà: (a partire dal 1 gennaio 2007 poiché entro tale data gli Ordini dovranno adeguare i loro codici deontologici e, se non lo faranno, le norme deontologiche in contrasto con la legge saranno automaticamente cassate) di praticare tariffe libere (per gli Ordini che hanno un tariffario approvato, ma non è il caso nostro, sono libere le minime ma rimangono in vigore le massime) nonché di concordare con il proprio cliente la cosiddetta “obbligazione di risultato” (se raggiungiamo un certo obiettivo mi dai X, se non lo raggiungiamo mi dai X-Y).
Su tutto ciò grava l’articolo che dice: “Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso”. Sulle tariffe libere è vero ciò che qualcuno ha osservato, cioè che noi non abbiamo un tariffario approvato dal ministero e che le tariffe sono già sin troppo libere (quanto guadagna un collega nel privato sociale o in certe convenzioni?, certo cifre molto distanti dal tariffario). Ma questi sono problemi grandi di tipo sindacale o parasindacale dove la contrattazione deve essere collettiva.
Per i liberi professionisti occorre invece partire dal presupposto che nella libera professione la tariffa rappresenta il corrispettivo dell’insieme della competenza della preparazione e della rete di relazioni professionali che si è riusciti ad intrecciare. Molti giovani colleghi, per esempio appena specializzati, potrebbero inizialmente aprirsi un varco nel mercato pubblicizzando tariffe più basse rispetto a quelle praticate da colleghi più anziani, compensando così la carenza di esperienza e di contatti. La società avrebbe in questo modo più facile accesso alle professioni psicologiche ed il giovane collega che iniziasse a lavorare per esempio a 25 euro a seduta (cifra bassissima nell’ambito privato) comincerebbe a costruirsi una clientela entrando in quel circolo che, con il maturare dell’esperienza e delle relazioni lo porterebbe poi ad incrementare le proprie tariffe. Sull’altro versante il collega più anziano, sentendo l’incalzare della concorrenza, non si potrebbe permettere di adagiarsi e sarebbe dunque stimolato ad una crescita professionale continua. Molti giovani colleghi sarebbero stati disponibili ad avvicinarsi alla libera professione con questa modalità ma il non potersi pubblicizzare in tal senso rendeva sino ad oggi impossibile il percorso. Ricordo che i procedimenti disciplinari per violazione di norme sulla pubblicità sono stati frequentissimi presso i nostri ordini.
Diversa invece, e più complessa, è la riflessione da farsi sulla “obbligazione di risultato”. In questo contesto la comunità professionale dovrà fare un grosso lavoro di approfondimento. Infatti se in certi settori della nostra professione (psicologia del lavoro, del marketing, psicologia turistica, psicologia dello sport etc.) non rimane difficile immaginarsi compensi commisurati al risultato ottenuto né rimane difficile accettare l’etica insita in tale modalità contrattuale, in altri (psicologia clinica e psicoterapia, psicologia giuridica etc.) tale modalità pare, se non fortemente delimitata da regole deontologiche, inadeguata. Il principio è rivoluzionario, e in molte professioni probabilmente vincente, ma per quanto ci riguarda dovrà essere, per così dire “aggiustato”. In ogni caso, là dove praticabile, anche tale principio consentirà ad un giovane collega, che può consentirsi di rischiare maggiormente sul proprio compenso, di essere concorrenziale nei confronti del collega più anziano.
Citazione:
Originalmente inviato da
adrastea
Quando ho l'obbligo di referto quando quello di denuncia?
Non lo sooooooo!! :help: :help:
Citazione:
Originalmente inviato da
adrastea
Tu come sei riuscita a liquidare i dubbi?
Grazie mille
Tutto tratto da vari siti intenet..
"Il decreto legge sulle liberalizzazioni (DL 223/2006 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 GU n. 186 del 11-8-2006 - Suppl. Ordinario n.183) messo a punto dal Ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani": NON E' ROBA MIA !!!
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
In esrema sintesi;
LA LEGGE BERSANI HA MDIFICATO GLI ART.23 (Tariffe) + ART.40 (Pubblicità) DEL CODICE DEONTOLOGICO:
Vecchio testo Articolo 23
“Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe ordinistiche, minime e massime.”
Nuovo testo 23/9/06:
Articolo 23
“Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.
in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al
decoro della professione.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto a non superare le tariffe
ordinistiche massime, prefissate in via generale a tutela degli utenti.
Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub lettera A al presente
codice, è costituito quale parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Per ogni modifica o abrogazione relativa all’allegato sub lettera A sarà competente il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi dell’art. 28 comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la procedura prevista dal vigente Regolamento interno, senza l’obbligo di cui alla lettera c) del medesimo art. 28 comma 6.”
Vecchio testo Articolo 40
“Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l’informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.”
Nuovo testo Articolo 40
“Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.
In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione.
La mancata richiesta di nulla osta per la pubblicità e la mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituiscono violazione deontologica.”
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Nessuna giurisprudenza ......... questo testo rappresenta il pensiero di uno psicologo (almeno così sembra ...visto che è tratto dal sito dell'Ordine) che riflette e si pone le stesse domande che ci facciamo noi, giungendo alla conclusione che la nostra è una professione sanitaria e spiega anche come è arrivato a farsi questa idea.
Non è quindi detto nè scritto da nessuna parte che dobbiamo imparare codici e articoli come studenti di legge, ma per avere una chiarezza maggiore vengono riportati ......
A me sembra molto chiaro il discorso che fa e si può riassumere in poche parole.
Siamo professionisti sanitari anche noi.
Forse così è pià chiaro
Le professioni sanitarie
Dopo i provvedimenti di riordino del S.S.N. (D.L. 502/1992, D.L. 517/1993 )
Professioni per le quali è previsto il diploma di laurea
Medico chirurgo, Medico veterinario, Farmacista, Odontoiatra, Biologo, Psicologo
Professioni per le quali è previsto il Diploma universitario distinte nell’area Infermieristica, Tecnico sanitaria, della Riabilitazione
Arti ausiliarie per il cui esercizio è prevista una licenza rilasciata da apposite scuole autorizzate dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione : Odontotecnico, Ottico
Non c'è nessun articolo, nessun codice, basta dire che sono i nuovi provvedimenti del 1992 - 1993 :)
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
PER ADRASTEA:
Quando ho l'obbligo di referto quando quello di denuncia?
- L'obbligo di referto è esclusivamente per il libero professionista
- L'obbligo di denuncia invece riguarda i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (conosci la differenza tra i due?)
1) pubblici ufficiali: chi esercita la professione alle dipendenze di una pubblica Amministrazione (es, ASL o Ministero) o ha una convenzione con una pubblica Amministrazione con poteri di certificazione.
2) incaricato di pubblico servizio: chi esercita la professione su incarico temporaneo da parte di una Pubblica Amministrazione (es, scuola pubblica) senza poteri di certificazione.
Per quanto riguarda l'obbligo di referto, lo si ha quando il libero professionista (esercente professione sanitaria) si sia trovato ad "operare in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio".
Qui però le cose si complicano ..... infatti, questo citato e virgolettato, è una parte dell'articolo 365 del codice penale.
Dunque non rientra nel codice deontologico degli psicologi però va saputo e io l'ho sempre trovato in tutti gli articoli in cui si parla del segreto professionale e quindi di quando lo psicologo può essere sollevato dall'obbligo, cioè in caso di referto ..... o denuncia. Se poi volessimo sottilizzare potrei aggiungere altre cosucce ... ma non lo faccio .... non entrerò nello specifico ....:asd:
L'obbligo di denucnia, invece, per pubblici ifficiali e incaricati di pubblico servizio scatta quando lo psicologo viene a conoscenza di reati perseguibili d'ufficio, cioè quei reati estremamente gravi che vanno denunciati anche se la vittima non sporge denuncia, come nel caso di omicidi, rapine, ecc ....
Leggi questo articolo ....
http://www.ordpsicologier.it/public/...denuncia_1.pdf
.... ma forse lo avrai già letto :yahoo:
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Ragazze una domanda, ma il decreto bersani è quello del 2006, xkè qlcn parla anche di quello del 2003?
e poi quindi la psicologia considerata in finale una professione sanitaria?
cmq a me han detto solo di fare il codice, al max il decreto bersani e la legge 1989. x il resto è tutto un di più...
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
se leggi bene sopra è già affrontato il problema della professione sanitaria.
e cmq è si, lo psicologo sembra proprio che sia tra gli esercenti della professione sanitaria!
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Secondo me il problema è nella comprensione della differenza tra referto e denuncia. Io però non lo riesco a metabolizzare, sono in un loop!:argh:
http://www.sunhope.it/refertoedenuncia.pdf
Ho trovato questi documenti power point, magari possono servire!
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Starletta, grazie per i tuoi preziosissimi appunti! (Grazie anche a Space per le altre questioni!)
Dunque mi sembra di capire che la denuncia implica i reati perseguibili d'ufficio (tu dici quelli più gravi ma vai a dare un'occhiata ai reati sottoponibili a referto, che sono nel documento che ho postato sopra) mentre il referto implica i delitti perseguibili d'ufficio e che non espongono l'assistito a procedimento penale.
Mi chiedo allora un delitto come l'omicidio colposo che rientra tra quelli passibili di referto, come viene punito se non attraverso procedimento penale????????
Che p...e!!!!!!
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
allora ... da quello che ho capito io ci sono due tipi di reati, in un certo senso, o per lo meno quelli che interessano a noi e che ho trovato nel file postato da me sopra: i reati perseguibili d'ufficio e quelli a querela di parte. In sostanza la differenza tra i due è che i primi devono essere denunciati per forza, anche se la vittima non sporge denuncia, mentre gli altri no, si possono anche NON denunciare.
In caso di delitto per legge BISOGNA denunciare, soprattutto se si è pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quello che non è obbligatorio è il referto! Nel caso la persona venga esposta a procedimenti penali. Purtroppo questo è un passo che nemmeno io capisco bene. Secondo me la sottigliezza sta tra il significato di referto e quello di deununcia. Da quanto inteso ... la denuncia dichiara solo il colpevole, la vittima, il testimone e le prove, mentre il referto indica un giudizio tecnico di natura prognostica e diagnostica circa la natura delle lesioni, le cause, i mezzi, e le conseguenze che ne possono derivare in rodine al termine di guarigione, al pericolo di vita o a postuni residui.
C'è scritto nel file da te postato.
Per l'omicidio colposo c'è l'obbligo di referto, quindi è punibile, c'è un procedimento penale!
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Citazione:
Originalmente inviato da
adrastea
mentre il referto implica i delitti perseguibili d'ufficio e che non espongono l'assistito a procedimento penale.
!
No, non è detto che il referto automaticamente espone l'assistito a procedimento penale. Dipende. Se lo espone allora il medico o lo psicologo non sono obbligati a refertare!
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
:ot: Elvira.. vuoi fare la criminologa ?????:tajo: :tajo:
cmq io nn ho ancora capito IN PAROLE POVERE QNDO LO PSICOLGO DEVE O MENO DENUNCIARE??
1)Se io paziente dico al mio psicoogo:"Un giorno o l'altro giuro che ammazzo mi suocera.."
e do cenni di squilibrio, e tu psicolgo mi riteni in grado di farlo ralmente... DEVI DENUNCIARE LE MIE INTENZIONI??
2)Se il giorno dopo vengo da te e ti confido di aver commesso il delitto.. TU PSICOLOGO CHE DEVI FARE??
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Allora, No, Non puoi denunciare le intenzioni!!!!!!!
Puoi denunciare, se libvero professionista, solo in 2 casi:
1) per reati contro la personalità dello Stato (terrorismo, mafia, ecc...)
2) per reati che vengono puniti con l'ergastolo (l'omicidio non rientra necessariamente fra questi, perchè senza le aggravanti ti danno massimo 21 anni di carcere)
Se sei invece pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio allora devi per legge denunciare ogni reato di cui vienu a conoscenza purchè perseguibile d'ufficio (maltrattamento familiare, rissa, pedofilia, pedopornografia, sequestro di persona, estorsione, usura, ricettazione, rapine, ecc....)
E' tutto riportato nel file ch eho postato sopra ..... :)
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Citazione:
Originalmente inviato da
Starletta
E' tutto riportato nel file ch eho postato sopra ..... :)
Grazie :approved: ... MA ME MANCA LA VOJA DE LEGGELLLO!! :tajo:
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Oddio ragà,
ma dite che ci stiamo impelagando troppo?
Alla fine, all'esame cosa potranno chiederci?
Non entreranno nel particolare...ho letto sul forum che la domanda
che hanno posto è stata
"Se io in terapia le confessassi di aver commesso un omicidio, lei cosa farebbe?"
Mi sembra l'esempio più estremo che possa capitarci. Allora, come se risponde?
Io direi che: lo psicologo ha l'obbligo di mantenere il segreto professionale e di curarsi della tutela psicologica del soggetto, che avrei bisogno di approfondire il caso e valutare il grado di reale e attuale pericolosità per sè o per altri o per me psicologo, per valutare se sussistano le condizioni per violarlo.
Dite che in sede d'esame dobbiamo differenziare pubblico-privato? No dai, non diamoci la zappa sui piedi! :sciaff: :climb:
Comunque semplicemente il pubblico ufficiale rappresentando lo stato deve denunciare i reati perseguibili d'ufficio (quindi ad ampio spettro), mentre lo psicologo privato ha l'obbligo di denuncia esattamente come i liberi cittadini: per i reati punibili con l'ergastolo di cui si abbiano le prove (mafia, attentato, omicidio aggravato) solo che essendo in un contesto terapeutico potremmo avere qualche indizio in più rispetto al libero cittadino!
Quindi nel nostro caso: mi sa che ci si fa i fatti nostri, poi se un giorno il nostro paziente ucciderà anche noi, allora saranno fatti nostri che abbiamo scelto sto mestiere bellissimo!
Allora ragazze che ne dite del compromesso? Vi sembra valido?
Grazie comunque per la proficua colleganza!
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Cmq, Starletta, sei veramente bravissima!
Voglio ringraziarti perché mi hai indirizzata a capirci qualcosa in più!
Quando ho aperto il post ero nel marasma più totale!
Magari per il futuro, pensa come rispendere questa capacità (insolita per uno psicologo medio)!!!
GRAZIE DAVVERO!
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Citazione:
Originalmente inviato da
adrastea
Cmq, Starletta, sei veramente bravissima!
Voglio ringraziarti perché mi hai indirizzata a capirci qualcosa in più!
Quando ho aperto il post ero nel marasma più totale!
Magari per il futuro, pensa come rispendere questa capacità (insolita per uno psicologo medio)!!!
GRAZIE DAVVERO!
Vabè ma così esageri!!!!!:asd::asd::asd::asd::P
Io ti ringrazio davvero tanto!!!!! cmq anche tu sei molto brava, ti sei data da fare e non poco! Purtroppo i dubbi ci vengono perchè queste cose sono nuove per noi e nessuno ce le hai mai insegnate .... e guarda che cosa siamo costretti a fare!!!! :sbonk::sbonk:
Adesso mi rimetto a lavoro .................. ciaux :yahoo::yahoo::yahoo::yahoo:
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
ciao a tutte-i anche se sono ii commissione e quindi ho già sostenuto l'oarle vi posso assicurare che le domande sulla normativa sono molto generali...inoltre la prof chje mi ha interrogata mi ha precisato che chji è del vo (come me) non è tenuto a portare il codice all'orale ma fatelo lo stesso perchè quando le ho fatto capire che me l'ero studiato eccome visto che in quanto iscritti all'labo siamo tenuti a conoscerlo alla foine la domanada non me l'ha fatta proprio:tajo:
tranquille quindi che l'orale è la prova più semplice e anche se le commissioni sono diverse non credo che faranno eccezioni anche perchè anche quei prof che tentano di mettervi in difficoltà lo fanno più per vedere come reagite che per bocciare (da noi il prof ferlazzo e il presidente bonaiuto hanno fatto uscire in lacrime alcune persone ma lal fine non solo non hanno bocciato ma hanno messo pure voti alti) quindi non mi rimane che farvi un grosso in bocca al lupo e aspettare con trepidazione le vostre urla di gioia:approved::approved::bacetto:
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Grazie mvalentina26 per il tuo conforto e sostegno!!!!
Anche io sono convinta di quello che dici e la penso come te solo che prima di una prova purtroppo l'ansia e la paura che ti possano chiedere chissà cosa ..... è pazzesca :D
Personalmente penso di poter dire che conoscere il codice deontologico nonchè le norme del codice penale che riguardano in parte anche noi psicologi sia una coa estremamente interessante e importante e mi dispiace che nessun professore dedichi del tempo e delle lezioni all'aspetto legislativo in questo modo come lo stiamo studiando adesso.
Forse ho scoperto di avere un certo interesse per la legge e ieri sera devo dire mi sono un pò infastidita dopo aver letto che la legge non pretende dallo psicologo chissà quali responsabilità o decisioni perchè non è un avvocato e non ha competenze in merito!
Secondo me non dovrebbe essere così, noi psicologi dovremmo sapere tutto ciò che ci compete per non trovarci mai nei guai e per evitarli ad altri!!!!
Anzi, sono convinta che alcuni articoli di legge, almeno i principali, i più importanti, divrebbero essere insegnati anche ai bambini delle elementari perchè un domani possano sapere come comportarsi se succede loro qualcosa!Ad esempio negli abusi sessuali .... quando è molto difficile parlarne per i sensi di colpa, la vergogna, ecc ..... è comunque fondamentale che la scuola dia ai bambini lo strumento della conoscenza ... dicendo loro che hanno diritto per legge ad essere tutelati e protetti!
Ecco!!! :)
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Ma ragazze, perchè siete così agitate? Avete (e ho hihihih) superato le 3 prove scritte che sono uno scoglio incredibile e siete spaventate da un orale? Non c'è nessun bisogno di essere specifiche, a me sembra così facile questa prova! E poi la mole di studio è talmente inferiore alle altre prove che mi fa sorridere :)
E poi ricordiamoci che oltre al codice deontologico chiedono anche di noi, del tirocinio, eventualmente della tesi e dei progetti futuri, quindi, in fondo, potrebbe essere anche piacevole, no?
Per quel che mi riguarda io sto studiando il codice deontologico (limitando a leggere più volte gli articoli senza impararli a memoria con i corrispettivi numeri) e a pensare per aree: minorenni, privacy, consenso informato, segreto professionale... così se mi chiedono "cosa faresti se..." so rispondere! In fondo noi dobbiamo dimostrare di sapere come comportarci se in ambito lavorativo ci capitano determinate situazioni... COME COMPORTARCI... non il CD a menadito come se fossimo avvocati!
Per quel che riguarda il decreto Bersani... beh... articolo 23 e 40, e basta! (e mi sembra sufficiente).
Per la legge n.56 dell'89 mi sembra inutile studiare, non dice nulla di trascendentale mi pare...
Tirocinio, tesi, etc l'abbiamo vissuti in prima persona, sarà una passeggiata!!! ;)
Perciò, per favore, state tranquille, sarò ottimista ma secondo me sarà più facile di quanto pensiamo!!! :) :) :)
PS conosco diversi psichiatri e psicologi, nemmeno loro sanno di preciso come comportarsi per il segreto professionale, è una questione ancora aperta e dubbiosa, quindi basta rispondere con intelligenza e immedesimarsi nella situazione che ci presentano
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Citazione:
Originalmente inviato da
Anna_Freud
Ma ragazze, perchè siete così agitate? Avete (e ho hihihih) superato le 3 prove scritte che sono uno scoglio incredibile e siete spaventate da un orale? Non c'è nessun bisogno di essere specifiche, a me sembra così facile questa prova! E poi la mole di studio è talmente inferiore alle altre prove che mi fa sorridere :)
E poi ricordiamoci che oltre al codice deontologico chiedono anche di noi, del tirocinio, eventualmente della tesi e dei progetti futuri, quindi, in fondo, potrebbe essere anche piacevole, no?
Per quel che mi riguarda io sto studiando il codice deontologico (limitando a leggere più volte gli articoli senza impararli a memoria con i corrispettivi numeri) e a pensare per aree: minorenni, privacy, consenso informato, segreto professionale... così se mi chiedono "cosa faresti se..." so rispondere! In fondo noi dobbiamo dimostrare di sapere come comportarci se in ambito lavorativo ci capitano determinate situazioni... COME COMPORTARCI... non il CD a menadito come se fossimo avvocati!
Per quel che riguarda il decreto Bersani... beh... articolo 23 e 40, e basta! (e mi sembra sufficiente).
Per la legge n.56 dell'89 mi sembra inutile studiare, non dice nulla di trascendentale mi pare...
Tirocinio, tesi, etc l'abbiamo vissuti in prima persona, sarà una passeggiata!!! ;)
Perciò, per favore, state tranquille, sarò ottimista ma secondo me sarà più facile di quanto pensiamo!!! :) :) :)
PS conosco diversi psichiatri e psicologi, nemmeno loro sanno di preciso come comportarsi per il segreto professionale, è una questione ancora aperta e dubbiosa, quindi basta rispondere con intelligenza e immedesimarsi nella situazione che ci presentano
CONDIVIDO IN PIENO!
:approved:
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Care Anna Freud, MValentina,
grazie per la vostra ventata di ottimismo,
condivido a pieno la vostra posizione e anch'io la penso così.....
QUANDO SONO LUCIDA!!!!!! :jd:
Poi a volte mi assale l'ansia e tendo a catastrofizzare!
Scherzi a parte è bello, però, poter condividere con altri i propri dubbi
e poi io ci ho capito tante cose in più dai dibattiti qui aperti, credo che mi ritorneranno utili nella vita,
in fondo stiamo diventando psicologi, mica pizza e fichi!
Starletta un ultimo consiglio, l'hai letto il post di ieri (quello prima dei complimenti!) dove facevo il punto? Io credo che risponderò così a qualsiasi domanda su reati, omicidi & Co., tu che ne dici?
:Ops: Un abbraccio a tutti!
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Originalmente inviato da
adrastea
Care Anna Freud, MValentina,
grazie per la vostra ventata di ottimismo,
condivido a pieno la vostra posizione e anch'io la penso così.....
QUANDO SONO LUCIDA!!!!!! :jd:
Poi a volte mi assale l'ansia e tendo a catastrofizzare!
Scherzi a parte è bello, però, poter condividere con altri i propri dubbi
e poi io ci ho capito tante cose in più dai dibattiti qui aperti, credo che mi ritorneranno utili nella vita,
in fondo stiamo diventando psicologi, mica pizza e fichi!
Starletta un ultimo consiglio, l'hai letto il post di ieri (quello prima dei complimenti!) dove facevo il punto? Io credo che risponderò così a qualsiasi domanda su reati, omicidi & Co., tu che ne dici?
:Ops: Un abbraccio a tutti!
sono sicura che andrà benissimo anche a tutti voi un bacione e un grosso in bocca al lupo!:approved::bacetto:
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Crepi, grazie!!!!!!!
:approved:
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Originalmente inviato da
adrastea
Oddio ragà,
ma dite che ci stiamo impelagando troppo?
Alla fine, all'esame cosa potranno chiederci?
Non entreranno nel particolare...ho letto sul forum che la domanda
che hanno posto è stata
"Se io in terapia le confessassi di aver commesso un omicidio, lei cosa farebbe?"
Mi sembra l'esempio più estremo che possa capitarci. Allora, come se risponde?
Io direi che: lo psicologo ha l'obbligo di mantenere il segreto professionale e di curarsi della tutela psicologica del soggetto, che avrei bisogno di approfondire il caso e valutare il grado di reale e attuale pericolosità per sè o per altri o per me psicologo, per valutare se sussistano le condizioni per violarlo.
Dite che in sede d'esame dobbiamo differenziare pubblico-privato? No dai, non diamoci la zappa sui piedi! :sciaff: :climb:
Comunque semplicemente il pubblico ufficiale rappresentando lo stato deve denunciare i reati perseguibili d'ufficio (quindi ad ampio spettro), mentre lo psicologo privato ha l'obbligo di denuncia esattamente come i liberi cittadini: per i reati punibili con l'ergastolo di cui si abbiano le prove (mafia, attentato, omicidio aggravato) solo che essendo in un contesto terapeutico potremmo avere qualche indizio in più rispetto al libero cittadino!
Quindi nel nostro caso: mi sa che ci si fa i fatti nostri, poi se un giorno il nostro paziente ucciderà anche noi, allora saranno fatti nostri che abbiamo scelto sto mestiere bellissimo!
Allora ragazze che ne dite del compromesso? Vi sembra valido?
Grazie comunque per la proficua colleganza!
TUTTO GIUSTISSIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :approved:
VAI TRANQUILLA ADRASTEA!!!!!!!!!!!!!:approved::approved::approved :
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Aggiungo anche questo pdf, non per confondere le idee, ma solo perchè rappresenta un esempio che magari può aiutarci a focalizzare meglio .....
Buona lettura! :)
http://www.ordinepsicologi.piemonte....docs/calvi.pdf
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Citazione:
Originalmente inviato da
Starletta
Fantastico! L'avevo beccato anch'io! :approved: Brava starletta :mano:
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Originalmente inviato da
Anna_Freud
Fantastico! L'avevo beccato anch'io! :approved: Brava starletta :mano:
Grazie cara! :P:summer:
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Ma quest'articolo è fantastico!
Grazie Starletta!
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Riporto un passggio:
Di fronte a un caso di conclamata pedofilia, dunque, lo psicologo dovrà “valutare con
attenzione” se:
a) quanto appreso dal paziente sia un dato di realtà o, invece, una mera fantasia;
b) si tratta di fatti che appartengono al passato, senza alcuna probabilità che vengano
riattuati nel presente o nel futuro o se, al contrario, sussiste la ragionevole
possibilità che il soggetto perseveri nel proprio comportamento delittuoso.
Dunque, in presenza di una “serissima” ragione, e cioè di una fondata prospettazione di
gravi rischi per la vita o per l’integrità psicofisica sia del paziente (ad esempio, di fronte ad
un meditato proposito suicidario), sia di terzi, compreso fra questi lo stesso professionista
(come la progettata commissione di un omicidio o di una violenza sessuale), lo psicologo
deve “valutare con attenzione” se sia necessario infrangere l’obbligo del segreto,
divenendo prevalente la tutela della vita e della salute.
Compito certamente arduo, gravido di responsabilità, quello di assumere una decisione
così rilevante sul piano etico. Ma ai compilatori del nostro Codice deontologico é parso
ragionevole offrire, allo psicologo, la possibilità di una scelta, certamente drammatica, ove
entrino in conflitto il bene protetto con la riservatezza e la difesa della vita e dell’integrità
psicofisica di un individuo.
Eugenio Calvi
Perdonatemi ... ma in questo caso credo sia giusto "denunciare" i 4 abusi, o no?
1)Il paziente ha bisogno di essere aiutato (.. non è NORMALE ABUSARE DI 4 BAMBINE!!)
2)E le suddette bambine vanno tutelate!!!
SECONDO VOI ??? :mumble:
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
si Space, infatti è stato denunciato!
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Originalmente inviato da
Starletta
si Space, infatti è stato denunciato!
Elviiiiraaaaa.. my name is ERICA !!! :approved:
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Riferimento: Legge Bersani & Co. (dubbi vari)
Ciao ragazze, anch'io mi sto districando tra la giurisprudenza del codice...una vera impresa. Potreste togliermi alcuni dubbi:
-lo psi. ha l'obbligo di denuncia-referto se il suo paziente gli rivela di aver commesso un omicidio???Ho chiesto ad un medico e mi ha risposto che loro hanno l'obbligo di denunciare all'Autorità giudiziaria;
-lo psi. è tenuto al rispetto delle tariffe max ma non di quelle minime?
-rispetto alla deroga del segreto professionale, come faccio a stabilire se sussiste il pericolo di compromissione della salute psicofisica del mio assistito?
-non violo il segreto professionale nemmeno su commissione dell'autorità giudiziaria, giusto?
Io ho davvero molta confusione su quando violare il segreto professionale e se qualcuno di voi potesse aiutarmi mi farebbe un favore:-)