Posso chiedervi una cosa? Una piccola curiosità! Ma voi quanto tempo studiate al giorno? Io pochissimo...e mi sento sempre terribilmente in colpa!!UFF!!!![]()
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sinceramente non ho capito
In cosa consiste il referto che fa lo psicologo?
Ultima modifica di benedett : 28-02-2008 alle ore 20.32.53
Io ho cominciato solo oggi, figurati, altro che senso di colpa....ho molto lavoro per ora, ma secondo me in pochi giorni si imparano tutti gli articoli.
vedo che vi state applicando fin nelle minuzie, forse fate bene, seguirò anche io il vostro esempio..da domani!
In cosa consiste il referto che fa lo psicologo?
grazie
Salve, volevo sapere come marie 1711 sequalcuno di voi ha capito se coloro che lavorano nei servizi per le TD non hanno obbligo di testimoniare e se rientrano in questo anche i tirocinanti? Il tirocinante, da come ho capito, non è vincolato deontologicamente al segreto professionale (non essendo iscritto all'Albo) e giuridicamente???Ci sono norme a riguardo?Uffa tra segreto e obbligo di denuncia ho una confusione pazzesca...![]()
Ti posto una pappardella che ho trovato su internet.
Da quel che ho capito, referto è una dichiarazione scritta in cui riferisci alle autorità di un fatto probabile, cioè tu riferisci che il tuo paziente potrebbe avere commesso un reato perseguibile d'ufficio, non devi esserne certa, ma basta la possibilità e devi fare il referto.
La denuncia invece è un'accusa di cui tu sei certo, molto più specifica.
Attenzione: Lo psicologo è tenuto solo al referto, ma se è responsabile del servizio è tenuto alla denuncia.
Il problema è che c'è una vera e propria contraddizione: da un lato c'è l'obbligo del referto, dall'altro puoi essere esonerato se capisci che a causa dle tuo referto il paziente sarà perseguito penalmente.
Una vera incomprensibile assurdità!
P.S Benny, quando hai dubbi di questo tipo, gironzola su"google" inserendo parole chiave, in questo caso bastano "referto" e "psicologo" e trovi un ben di dio.
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Cosa è il referto? E’ la dichiarazione scritta che il professionista sanitario è tenuto a presentare all’autorità giudiziaria o alla polizia, entro 24 ore, per quei casi in cui abbia prestata la sua opera o assistenza e ravvisi la sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio.
Qualora più professionisti sono coinvolti, ognuno di essi è tenuto al referto: l’adempimento di uno non libera gli altri.
L’obbligo sorge non appena il professionista sanitario ravvisi, in base ad una sua valutazione, la concreta possibilità di un delitto perseguibile d’ufficio, (non una contravvenzione); non è necessario che il sanitario abbia la certezza che il reato sussista. Tale accertamento spetta all’autorità giudiziaria. Entro ventiquattrore dalla prima osservazione, ed immediatamente se vi è pericolo nel ritardo.
L’esonero del professionista sanitario dall’obbligo di referto di cui al comma 2art.365 c.p. è previsto solo per il caso in cui i fatti, che si dovrebbero descrivere nel referto, convergono nell’indicare il paziente quale autore del reato esponendolo concertezza a procedimento penale; non è sufficiente invece la semplice probabilità che sarà inquisito.
Si verifica spesso che lo psicologo, specialmente nell’esercizio della psicoterapia,venga a conoscenza di reati perseguibili d’ufficio: ad esempio un abuso sessuale,violenza carnale; maltrattamenti con lesioni gravi, guaribili in più di 20 giorni; abuso dei mezzi di correzione o altro reato. Sono questi quelli più ricorrenti.
Come si pone l’obbligo del referto ( art. 365 c.p.) rispetto all’obbligo del segreto professionale in questi casi?
E’ evidente che un’azione non può essere contemporaneamente consentita e vietata dall’ordinamento giuridico. E come se alla stessa persona venissero intimati comandi contraddittori: “mantieni il segreto!” oppure “ svela il segreto”’Come raccordare l’art.622 e l’art.365 c.p.? Individuando un principio giuridico superiore che coordini le due norme.
Ferma restando la regola generale del segreto professionale, l’art 365 c.p. opera com’esimente speciale, che riguarda una particolare categoria di professioni, quelle sanitarie.
L’obbligo del segreto professionale viene meno e interviene l’obbligo del referto nel momento in cui lo psicologo si trova davanti ad un delitto perseguibile d’ufficio e c’è da tutelare con urgenza una vittima ed evitare un pericolo imminente per la vitafisica, psichica, o psicofisica di una persona, ad es. un minore.
Lo svelamento di un segreto professionale imposto dal potere giudiziario per far funzionare la giustizia non è di per sé stesso sufficiente per permettere la deroga del vincolo alla segretezza dello psicologo, soprattutto se il magistrato ha altre vie per conoscere la verità e assicurare che giustizia sia fatta, sia pure vie più dispendiose e più ardue; tanto è vero che l’art.200 c.p.p. riconosce un diritto di astensione dalla testimonianza all’esercente una professione sanitaria.
Se si tratta di un minore da tutelare, perché è in pericolo la sua vita o la sua integrità psicofisica, e il delitto di cui si è venuti a conoscenza è perseguibile d’ufficio, lo psicologo non può sottrarsi all’obbligo del referto.
Se lo fa è perseguibile penalmente.
E’ necessario uno stato di necessità, una situazione senza via d’uscita, una situazione di pericolo imminente ad indurre lo psicologo a violare il segreto professionale; la rivelazione deve essere l’unica via perseguibile per tutelare un bene superiore rispetto a quello tutelato dal segreto e in ogni modo costituzionalmente protetto, com’è questo dell’obbligo del referto.
La soluzione del dilemma tra obbligo del segreto professionale e obbligo delreferto è offerta dagli articoli N.13 e N. 14 del Codice Deontologico Nazionale Degli Psicologi, che, pur non avendo forza cogente di natura giuridica, ma semplicemente disciplinare, offre nel caso concreto direttive anche per l’applicazione corretta della stessa normativa giuridica.
Art. 13 “ Nel caso d’obbligo di referto od obbligo di denuncia lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettano gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi”
Art. 14 "Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segretoprofessionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie sul tipo di collaborazione".
E’ richiesta allo psicologo una valutazione approfondita sia sull' ”an” (se rivelare), sia sul “ quantum” ( in che misura rivelare), fornendo come criterio “ le informazioni strettamente necessarie”.
Quali sono i reati perseguibili d’ufficio, dinanzi ai quali lo psicologo puòtrovarsi e deve procedere al referto o se è un pubblico ufficiale o ricopre un servizio pubblico è tenuto a denunciare?
* Lesioni personali con prognosi superiore a 20 giorni o, se inferiore, qualora derivi una malattia che metta in pericolo di vita ( art.582 c.p.).* Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli se sono atti reiterati nel tempo eabituali ( art. 572 c.p.)* Abuso di mezzi di correzione e disciplina, se ne deriva pericolo di malattia nel corpo e nella mente ( art. 571 c.p.).* Reati sessuali ( Art.696 bis c.p.)
............NON MI UCCIDETE!![]()
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Cosa ha fatto al tirocinio?
Ho imparato tante cose
Ho visto persone che da tempo e tutti i giorni affrontano la sofferenza a livello umano e mi sono resa conto che è davvero una missione In alcun momenti ho pensato che forse non faceva per me Quando ho iniziato il tirocinio mi sentivo osservata … avevo paura. Poi ho imparato assieme agli operatori e agli utenti che la sofferenza è un passaggio forse necessario e nel momento in cui dopo un lungo e faticoso impegno ti senti in pace ... non vedi l'ora di continuare il giorno dopo
Da qui ho capito che la professione che ho scelto è quella che ho da sempre desiderato
Tutto questo l'ho imparato solo OSSERVANDO
Ma ora che ci penso essere lasciata da sola con l’utente non vuol mica dire fare sostegno
La mia Tutor diceva che mi lasciava da sola con gli utenti non per fare la baby-sitter ma per osservare dall’interazione tra me e l’utente il comportamento umano che nasceva dalla relazione
Io sono stata in comunità come persona umana non come psicologa e facevo tante cose ma cose che nulla hanno a che vedere con test o colloqui.
Uno psicologo che faceva gruppo d’ascolto a distanza di dieci mesi mi ha vista da sola con un bambino in comunità e mi ha detto: oggi fai la baby sitter? Io ho risposto: si ed è difficile. Lui: anche noi facciamo baby-sitter Non preoccuparti basta che gli dai una cosa in mano e lui sta buono Io: è difficile sopportare di vedere un bambino disorientato (in preda all’angoscia perché cerca ma non trova la sua mamma ) … poi il bambino si è calmato, senza che io facessi niente
Se dico questo durante l’orale?
Non mi prendete in giro
dico sul serio
Cara Benny,
Allora: queste distinzioni che dici tu non sussistono. Gli indirizzi, dopo l'abilitazione, dimenticateli, siamo tutti uguali; idem fra psicologo e psicoterapeuta, siamo sempre professionisti sanitari, stop. E non c'entrano i contesti e/o i servizi dove si lavora!
Non ci confondiamo.
Per ciò che concerne lo psicologo dello sport, non è che Gulotta volesse dire che non è tenuto alla denuncia perchè è psicologo dello sport! Non c'entra nulla la sua specializzazione! Gulotta vuole dire che il caso in questione (cedere a un ricatto a discapito del rendiemnto professionale) configura sì un reato, ma non comporta certo "gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi” (art. 13, comma 2) che sono le circostanze in cui si deve derogare al segreto professionale perchè subentra l'obbligo di referto (referto non è altro che il tipo di denuncia che lo psicologo è tenuto a fare (vedi post precedente), a meno che non sia responsabile di un pubblico servizio, nel qual caso è tenuto alla vera e propria "denuncia"; in entrambi i casi si tratta di dichiarazioni fatte alle autorità giudiziarie).
DIFFERENZA TRA DENUNCIA E REFERTO
Cito da un sito:
Ai sensi degli artt. 361 e 362 c.p.8, mentre per poter stilare una denuncia è necessario che il pubblico ufficiale abbia avuto notizia, durante il proprio servizio, di un reato, ossia di un delitto o di una contravvenzione, effettivamente realizzatosi, ai fini del referto, invece, è sufficiente che l'esercente una professione sanitaria,(talvolta, quindi, ma non sempre, pubblico ufficiale), abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possano presentare le caratteristiche di delitti perseguibili d'ufficio.
Quindi, mentre nel primo caso la normativa prevede che il medico, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, possa denunciare solo il reato perseguibile d'ufficio che a lui risulti effettivamente già consumato, nel secondo caso prevede, invece che il professionista sanitario, in relazione ad un caso in cui abbia prestato la propria assistenza od opera, riferisca su di un "delitto in astratto, che potrebbe non appartenere al mondo della realtà".
Ciò, in altre parole, vuole significare che una delle condizioni richieste dalla legge per la sussistenza dell'obbligo del referto consiste nella semplice possibilità che il fatto costituisca delitto perseguibile d'ufficio.
Tale possibilità, inoltre, deve essere vagliata soggettivamente da parte del sanitario implicato il quale, sulla base delle proprie conoscenze e della propria personale discrezionalità, deve essere in grado di decidere sulla necessità o meno del referto, necessità che comprende anche i casi di dubbia fattura, in quanto, per definizione, il possibile non può mai dirsi certo a tutti gli effetti.
Da un altro sito:
"è allo psicologo e solo a lui solo che spetta valutare l’esistenza dei presupposti di un vero e proprio “stato di necessità” (la gravità del pericolo; il pericolo per la vita o la salute psicofisica dei soggetti coinvolti) e, in ultimo, di decidere discrezionalmente di derogare al dovere di riservatezza, fermo restando il rischio di commettere un illecito disciplinare, ove risulti in seguito appurato che simili presupposti non sussistevano".
Spero di esserti stata utile!!![]()
Vabene non ti uccido ma stavo per farlo
il post è leggibile e comprensibile
ma mi sorge una domanda
che faccio con il referto? (che a quanto mi pare di aver capito sembra essere tipo un protocollo tipo quello che abbiamo ricevuto all'esame per la seconda prova)
Vado all'autorità giudiziaria (carabinieri) e glielo do?
Ma il referto non implica anche la denuncia?
Insomma le due cose sono separate?
Puff...pant....! :sbonk.
Leggi entrambi i post attentamente e avrai un'idea chiara. Sì, lo dai all'autorità giudiziaria. Sì, sono due cose separate. No, il referto non implica la denuncia. La denuncia la fa solo un pubblico ufficiale, nel nostro caso responsabile di pubblico servizio. Noi, da semplici psicologi, faremmo referti.
Ma io evinco queste cose dai testi che ti ho postato, non da altre fonti. Ho cominciato a studiare oggi! Per me è tutto piuttosto chiaro: basta leggere con molta attenzione!...(non te la prendereeee...)![]()
).
...forse nel mio secondo post sull'argomento, la cosa è più chiara....