Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti
o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa circa le
prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi
previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in
ragione del suo rapporto professionale.
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di
testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario
della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso,
considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto
necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai
fini della tutela psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla
propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute
psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo
psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al
tipo di collaborazione.