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  1. #76
    Partecipante Assiduo L'avatar di benedett
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    puoi chiamarmi Benny se vuoi

    Interessanti gli esempi che hai riportato per l'art 3

    Ti faccio altre domande per capire se ho capito

    Ammettiamo che l’utente mi dica di non trovarsi bene nell’ente in cui è affidato xchè il responsabile o altri membri dell’ente sono cattivi.

    Mi sta chiedendo un parere personale? Giusto?

    Prestare particolare attenzione al fattore personale (cioè alla mia personale opinione circa l’ente) significa, quindi, che devo astenermi da ogni giudizio anche positivo sull'ente (responsabile e/o altri membri dell'ente) in quanto può influenzare l'utente, e tenere la bocca chiusa?

    Oppure posso rispondere invitando il cliente a riferire le sue opinioni direttamente all’interessato? O anche questo può veicolare un'opinione personale

  2. #77
    lea cupane
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    Citazione Originalmente inviato da benedett Visualizza messaggio
    X Lea
    puoi chiamarmi Benny se vuoi

    Interessanti gli esempi che hai riportato per l'art 3

    Ti faccio altre domande per capire se ho capito

    Ammettiamo che l’utente mi dica di non trovarsi bene nell’ente in cui è affidato xchè il responsabile o altri membri dell’ente sono cattivi.

    Mi sta chiedendo un parere personale? Giusto?

    Prestare particolare attenzione al fattore personale (cioè alla mia personale opinione circa l’ente) significa, quindi, che devo astenermi da ogni giudizio anche positivo sull'ente (responsabile e/o altri membri dell'ente) in quanto può influenzare l'utente, e tenere la bocca chiusa?

    Oppure posso rispondere invitando il cliente a riferire le sue opinioni direttamente all’interessato? O anche questo può veicolare un'opinione personale
    La questione che sollevi è molto articolata e complessa. Proviamo a ragionare:
    La prima opzione, cioè dire la tua sull'ente in questione, rientra nelle influenze indebite, e quindi a mio avviso non va assolutamente messa in pratica; siamo lì per aiutare il paziente/cliente a leggere le proprie emozioni, comprendere da dove derivano ed elaborarle, non per andare sul piano di realtà colludendo con lui in modo complice e quindi rinforzandolo nelle sue opinioni.
    Dovremmo dunque senz'altro astenerci dal dire la nostra opinione sull'ente o sui dirigenti dell'ente ecc.

    Per quanto concerne invece l'esortarlo a esprimere i propri vissuti direttamnte agli interessati, ti dico che in teoria noi non siamo lì per spingere il cliente ad agire sul piano di realtà: è più proficuo fare domande ipotetiche: cosa pensa che succederebbe se lei comunicasse le sue emozioni ai suoi colleghi/datori di lavoro? esplorando le sue fantasie ecc, piuttosto che dirgli di esprimerle. Ma dico: in teoria. Nella pratica spesso si danno consigli. Tra l'altro i consigli sono parte della terapia supportiva, vengono considerati parte del lavoro psicologico. Però una cosa è consigliare al cliente/paziente di fare esercizi di rilassamento tutte le mattine o provare ad andare a letto più presto, altro è consigliargli di "tirare fuori il rospo" in una relazione, ti pare? Questo influenzerebbe notevolmente il corso delle cose.
    Secondo me anche qui, se all'esame ci fanno domande specifiche, bisogna sapere ragionare.
    Dare consigli al paziente, si può (personalmente io lo trovo pericoloso, ma si può e talora si deve) per questo l'articolo è tanto generico e parla di usare in modo responsabile la propria influenza senza approfittarne: non si può scrivere nero su bianco che è proibito dare consigli, perchè in certi casi può diventare necessario.
    Ma per es. in questo caso basta secondo me invitare il paziente a esplorare le possibili conseguenze delle sue azioni, delle sue comunicazioni, o chiedergli perchè non ne ha mai parlato con i diretti interessati ecc., piuttosto che esortarlo...

  3. #78
    lea cupane
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    Per simomanu

    Citazione Originalmente inviato da simomanu Visualizza messaggio
    ciao a tutte, finalmente riesco a collegarmi nuovamente....!!!ho voluto prendermi qualche giorno di riposo, ma ora sono nuovamente pronta a studiare, ho letto ciò che avete scritto sulla terza prova, ma quello che vorrei chiedervi questo codice deontologico di quante pagine, articoli è? mi potreste aiutare anche questa volta? grazie....
    Lea come stai? spero di poterti incontrare all'orale, si sono ottimista ci incontreremo lì.....
    Speriamo!! Aspetto i risultati con ansia, come tutti. ma mi sento cautamente ottimista: non sul voto, ma almneo sull'averlo passato, che è ciò che conta!
    Io sto bene, grazie...da domani dovrò lavorare tantissimo con i laboratori di scrittura creativa e poesia in una scuola superiore e poi in una scuola media.... non so quando troverò il tempo di studiare! E mio figlio... vorrei riuscire a non trascurarlo!
    A presto

  4. #79
    Postatore Epico L'avatar di RosadiMaggio
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    Citazione Originalmente inviato da noranora80 Visualizza messaggio
    nn riesco a caricare gli allegati!!!
    intanto provo ad incollare qui il primo documento


    Introduzione
    L’applicazione del Codice in Materia di Protezione dei Dati (D.Lgs n. 196 del 30/6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 e succ. mod.) che ha abrogato la Legge 675/96, com'è noto, costituisce un obbligo che riguarda gli psicologi al pari di tutte le altre categorie professionali.

    Tuttavia l’applicazione della normativa può comportare per lo psicologo alcuni problemi connessi in modo specifico all’ambito della propria attività, dato che alcuni degli adempimenti richiesti possono a prima vista sembrare difficilmente conciliabili con la specificità dell’ “oggetto” della psicologia e, in particolare, con la natura peculiare del rapporto che intercorre tra psicoterapeuta e paziente.

    Si potrebbe osservare che il rispetto della riservatezza altrui è, per così dire, iscritto nel DNA degli psicologi, oltre che prescritto dal loro codice deontologico, e che non c'è bisogno di una legge per farlo osservare, oppure che può essere problematico inserire nella relazione professionale atti così formali come la firma di moduli o di consensi.

    Tuttavia, l’ampio concetto di “riservatezza”, cui più volte il Diritto – penale e civile – fa riferimento, si declina poi in contesti specifici diversi e, nel nostro caso, interessa sia la privacy che il segreto professionale. I due istituti sono formalmente e sostanzialmente diversi, come qui di seguito illustrato:
    • La privacy riguarda…
    la regolamentazione delle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati personali e sensibili , quindi…
    riguarda tutti i dati del cliente/paziente, anche quelli insignificanti dal punto di vista della segretezza
    • Il segreto professionale riguarda.…
    l’obbligo, indicato ampiamente anche dal Codice Deontologico, di tutelare l’intimità della relazione professionale con il cliente, quindi….
    riguarda fondamentalmente notizie “segrete”, ovvero le informazioni che verosimilmente il cliente/paziente vuole che non escano dal setting della relazione
    Per comprendere la natura specifica della privacy e cosa esattamente la legge richiede - e perché - è necessario ricordare l'ambito d'applicazione della normativa.

    Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003 e succ. mod.) è un’insieme di norme poste a specifica tutela della persona, che disciplina il trattamento dei dati personali considerandoli proprietà inalienabile dell’individuo. Essa regola ogni attività che abbia per oggetto il trattamento dei dati personali subordinandola all'informazione e al consenso dell’interessato.

    Il presupposto è che sia necessario governare e disciplinare il trattamento dei dati personali per tutelare la libertà della persona nei confronti del potere informatico. Con l’avvento dei personal computer, infatti, le possibilità di archiviazione, elaborazione e trasferimento dei dati sono divenute pressoché illimitate, dato che attraverso l’associazione di diverse banche dati è possibile organizzare le diverse informazioni sino ad avere il controllo dell’intera identità personale, con tutti i rischi connessi a tale operazione, compresa la discriminazione.

    E’ necessario dunque che vengano stabilite regole a tutela della riservatezza sia dei dati personali sia dei dati sensibili, ovvero di quelle informazioni particolari che attengono all'intimità della persona e che possono incidere sulla sua dignità e riservatezza.

    In particolare è consentito agli psicologi, così come ad altri professionisti del settore sanitario, trattare questi dati senza richiedere l’autorizzazione al garante (ad eccezione dei pochi casi illustrati nel presente vademecum nella sezione relativa alla Notificazione al Garante ) a condizione che vengano osservate precise misure a tutela dell’anonimato e della privacy.


    Informativa e consenso al trattamento dei dati
    In base all'art. 23 del D.Lgs.n.196/2003 il trattamento dei dati personali (Vedi Glossario ) da parte di soggetti privati è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato (e cioè del 'cliente/paziente'). Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state date all'interessato per iscritto, oppure verbalmente - le seguenti informazioni (art. 13 del D.Lgs. 196/2003):
    • le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
    • la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
    • le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
    • i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
    • i diritti di cui all'articolo 7 ;
    • gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.
    Il consenso deve essere manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili
    In sintesi: è necessario sottoporre al cliente/paziente:
    1) L’informativa relativa al trattamento dei dati (la si può fornire anche verbalmente).
    2) Il modulo per la firma del consenso dell’interessato al trattamento dei dati. All’interessato ne sarà rilasciata una copia (se l’informativa è stata fornita verbalmente, ciò deve essere esplicitato nel modulo suddetto).


    Pubblichiamo un esempio di modulo da utilizzare, modificabile in base alle proprie necessità,e personalizzabile con carta intestata.

    Informativa [formato rtf]
    Modulo consenso [formato rtf]
    Nel caso in cui i dati trattati riferibili a persone minorenni o a soggetti per i quali sia stata accertata giudizialmente l’incapacità di agire (interdetti o inabilitati) il consenso deve essere richiesto agli esercenti la potestà genitoriale o tutoria, oppure a un parente o a un convivente, oppure, infine al legale responsabile della struttura presso la quale sia stato affidato.

    Obbligatorietà del consenso scritto
    E’ sempre necessario raccogliere il consenso scritto dell’interessato quando:
    • s'intende comunicare i suoi dati anche ad un solo soggetto esterno;
    • si deve adempiere ad obblighi previsti da leggi e regolamenti nei confronti di soggetti che svolgono prestazioni o servizi a favore dell’interessato (assicurazioni, medico curante, ecc.).

    • si effettui il trattamento dei dati sensibili del paziente/cliente mediante appunti scritti o inserimento dei dati sul proprio computer (redazione di resoconti, valutazioni, ecc.).

    Facoltatività del consenso scritto
    Il consenso scritto non è necessario:
    • per finalità di ricerca scientifica, quando i dati siano stati resi anonimi.
    • Per ottemperare ad obblighi di legge come nel caso di ricevute fiscali.

    • Quando lo psicologo o lo psicoterapeuta non redigano resoconti o valutazioni scritte del paziente, ma si limitino al solo ascolto.

    Grazie mille, sei stasta gentilissima; anch'io la penso come te e conosco la Ortu, Kleiniana e ultimamente, anche Bowlbyana.
    Ciao, Gaia
    Gaia

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  5. #80
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    Per Lea

    Utilissimo il tuo intervento

    Quindi in sintesi
    1)Mai esprimere al pz giudizi sia positivi sia negativi su noi stessi, sul paziente o su terzi
    2)Mai dare consigli o spingere il pz a fare o a dire qualcosa a qualcuno poiché ciò veicola un nostro giudizio personale
    (cioè nel nostro es dire di andare a riferire le proprie paure alle persone interessate implica un giudizio anche se non dichiarato su tali persone, cioè “se ti consiglio di parlarne con loro è perché penso che tali persone siano buone” che fra l’altro non è neanche detto)

    Volevo solo aggiungere (anche se è ovvio) che se all'esame ci fanno domande specifiche, bisogna anche ricordarsi sempre che non siamo psicoterapeuti

    Quindi al paziente non diamo consigli e non diamo giudizi, cerchiamo solo di raccogliere informazioni utili alla formulazione dell’ipotesi psicodiagnostica

    Giusto?

    Altre domande:
    Quando diamo un consiglio sull’orientamento della psicoterapia da seguire non è un esprimere un nostro giudizio e quindi influenzare il paziente?
    Però all'esame ce l'hanno chiesto!

    A questo punto in base all’articolo che stiamo discutendo: l’ipotesi diagnostica o la diagnosi così come il tipo di psicoterapia che riteniamo opportuna non andrebbe neanche detta al paziente?
    E' così?
    Ultima modifica di benedett : 17-02-2008 alle ore 19.48.03

  6. #81
    Postatore Epico L'avatar di RosadiMaggio
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    Citazione Originalmente inviato da benedett Visualizza messaggio
    Per Lea

    Utilissimo il tuo intervento

    Quindi in sintesi
    1)Mai esprimere al pz giudizi sia positivi sia negativi su noi stessi, sul paziente o su terzi
    2)Mai dare consigli o spingere il pz a fare o a dire qualcosa a qualcuno poiché ciò veicola un nostro giudizio personale
    (cioè nel nostro es dire di andare a riferire le proprie paure alle persone interessate implica un giudizio anche se non dichiarato su tali persone, cioè “se ti consiglio di parlarne con loro è perché penso che tali persone siano buone” che fra l’altro non è neanche detto)

    Volevo solo aggiungere (anche se è ovvio) che se all'esame ci fanno domande specifiche, bisogna anche ricordarsi sempre che non siamo psicoterapeuti

    Quindi al paziente non diamo consigli e non diamo giudizi, cerchiamo solo di raccogliere informazioni utili alla formulazione dell’ipotesi psicodiagnostica

    Giusto?

    Altre domande:
    Quando diamo un consiglio sull’orientamento della psicoterapia da seguire non è un esprimere un nostro giudizio e quindi influenzare il paziente?
    Però all'esame ce l'hanno chiesto!

    A questo punto in base all’articolo che stiamo discutendo: l’ipotesi diagnostica o la diagnosi così come il tipo di psicoterapia che riteniamo opportuna non andrebbe neanche detta al paziente?
    E' così?
    No, non è cosi' perchè se lo riteniamo opprtuno, è necessario indicare al pz il nostro parere circa il tipo di psicoterapia che in base alla diagnosi che abbiamo formulato, riterremo utile per lui; piuttosto, il dovere dello psicologo consiste nell'indicare chiaramente quali potrebbero essere per il pz i benefici che potrebbe trarne e non vincolarlo ad una scelta unica, offrendo almeno due opzioni psicoterapeutiche utili per le sue condizioni psichiche. Qualora noi avessimo un orientamento molto psicodinamico, come psicologi, abbiamo cmq il dovere di informare il pz che oltre a qs opzione, ne sono per lui possibili altre, anche in base al tipoi di disturbo e gravita', come la terapia cognitivo comportamentale, esponendogli onestamente cio' che ne potrebbe trarre, anche ascoltando dapprima i termini delle sue richieste, o relazionale individuale, per fare un esempio. Saranno poi gli psicoterapeuti ad informarlo circa i termini precisi del loro intervento o, almeno cosi' dovrebbe essere.
    Gaia
    Gaia

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  7. #82
    lea cupane
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    Citazione Originalmente inviato da gennyblue Visualizza messaggio
    No, non è cosi' perchè se lo riteniamo opprtuno, è necessario indicare al pz il nostro parere circa il tipo di psicoterapia che in base alla diagnosi che abbiamo formulato, riterremo utile per lui; piuttosto, il dovere dello psicologo consiste nell'indicare chiaramente quali potrebbero essere per il pz i benefici che potrebbe trarne e non vincolarlo ad una scelta unica, offrendo almeno due opzioni psicoterapeutiche utili per le sue condizioni psichiche. Qualora noi avessimo un orientamento molto psicodinamico, come psicologi, abbiamo cmq il dovere di informare il pz che oltre a qs opzione, ne sono per lui possibili altre, anche in base al tipoi di disturbo e gravita', come la terapia cognitivo comportamentale, esponendogli onestamente cio' che ne potrebbe trarre, anche ascoltando dapprima i termini delle sue richieste, o relazionale individuale, per fare un esempio. Saranno poi gli psicoterapeuti ad informarlo circa i termini precisi del loro intervento o, almeno cosi' dovrebbe essere.
    Gaia
    Concordo con te.
    Benny, la diagnosi e l'orientamento del paziente rientrano proprio fra i nostri compiti istituzionali, quindi in quel caso non è un'influenza indebita ma è proprio il tipo di influenza che ci viene richiesta professionalmente: il paziente va orientato verso una o l'altra terapia. Però ciò va fatto non nascondendo al paziente, come dice gennyblue, l'esistenza di orientamenti alternativi tra loro, e indicando i più adeguati alla sua richeista, e non indirizzando il paziente da nostro cugino, ad es., perchè così ci fa comodo!

  8. #83
    lea cupane
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    Citazione Originalmente inviato da benedett Visualizza messaggio
    Per Lea

    Utilissimo il tuo intervento

    Quindi in sintesi
    1)Mai esprimere al pz giudizi sia positivi sia negativi su noi stessi, sul paziente o su terzi
    2)Mai dare consigli o spingere il pz a fare o a dire qualcosa a qualcuno poiché ciò veicola un nostro giudizio personale
    (cioè nel nostro es dire di andare a riferire le proprie paure alle persone interessate implica un giudizio anche se non dichiarato su tali persone, cioè “se ti consiglio di parlarne con loro è perché penso che tali persone siano buone” che fra l’altro non è neanche detto)

    Volevo solo aggiungere (anche se è ovvio) che se all'esame ci fanno domande specifiche, bisogna anche ricordarsi sempre che non siamo psicoterapeuti

    Quindi al paziente non diamo consigli e non diamo giudizi, cerchiamo solo di raccogliere informazioni utili alla formulazione dell’ipotesi psicodiagnostica

    Giusto?

    Altre domande:
    Quando diamo un consiglio sull’orientamento della psicoterapia da seguire non è un esprimere un nostro giudizio e quindi influenzare il paziente?
    Però all'esame ce l'hanno chiesto!

    A questo punto in base all’articolo che stiamo discutendo: l’ipotesi diagnostica o la diagnosi così come il tipo di psicoterapia che riteniamo opportuna non andrebbe neanche detta al paziente?
    E' così?
    Cara Benny,
    Non è che consigliare al paziente di parlare direttamente con gli interessati veicola un giudizio su tali persone, piuttosto veicola l'idea che parlare sia sempre meglio che tacere, e che esprimere la conflittualità sia sempre meglio del tenerla per sè. E questo non è sempre detto. Ci sono casi in cui esprimere significa comunicare aggressivamente ostilità, tipo acting out.

    Quindi consigliare al paziente di parlare sempre e comunque è un arbitrio, potrebbe non tutelare il suo interesse, potrebbe indurlo a esaperare la conflittualità e a mettersi nei guai. In pratica, lo psicologo così come lo psicoterapeuta ha piuttosto il compito, in questo caso, di accompagnare il paziente in un processo di riflessione sulle dimensioni della conflittualità, sulle sue fonti, sulle implicazioni, sulle difese che essa esprime (magari vedere i datori di lavoro come dei cattivoni è una proiezione, chissà; questa ipotesi andrebbe cautamente esplorata con delle domande), sul bisogno o meno di esprimere l'ostilità e sulle possibilità di elaborarla: sarà lui poi a trovare la strada e capire se vuole tirarla fuori coi diretti interessati o meno!

    Ripeto invece, così come ha detto anche Gaia, che orientare il paziente verso una terapia e comunicare la diagnosi (aggiungo io : facendolo con un po' di buonsenso e senza etichette psichiatriche, tipo: lei è un evitante!"!!) rientra nei normali e principali compiti di consulenza affidati allo psicologo.

    Attendo opinioni anche delle altre così ci confrontiamo.

  9. #84
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    Per genny e lea

    Grazie per i vostri interventi

    concordo con voi che l'indicazione di una diagnosi e di un orientamento psicoterapeutico al pz non può considerarsi un'influenza indebita dal momento chè ci viene richiesta professionalmente

    Infatti vedendo l'art 1 della L 56/89 dice che lo psicologo usa strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alle persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. ...

    Per Lea mi appresto ora a leggere il tuo ultimo post e spero di darti una sintetica opinione al più presto

  10. #85
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    Lea
    Sono d’accordo con te, che il compito dello psicologo sia quello di accompagnare il pz in un processo di riflessione e che consigliare al pz di parlare direttamente con gli interessati sia un arbitrio per le giuste motivazioni che tu hai riportato

  11. #86
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    Cara benedetta e care tutte,
    io credo che andare a fare un esame di stato non significhi soltanto dimostrare di sapere i test che compiacciono i nostri EX professori, ma soprattutto dimostrare di avere un proprio punto di vista sulla professione e saperlo motivare. Non credo che uno dei criteri di correzione dell' esame fosse la presenza di un test piuttosto che un altro, solo perchè la ortu (che insegna dinamica, non teorie dei test come ha scritto qualcuno) lo ritiene fondamentale (e conosco la ortu e la sua passione pignola per la psicoanalisi).
    Non ci fissiamo su convinzioni monolitiche. Io sono sinceramente in ansia per la seconda prova perchè non ho idea dei criteri che abbiano usato per la correzione, tuttavia penso che quello che ho scritto nel mio compito non soltanto è quello che ero in grado di fare in due ore ma forse anche ciò che ritenevo più giusto per il mio modo di vedere il caso. Non esiste UN solo test giusto, come non esiste un unico approccio al malessere e alla malattia e i nostri professori questo lo sanno. NOn credo che si tratti di compiacere o di dover incontrare il loro accordo, o almeno non soltanto, ma piuttosto dimostrare di avere un pensiero coerente, organico, elastico e indipendente intorno al caso clinico. IN altri termini

    BACI A TUTTE, courage!

  12. #87
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    ..tra le altre cose io devo ancora inizare a studiare perchè da due giorni sono affogata al master di cui mi occupo...YUK: YUK...ma se leggo il libro che ho comprato può bastare secondo voi..? non riesco a scaricare i doc postati, sono in un formati incompatibile con il macintosh (liliana ne sa qualcosa...) bax

  13. #88
    Postatore Epico L'avatar di RosadiMaggio
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    Citazione Originalmente inviato da lea cupane Visualizza messaggio
    Cara Benny,
    Non è che consigliare al paziente di parlare direttamente con gli interessati veicola un giudizio su tali persone, piuttosto veicola l'idea che parlare sia sempre meglio che tacere, e che esprimere la conflittualità sia sempre meglio del tenerla per sè. E questo non è sempre detto. Ci sono casi in cui esprimere significa comunicare aggressivamente ostilità, tipo acting out.

    Quindi consigliare al paziente di parlare sempre e comunque è un arbitrio, potrebbe non tutelare il suo interesse, potrebbe indurlo a esaperare la conflittualità e a mettersi nei guai. In pratica, lo psicologo così come lo psicoterapeuta ha piuttosto il compito, in questo caso, di accompagnare il paziente in un processo di riflessione sulle dimensioni della conflittualità, sulle sue fonti, sulle implicazioni, sulle difese che essa esprime (magari vedere i datori di lavoro come dei cattivoni è una proiezione, chissà; questa ipotesi andrebbe cautamente esplorata con delle domande), sul bisogno o meno di esprimere l'ostilità e sulle possibilità di elaborarla: sarà lui poi a trovare la strada e capire se vuole tirarla fuori coi diretti interessati o meno!

    Ripeto invece, così come ha detto anche Gaia, che orientare il paziente verso una terapia e comunicare la diagnosi (aggiungo io : facendolo con un po' di buonsenso e senza etichette psichiatriche, tipo: lei è un evitante!"!!) rientra nei normali e principali compiti di consulenza affidati allo psicologo.

    Attendo opinioni anche delle altre così ci confrontiamo.
    Concordo con te circa il fatto che la diagnosi non vada per così dire, "sparata" in faccia al paziente ma che gli vada comunicata con le dovute cautele e delicatezza, oltre che in termini comprensibili per il suo livello culturale e scolastico; d'altro canto, fare diagnosi, comporta il saper utilizzare in modo "adeguato" sia gli strumenti diagnostici sia il nostro dovere di comunicare i risultati al paziente, quindi potremmo anche cercare di fargli comprendere qual'è il tipo di disturbo di cui soffre, utilizzando anche un termine scientificamente condiviso ma dobbiamo farlo con il dovuto buonsenso, appunto. E' anche vero che la diagnosi va comunicata correttamente in quanto rappresenta il presupposto del nostro "orientare" il pz ad un trattamento psicoterapeutico e, se necessario, ad uno psichiatra per il supporto farmacologico del caso, come potrebbe essere ad es., per la depressione o un grave DOC.
    Ciao Gaia
    Gaia

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  14. #89
    Partecipante Assiduo L'avatar di benedett
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    Lillikido e Liliana,
    avete comprato il codice da k commentato
    e credo che abbiate fatto benissimo
    vorrei sapere da voi se i commenti comprendino esempi pratici e/o altro
    perchè ho intenzione di comprarlo anch'io sperando di trovarlo

  15. #90
    Postatore Epico L'avatar di RosadiMaggio
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    Cara benedetta e care tutte,
    io credo che andare a fare un esame di stato non significhi soltanto dimostrare di sapere i test che compiacciono i nostri EX professori, ma soprattutto dimostrare di avere un proprio punto di vista sulla professione e saperlo motivare. Non credo che uno dei criteri di correzione dell' esame fosse la presenza di un test piuttosto che un altro, solo perchè la ortu (che insegna dinamica, non teorie dei test come ha scritto qualcuno) lo ritiene fondamentale (e conosco la ortu e la sua passione pignola per la psicoanalisi).
    Non ci fissiamo su convinzioni monolitiche. Io sono sinceramente in ansia per la seconda prova perchè non ho idea dei criteri che abbiano usato per la correzione, tuttavia penso che quello che ho scritto nel mio compito non soltanto è quello che ero in grado di fare in due ore ma forse anche ciò che ritenevo più giusto per il mio modo di vedere il caso. Non esiste UN solo test giusto, come non esiste un unico approccio al malessere e alla malattia e i nostri professori questo lo sanno. NOn credo che si tratti di compiacere o di dover incontrare il loro accordo, o almeno non soltanto, ma piuttosto dimostrare di avere un pensiero coerente, organico, elastico e indipendente intorno al caso clinico. IN altri termini

    BACI A TUTTE, courage!
    Trovo che le tue considerazioni, siano impeccabili
    Gaia
    Gaia

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