• Opsonline.it
  • Facebook
  • twitter
  • youtube
  • linkedin
Pagina 2 di 5 PrimoPrimo 1234 ... UltimoUltimo
Visualizzazione risultati 16 fino 30 di 72
  1. #16
    atenanike
    Ospite non registrato
    Francamente non mi addentrerei nel terreno delle professioni limitrofe alla Psicologia. La linea, per essere chiaro, non dovrebbe essere secondo me quella di ruotare tutto sulla Psicopedagogia e sull'Albo privato dei Pedagogisti Clinici. Ma dovrebbe essere quella di prendere le singole cose fatte e dimostrare che esse potevano essere fatte solo da uno Psicologo iscritto all'Ordine degli Psicologi piuttosto che da uno Psicoterapeuta iscritto all'Ordine dei Medici o degli Psicologi.

    Il problema è la ctu può essere affidata anche ad un altro professionista,le perizie possono essere fatte anche da chi non è psicologogo iscritto all'ordine.
    Quindi una pedagagogista,laureata in scienze dell'educazione(Parlo in generale e non in riferimento alla denuncia riportata dall'avvocato),che abbia competenze in psicologia forense(master,corsi ecc),può essere nominata CTU.
    Quindi la laurea in psicologia di per sè non è un requisito indispensabile.
    Altro è utilizzare strumenti per i quali la legge prevede espressamente un titolo,come per i test indacati nella denuncia. Quindi l'unico appiglio per l'avvocato è dimostrare l'esercizio abusivo della professione,proprio perchè vengono utilizzati degli strumenti che solo uno psicologo può utilizzare.
    A meno che non intervenga una normativa che regolamenti la disciplina,prevedendo come requisito per essere nominati CTU,la laurea in psicologia con iscrizione all'albo.Senza contare che il giudice può nominare chi vuole anche al di fuori dell'elenco...qui il controllo da parte delle autorità preposte,che magari potrebbero controllare l'esistenza dei requisiti è a dir poco difficoltoso!

  2. #17
    avvocatoroma
    Ospite non registrato
    D'accordo sia con atena che con quattrostracci...nessuno intende screditare professioni limitrofe alla vostra o alla mia, questo mi pare doveroso....il problema è il metodo...mi spiego meglio e facendolo giungo alle vostre stesse conclusioni, che poi corrispondono con la premessa ed il presupposto della mia denunzia : svolgere diagnosi psicologiche previa somministrazione di test psicologici è compito esclusivo di uno psicologo...infatti se per superficialità o qualsiasi altro motivo, sia pure incolpevole, il tribunale liberamente sceglie di far fare una CTU psicologica a chi psicologo non è, il problema è proprio il metodo che non assicura serietà e competenza...molte volte noi avvocati diciamo che nel diritto la forma è sostanza e questo caso ne è l'esempio concreto...la forma, cioè il metodo sbagliato influisce anche nel merito perchè è chiaro che non posso ritenere ben espletata un'attività svolta da chi non ha i requisiti scientifici e culturali richiesti...il problema poi si riflette anche sulle vostre opportunità professionali, perchè a seguito di questi errori di metodo si finisce a sottrarvi un settore operativo di particolare importanza e delicatezza....con duplice danno sia agli utenti che alla Giustizia...

  3. #18
    Partecipante Super Esperto L'avatar di quattrostracci
    Data registrazione
    06-07-2006
    Messaggi
    717
    Messaggio semi O.T.: se a qualcuno interessa a questo link (http://www.oue.info/garante/isfar.html) è riportato un interessante provvedimento dell'AGCM in relazione ad una denuncia promossa dal CNOP (Ordine Nazionale delgli Psicologi) all'ANPEC (associazione nazionale pedagogisti clinici) risalente al 1999.

    In sostanza il provvedimento dice che:
    • siccome la "Pedagogia clinica" è una nuova professione censita dal CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) la stessa non è confliggente con quella di Psicologo
    • per esercitarla non occorre il possesso di alcun titolo in quanto trattasi di professione non regolamentata

  4. #19
    Partecipante Super Esperto L'avatar di quattrostracci
    Data registrazione
    06-07-2006
    Messaggi
    717
    Segnalo all'Avvocato questa sentenza della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Messina del 17/11/2003 dove l'imputata viene prosciolta da un'accusa identica a quella del caso trattato dall'Avvocato (avvocatoroma).

    Riporto la sentenza integralmente sperando di non tediare troppo...:

    TRIBUNALE DI MESSINA
    Seconda Sezione penale

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il tribunale di Messina, seconda sezione penale, in composizione monocratica, in persona del giudice Giovanni De Marco, alla pubblica udienza del 17/11/2003 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

    SENTENZA

    nei confronti di Omissis difesa di fiducia dall'Avv omissis.

    imputata

    Art. 348 cp per avere abusivamente fatto esercizio della professione di psicologo, in occasione di un conferimento di incarico di consulente tecnico di ufficio del PM senza aver conseguito l'abilitazione professionale mediante esame di stato e, conseguentemente, senza essere iscritta all'Albo degli Psicologi.
    In Messina in data 17/12/98 (data del deposito di consulenza).

    Con l'intervento del pubblico ministero dott. Mautone, dell'avv. omissis per la parte civile e dell'avv. omissis che hanno concluso come da verbale.

    Fatto e diritto
    Con decreto di citazione in data 2/4/2003, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio omissis dinnanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui in rubrica.

    All'udienza del 20/10/2003 si costituiva parte civile il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, in persona del presidente pro tempore, venivano ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, e si procedeva all'esame del teste, richiesto dalla procura, Giardina Fulvio (Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Sicilia ndr).

    All'udienza del 17/11/2003 veniva esaminata l'imputata e, sulle conclusioni delle parti, come da verbale, il Tribunale pronunciava la presente sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

    Il 17/10/98 Il pubblico ministero, essendo pendente nei confronti di omissis un procedimento penale per il reato di cui all'art 509 c.p. ed essendo necessario ai fini dell'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'indagato, vagliare la veridicità di quanto riferito dalla persona offesa, nominava consulente tecnico del pm, ai sensi dell'art 359 cpp la dott.ssa omissis. In particolare il pubblico ministero conferiva all'odierna imputata l'incarico avente ad oggetto il seguente quesito: accerti il consulente dopo aver preso visione degli atti del procedimento e dopo aver eventualmente sentito tutti gli interessati, la veridicità della dichiarazione resa dal piccolo omissis nel corso dell'udienza del 22/12/97 innanzi al G.I. del Tribunale Civile di Messina. Il consulente è autorizzato ad avvalersi per gli accertamenti suddetti degli ufficiali di P.G in servizio presso l'Ufficio Minori della Questura di Messina che vengono a tal fine delegati a collaborare con il consulente.

    Come riferito dalla stessa in sede di esame, l'imputata, nell'occasione, precisava al pubblico ministero di non essere iscritta all'albo dei periti del Tribunale, venendo però rassicurata, Non precisava invece, per quanto a sua memoria, di non essere iscritta all'albo professionale degli psicologi, iscrizione che, peraltro, ella non riteneva necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico.

    Dopo aver effettuato incontri individuali e di coppia con il minore, con la madre, il padre e lo zio di quest'ultimo, la dott.ssa omissis concludeva, come da relazione in atti, nel senso che il racconto di omissis non era condizionato o alterato dal suggerimento di alcuno, bensì era frutto di una esperienza realmente vissuta. Per tale attività la stessa chiedeva un compenso di £ 1.400.000.

    Alla luce di quanto esposto e delle considerazioni che verranno di seguito fatte deve escludersi la responsabilità dell'imputata per i fatti alla stessa contestati.

    La condotto esecutiva del delitto di cui all'art 348 cp consiste infatti, nel compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello stato; la norma tutela esclusivamente gli atti propri riservati a ciascuna professione e non anche quelli che mancando di tale tipicità possono essere compiuti da chiunque anche se abbiano connessione con quelli professionali (cfr, Cass. 29/11/83; Cass. 15/11/84; Cass.11/5/90).

    E non può certo considerarsi atto tipico della professione di psicologo l'espletamento di un incarico peritale, considerato che dal combinato disposto degli artt. 359,221 cpp., 73 disp att. emerge la discrezionalità del magistrato nella scelta dell'ausiliario che non solo non deve essere necessariamente iscritto nell'albo dei periti, ma neppure deve essere in possesso di abilitazione professionale, essendo sufficiente che lo stesso sia fornito di particolare competenza nella specifica materia, oggetto di procedimento penale, in cui il magistrato richiede un supporto di carattere conoscitivo.

    Fra l'altro l'esperto nominato non può rifiutare la sua opera che, di conseguenza, concreta più di un munus che una prestazione professionale.

    Né un simile obbligo, nel caso di specie, può farsi discendere dalla legge 56/89 (all'epoca vigente e oggi sostituita dal d.P.R 328/2001), istitutiva dell'albo degli psicologi, la quale nel delineare la professione di psicologo, non menziona la consulenza tecnica, in campo psicologico, tra gli atti che solo chi ha conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di stato ( e si è iscritto nell'apposito albo professionale) può compiere.

    Invero secondo l'art 1 della L. 56/89 La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

    Dunque all'esame della norma menzionata emerge che gli atti propri della professione dello psicologo siano pressoché interamente orientati alla fase diagnostico terapeutica ed alla connessa attività di ricerca e di didattica del campo, mentre nessun riferimento viene effettuato all'attività di consulenza giudiziaria, o alla psicologia forense. Ed è evidente che ove il legislatore ha voluto riservare l'espletamento di consulenze o perizie a soggetti in possesso di abilitazione professionale, ciò ha dichiarato espressamente, così come si è ritenuto per l'art. 11. 17/2792 n. 166 istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi (in tal senso: Cass V I, 15/6/2000, 2811), o come è chiarito nell'art 45 d.p.r 285/90 che riserva l'espletamento dell'esame autoptico ai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

    Peraltro, se è vero, come riferisce il teste dell'accusa Giardina, che l'elemento caratterizzante la professione di psicologo è proprio l'atto diagnostico che talora si associa al profilo terapeutico talora ne prescinde (come nel campo della psicologia del lavoro o dello sport), non può certo farsi rientrare l'accertamento peritale svolto dall'imputata tra gli atti, neanche in senso lato, diagnostici. Ciò che manca nell'attività svolta dal consulente è l'essenza dell'accertamento diagnostico, cioè il giudizio clinico che consiste nel riconoscere la condizione morbosa del malato.

    Nel caso in esame la omissis si è limitata a verificare, sulla base delle conoscenze in materia (acquisite tramite il conseguimento della laurea in pedagogia e studi di approfondimento nel campo delle neuroscienze, della medicina psicosomatica e delle tecniche di comunicazione e attraverso la frequentazione di corsi specialistici) se il minore fosse attendibile nelle dichiarazioni da lui rese, e quindi, con l'ausilio del disegno e con il dialogo con le persone che avevano avuto a che fare con il bambino, ha accertato l'assenza di condizionamenti da parte di terzi sul minore e quindi la veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo.

    Ma anche a voler ritenere –cosa che questo Tribunale esclude- che l'attività di consulenza esplicata per conto del giudice sia sussumibile nella fattispecie di cui all'art 348 c.p.p., sicuramente non vi è la prova agli atti della sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla omissis, ed in particolare la consapevolezza da parte di quest'ultima di aver compiuto abusivamente atti propri della professione.

    Infatti il reato per il quale si procede è punito a titolo di dolo, dunque sul presupposto che l'agente abbia esplicato l'attività con coscienza e volontà di agire “contra legem". Nel caso di specie un simile dolo non risulta provato. Sia perché nella legge di cui si è fatto sopra menzione non risulta un espresso divieto, per i non iscritti all'albo, di svolgere opera di consulenza in campo giudiziario e a fini non terapeutici; sia perché l'attività in questione è stata richiesta espressamente da un'autorità giudiziaria, richiesta idonea ad indurre nell'agente la convinzione di agire legalmente.

    p.q.m

    Visto l'art. 530 c.p.p. assolve omissis dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

    Messina, 17/11/2003

  5. #20
    avvocatoroma
    Ospite non registrato
    grazie quattro....per il garante si tratta di provvedimento risalente nel tempo, certamente superato dalla sentenza del consiglio di stato che ho citato nella denunzia e che potete tutti visionare in forma integrale sul sito del vostro ordine nazionale, mentre per Messina mi pare un controsenso affermare che chi non è psicologo può fare lo psicologo purchè si trovi in un aula di tribunale invece che in uno studio professionale...sono abituato a leggere certi ragionamentii "avvocateschi" in alcune sentenze, in ogni caso in epoca successiva a quel processo la cassazione ha chiarito che qualunque sia il contesto ed anche se l'attività "riservata" ad un Albo professionale sia svolta per una ed una sola volta, il reato sussiste....d'altronde mi pare giusto, altrimenti stando al principio affermato dal tribunale di Messina si dovrebbe concludere che un tribunale può autorizzare uno che non sia medico a redigere una consulenza medica magari un esame autoptico...nella fattispecie che ho denunziato peraltro è evidente che il consulente del PM ha redatto una vera e propria diagnosi psicologica quale è (con buona pace del tribunale di Messina) esprimersi sull'attendibilità intrinseca (dunque sull'affidabilità dei ricordi delle percezioni e della comunicazione) con un minorenne...non mi fermo, credo nella legge e so esigere che sia rispettata finanche dalla magistratura, non è la prima volta che faccio battaglie del genere..quanto al caso che sto seguendo, il mio cliente ha deciso di presentare un esposto disciplinare contro tutti i vostri colleghi presenti nel processo che lo riguardava, nonchè contro il presidente dell'ordine interessato a cui era stata comunicato il fatto, per verificare se avessero adempiuto alla disposizione dell'art. 8 del vostro codice deontologico che impegna tutti gli psicologi a denunziare formalmente i casi di abusivismo... mi chiederai : ma loro sapevano che la pedagogista non era una psicologa? risposta : si, ho le prove documentali...

  6. #21
    psicosarix
    Ospite non registrato

    ciao a tutti ,
    scusate l'assenza, ma il fine settimana. invece che due giorni di relax. mi ha portato una tremenda influenza ... mi alzo questa mattina, per la prima volta, dal letto.

    grazie per i contibuti!!! tutti interessantissimi!!!

    adesso li stampo e me me torno a letto così li leggo con calma ... il "giurisprudese" mi è un pochino ostico .

    a presto!!!


    Ultima modifica di psicosarix : 21-11-2007 alle ore 12.06.05

  7. #22
    psicosarix
    Ospite non registrato


    ps. caro avvocato ... mi sento in dovere di fare 2 cose

    ... la prima ringraziarla per la sua passione e grinta in quello che fa ... è bello vedere gente che ancora crede nella giustizia complimenti!!!

    ... la seconda cosa che sento di dover fare è darle qualche spiegazione sulla strana categoria nata con la 56/89 ... che mi rifiuto di chiamare "psicologi" perchè la triste verità è che in Italia non esistono gli psicologi ...

    ... ovviamnte quella che espongo è la mia amara e personalissima riflessione ... ma non è troppo lontana dalla realtà ...

    dunque ... intendo dire che prima non c'erano proprio i laureati in psicologia, c'erano solo gli psicoterapeuti con varie lauree alle spalle (lettere, filosofia, scienze politiche, pedagogia ... ecc.) ... e su questo niente di male per carità ... se la "legge" lo permetteva!!! erano in regola ...

    ... però poi è arrivata la laurea in psicologia e questo avrebbe dovuto cambiare le cose!!! invece questi laureati hanno intrapreso, "pecorescamente", la strada dei loro predecessori dandosi anima e corpo alla sola psicoterapia ... facendo letteralmente terra bruciata intorno alla professione di psicologo che esiste (e a mio avviso con larghe eccezioni) solo in ambito accademico!!! è per questo che ci sono, sì!!!, i laureati in psicologia, ma non ci sono dei professionsti psicologi nei ruoli di psicologo.

    nella stragrandissima maggioranza, infatti, i laureati in psicologia non lavorano come psicologi, ma come psicoterapeuti e quindi la loro identità non è psicologica, ma psicoterapeutica. e bisogna prestare molta attenzione a ciò... è un punto fondamentale!!!
    perchè è proprio questo punto che spesso li rende distratti nei confronti della loro stessa materia: la psicologia ...
    presi come sono a scimimmiottare i medici, le diagnosi, le terapie e le cure ... ecc.

    basti guardare l'adesione a questo thread ... che avrebbe dovuto come minimo sucitare curiosità, dubbi e partecipazione maggiori ...

    ... capisco l'indignazione ... ma se non si sa nememno di cosa si parla ... di cosa ci si indigna??? mah!!! ... dunque non si scoraggi se non troverà orde (come sarebbe normale per ogni categoria!!!) di psicologi a sostenerla ...

    ... che vuole siamo "strani" ... quattrostracci e atenanike lo sanno ... magari lei che è nuovo e lo sa un po' meno ... non vorrei che ci restasse male ... ecco ... mi sembrava giusto darle qualche informazione!

    adesso devo tornare a letto ... scusate ...

  8. #23
    Partecipante Leggendario L'avatar di gieko
    Data registrazione
    28-03-2004
    Residenza
    Milano
    Messaggi
    2,312
    Premesso che mi auguro che dal punto di vista legale la vicenda si risolva con la condanna di chi abusa della professione, vorrei però aprire una parentesi (magari approfondendo in un altro thread) rivolta soprattutto all'ultimo post.

    Cara psicosarix, la tua "battaglia" per trovare una specificità della psicologia è lodevole, ma ho l'impressione che te la stai prendendo troppo con chi intraprende la strada della psicoterapia. In primo luogo ci sono diversi ambiti della psicologia che non hanno a che fare con la cura e la clinica, in cui operano molti colleghi (penso al marketing, alla psicologia del lavoro e così via). Credo che sia il settore del "sostegno", così vicino alla clinica a creare dei problemi, mi sembra di aver già discusso con te su questo punto. Evidentemente in molti sentono che per approcciarsi con strumenti adeguati a chi ha difficoltà, più o meno gravi o evidenti, è doveroso proseguire un percorso formativo ed approfondire tali temi da un punto di vista più pregnante, come quello della psicologia clinica o della psicoterapia. Non penso che in questo si "scimmiottino" i medici, come sostieni - peraltro ignorando all'apparenza le decise prese di distanza da un modello medico che molti orientamenti sottolineano -, ma che si cerchi di avere un punto di vista quanto più specifico e specialistico possibile. Nessuno è costretto a farlo, se molti vi si riconoscono evidentemente è un'esigenza comune. Mi sembra riduttivo scorgere questo appiattimento sulla medicina o simili quando molti stanno intraprendendo un percorso estremamente lungo e faticoso per poter essere d'aiuto in maniera sostanziale a chi lo chieda.

    Un saluto
    Ultima modifica di gieko : 21-11-2007 alle ore 12.56.34
    gieko

  9. #24
    avvocatoroma
    Ospite non registrato
    Grazie Psicosarix...sai (possiamo darci del tu spero) non siete poi così strani...quello dell'abusivismo è un problema molto sentito anche nella mia categoria, nel senso che ci sono molte figure pseudoprofessionali che rendono consulenze o addirittura trattano cause ....si trattano cause e lo sai come? esempio che riguarda i miei colleghi più giovani, ovvero la materia dell'infortunistica stradale : il mercato è quasi del tutto in mano ai cosiddetti "periti", cui le compagnie di assicurazioni consentono di trattare i risarcimenti e liquidano onorari...su € 1.000 onorari di € 200, peccato però che non avendo il perito un Albo e una conseguente deontologia al cliente dice che gli onorari sono € 500 e così al cittadino-utente arriva molto meno di quello che gli spetterebbe di diritto..quando poi è necessario fare causa questi periti trovano sempre colleghi giovani disposti a prestarsi per poche lire a firmare gli atti...la gavetta è dura per tutti, anche per noi come vedi...il nostro Ordine sostanzialmente non fa nulla, mentre voi siete messi un pochino meglio, nel caso Platè l'Ordine Nazionale Psicologi si è costituito parte civile e questo è un fatto importante che vorrei si ripetesse anche nel caso che sto seguendo, visto che qui si parla di interesse delicatissimi che attengono ai processi penali, dunque ne va di mezzo la libertà personale che non si può affidare a persone incompetenti quali sono gli abusivi...so bene che non troverò orde di psicologi a sostenermi perchè conosco il mondo mio e non credo che il vostro sia tanto diverso...però resto sempre del parere che sia da rispettare il detto "quando avrai smesso di provare allora avrai davvero perso"....io non smetto mai e molti di voi hanno la mia stessa grinta...ci stiamo conoscendo, potrebbe capitare di lavorare insieme...è già molto non ti pare? sapere che non sei proprio il solo e l'unico a pretendere che le cose vadano secondo le regole...

  10. #25
    Partecipante Assiduo L'avatar di lisaanna
    Data registrazione
    23-08-2005
    Residenza
    trieste
    Messaggi
    215
    Ciao a tutti!! volevo intervenire giusto per dire che leggo con molto interesse anche se non intervengo, questo 3d poichè mi interessa la questione dato che ho fatto proprio un master in giuridica minorile e mi piacerebbe un giorno fare delle ctu o ctp...
    non riesco sempre a scrivere soprattutto su qsti post così lunghi e dettagliato poichè mi collego sempre di corsa dal lavoro e a casa ultimamente ho problemi con inernet!
    comunque grazie ad avvocatoroma quattrostracci psicosarix e atenanike che sono i più attivi senza dubbio!
    ps anch' io sostengo strade alternative alla terapia!non esiste solo la clinica!
    ciao ciao

  11. #26
    Partecipante Leggendario L'avatar di gieko
    Data registrazione
    28-03-2004
    Residenza
    Milano
    Messaggi
    2,312
    Citazione Originalmente inviato da lisaanna Visualizza messaggio
    ps anch' io sostengo strade alternative alla terapia!non esiste solo la clinica!
    ciao ciao
    Giuro che poi la chiudo qui.
    Ben venga lo sviluppo di aree alternative alla psicoterapia, ci mancherebbe. Ma non sarà mica tutta causa del radicamento del pensiero clinico se questo non avviene. Mi sembra che si faccia fatica a trovare uno specifico, a parte i settori non clinici già ben delimitati, che renda un'altra area dell'intervento psicologico sulla persona autonomo e dotato di buona sostanza. Finchè si tratta spesso di versioni annacquate o nate in opposizione alla psicologia clinica non credo che ci sia molto spazio. A voi trovare una strada proficua (e a me qui viene in mente l'area della prevenzione, per quanto, purtroppo sia sempre piuttosto snobbata dagli utenti...).

    Saluti
    gieko

  12. #27
    atenanike
    Ospite non registrato
    Ciao andrea,questa storia dei periti delle assicurazioni non la sapevo!Ma che competenza giuridica hanno?Veramente non son come si diventi perito assicurativo,avranno un'infarinatura generale,credo....io un periodo volevo aprire un centro di infortunistica stradale,la materia è da approfondire bene!Mi sarei rivolta di sicuri ad un legale!Quindi spesso sono i periti che chiudono le trattattive,ma le assicurazioni non hanno gli avvocati?Comunque l'abuso c' è ovunque..avete visto striscia e il tipo che si spaccaiava per micro neuro chirirgo e di giorno faceva il muratore,faceva il medico per arrotondare!E lasciava segni ai pazienti che durante la "terapia"(operava con le dita laser)soffrivano come cani!Qui secondo me ci sono anche lesioni personali,perchè il tipo usava le unghie come dei bisturi...ero scioccata!E ha voluto 130 euro!!!!!Ma mi chieso:deve intervenire striscia la notizia????

  13. #28
    avvocatoroma
    Ospite non registrato
    Si atena, purtroppo in Italia molto spesso le autorità preposte si accorgono di certe cose soltanto se finiscono in televisione, vedi vanna marchi che è stata fermata soltanto dopo che striscia si è occupata di lei...i periti non hanno alcuna formazione il più delle volte a malapena hanno un diploma scolastico, ma la gente credendo di risparmiare va da loro invece che dagli avvocati, senza considerare che, come dicevo sopra, costoro applicano onorari del tutto svincolati dai limiti di legge che noi avvocati invece abbiamo...per il caso di cui mi sto occupando come hai visto sul mio sito ho buoni rapporti con i giornalisti e sono disposto a far scoppiare un gran casino....

  14. #29
    Partecipante Assiduo L'avatar di lisaanna
    Data registrazione
    23-08-2005
    Residenza
    trieste
    Messaggi
    215
    Citazione Originalmente inviato da gieko Visualizza messaggio
    Giuro che poi la chiudo qui.
    Ben venga lo sviluppo di aree alternative alla psicoterapia, ci mancherebbe. Ma non sarà mica tutta causa del radicamento del pensiero clinico se questo non avviene. Mi sembra che si faccia fatica a trovare uno specifico, a parte i settori non clinici già ben delimitati, che renda un'altra area dell'intervento psicologico sulla persona autonomo e dotato di buona sostanza. Finchè si tratta spesso di versioni annacquate o nate in opposizione alla psicologia clinica non credo che ci sia molto spazio. A voi trovare una strada proficua (e a me qui viene in mente l'area della prevenzione, per quanto, purtroppo sia sempre piuttosto snobbata dagli utenti...).

    Saluti
    Ciao! no io non parlo "per partito preso" dico solo che concordo con chi vuole trovare strade alternative semplicemente perchè per mio interesse personale in questo momento escludo l'ambito clinic oe la terapia ma non escludo che posso cambiare idea e iscrivermi cque a qualche scuola, non ne faccio uan questione di principio!
    ciao ciao

  15. #30
    psicosarix
    Ospite non registrato
    Citazione Originalmente inviato da gieko Visualizza messaggio
    [...]Cara psicosarix, la tua "battaglia" per trovare una specificità della psicologia è lodevole, ma ho l'impressione che te la stai prendendo troppo con chi intraprende la strada della psicoterapia. [...]
    anche se potrebbe sembrare non andremo ot ... state a vedere

    ciao gieko ,
    ben arrivato ... spero che ti fermerai con noi .
    dalla nostra ultima converazione sulla psicologia/psiocterapia ho un po' studiato ... anche la "storia" della politica professionale italiana. ma non è stato facile ...

    vorrei subito far chiarezza, però!!!

    ... forse mi sono espressa male e me ne scuso ... non me la prendo con chi sceglie la psicoterapia ... assolutamente no!!! ... in altri thread ho sempre espresso la mia ammirazione per chi sceglie una strada così difficile, sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista economico (per l'alto costo della formazione).

    la mia critica è rivolta solo ed esclusivamente alla politica professionale che fino ad ora ha considerato solo l'area psicoclinica e psicoterapeutica ... massacrando di fatto le possibilità di aprire nuove aree della psicologia e mecato del lavoro per questi ambiti. e questo è un fatto incontrovertibile!

    ... continua ...

Pagina 2 di 5 PrimoPrimo 1234 ... UltimoUltimo

Privacy Policy