
Originalmente inviato da
noranora80
nn riesco a caricare gli allegati!!!
intanto provo ad incollare qui il primo documento
Introduzione
L’applicazione del Codice in Materia di Protezione dei Dati (D.Lgs n. 196 del 30/6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 e succ. mod.) che ha abrogato la Legge 675/96, com'è noto, costituisce un obbligo che riguarda gli psicologi al pari di tutte le altre categorie professionali.
Tuttavia l’applicazione della normativa può comportare per lo psicologo alcuni problemi connessi in modo specifico all’ambito della propria attività, dato che alcuni degli adempimenti richiesti possono a prima vista sembrare difficilmente conciliabili con la specificità dell’ “oggetto” della psicologia e, in particolare, con la natura peculiare del rapporto che intercorre tra psicoterapeuta e paziente.
Si potrebbe osservare che il rispetto della riservatezza altrui è, per così dire, iscritto nel DNA degli psicologi, oltre che prescritto dal loro codice deontologico, e che non c'è bisogno di una legge per farlo osservare, oppure che può essere problematico inserire nella relazione professionale atti così formali come la firma di moduli o di consensi.
Tuttavia, l’ampio concetto di “riservatezza”, cui più volte il Diritto – penale e civile – fa riferimento, si declina poi in contesti specifici diversi e, nel nostro caso, interessa sia la privacy che il segreto professionale. I due istituti sono formalmente e sostanzialmente diversi, come qui di seguito illustrato:
• La privacy riguarda…
la regolamentazione delle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati personali e sensibili , quindi…
riguarda tutti i dati del cliente/paziente, anche quelli insignificanti dal punto di vista della segretezza
• Il segreto professionale riguarda.…
l’obbligo, indicato ampiamente anche dal Codice Deontologico, di tutelare l’intimità della relazione professionale con il cliente, quindi….
riguarda fondamentalmente notizie “segrete”, ovvero le informazioni che verosimilmente il cliente/paziente vuole che non escano dal setting della relazione
Per comprendere la natura specifica della privacy e cosa esattamente la legge richiede - e perché - è necessario ricordare l'ambito d'applicazione della normativa.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003 e succ. mod.) è un’insieme di norme poste a specifica tutela della persona, che disciplina il trattamento dei dati personali considerandoli proprietà inalienabile dell’individuo. Essa regola ogni attività che abbia per oggetto il trattamento dei dati personali subordinandola all'informazione e al consenso dell’interessato.
Il presupposto è che sia necessario governare e disciplinare il trattamento dei dati personali per tutelare la libertà della persona nei confronti del potere informatico. Con l’avvento dei personal computer, infatti, le possibilità di archiviazione, elaborazione e trasferimento dei dati sono divenute pressoché illimitate, dato che attraverso l’associazione di diverse banche dati è possibile organizzare le diverse informazioni sino ad avere il controllo dell’intera identità personale, con tutti i rischi connessi a tale operazione, compresa la discriminazione.
E’ necessario dunque che vengano stabilite regole a tutela della riservatezza sia dei dati personali sia dei dati sensibili, ovvero di quelle informazioni particolari che attengono all'intimità della persona e che possono incidere sulla sua dignità e riservatezza.
In particolare è consentito agli psicologi, così come ad altri professionisti del settore sanitario, trattare questi dati senza richiedere l’autorizzazione al garante (ad eccezione dei pochi casi illustrati nel presente vademecum nella sezione relativa alla Notificazione al Garante ) a condizione che vengano osservate precise misure a tutela dell’anonimato e della privacy.
Informativa e consenso al trattamento dei dati
In base all'art. 23 del D.Lgs.n.196/2003 il trattamento dei dati personali (Vedi Glossario ) da parte di soggetti privati è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato (e cioè del 'cliente/paziente'). Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state date all'interessato per iscritto, oppure verbalmente - le seguenti informazioni (art. 13 del D.Lgs. 196/2003):
• le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
• la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
• le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
• i diritti di cui all'articolo 7 ;
• gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.
Il consenso deve essere manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili
In sintesi: è necessario sottoporre al cliente/paziente:
1) L’informativa relativa al trattamento dei dati (la si può fornire anche verbalmente).
2) Il modulo per la firma del consenso dell’interessato al trattamento dei dati. All’interessato ne sarà rilasciata una copia (se l’informativa è stata fornita verbalmente, ciò deve essere esplicitato nel modulo suddetto).
Pubblichiamo un esempio di modulo da utilizzare, modificabile in base alle proprie necessità,e personalizzabile con carta intestata.
Informativa [formato rtf]
Modulo consenso [formato rtf]
Nel caso in cui i dati trattati riferibili a persone minorenni o a soggetti per i quali sia stata accertata giudizialmente l’incapacità di agire (interdetti o inabilitati) il consenso deve essere richiesto agli esercenti la potestà genitoriale o tutoria, oppure a un parente o a un convivente, oppure, infine al legale responsabile della struttura presso la quale sia stato affidato.
Obbligatorietà del consenso scritto
E’ sempre necessario raccogliere il consenso scritto dell’interessato quando:
• s'intende comunicare i suoi dati anche ad un solo soggetto esterno;
• si deve adempiere ad obblighi previsti da leggi e regolamenti nei confronti di soggetti che svolgono prestazioni o servizi a favore dell’interessato (assicurazioni, medico curante, ecc.).
• si effettui il trattamento dei dati sensibili del paziente/cliente mediante appunti scritti o inserimento dei dati sul proprio computer (redazione di resoconti, valutazioni, ecc.).
Facoltatività del consenso scritto
Il consenso scritto non è necessario:
• per finalità di ricerca scientifica, quando i dati siano stati resi anonimi.
• Per ottemperare ad obblighi di legge come nel caso di ricevute fiscali.
• Quando lo psicologo o lo psicoterapeuta non redigano resoconti o valutazioni scritte del paziente, ma si limitino al solo ascolto.