ATTENZIONE----PER CHI HA IL COD DI CALVI E GULOTTA
ho riscontrato un grave errore sull'articolo 23 (modificato). sull'opuscolo a pag 4 le tariffe ordinistiche sono massime e non minime come è scritto (pag 4 rigo 5)
buono studio a tutte/i![]()
Benedett, il punto principale è che nell'attività privata NON hai nessun OBBLIGO di referto!!
Lo psicologo è sicuramente inserito dall'ordinamento giuridico tra i professionisti che lavorano nell'ambito sanitario.
1)Se lavora in un presidio pubblico HA obbligo di referto
2)Se lavora nel privato NON ha obbligo di referto
per il primo punto la controversia si fonda sulla contraddittorietà degli articoli che regolano il segreto professionale e quelli che regolano l'obbligo di referto (non è chiaro a professionisti che lavorano nel campo da anni , non sperare di chiarirlo in 7 giorni)
per il secondo punto la controversia si fonda sul segreto professionale e la "giusta causa" per la sua violazione
N.B. ricorda sempre che nel caso di un professionista che lavora nel privato l'unica giustificazione che possa consentire lo svelamento del segreto professionale è un pericolo per l'assistito o per terzi, se la giusta causa non c'è e tu violi il segreto sei punita secondo il codice penale prima che secondo il codice deontologico.
Quindi per rispondere alla tua domanda dell'esame direi :
" lavorando nel privato non ho l'obbligo di referto (quindi non ho l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria) valuterei insieme al paziente la situazione, la sua disponibilità o meno a denunciare la violenza, è lui che decide. se decide di non farlo io devo rispettare questa scelta (sempre perchè lavoro nel privato), se decide di farlo in ogni caso NON sono tenuta a NESSUN referto. questa è la regola generale però ci sono delle eccezioni (sempre per chi lavora nel privato):
caso 1) se il magistrato, dopo che il paziente ha sporto denuncia, vuole vedere le cartelle cliniche io posso opporre il segreto professionale, ma se il magistrato ordina il sequestro delle stesse io gliele DEVO dare.
caso 2)Nel caso decidessi, dopo la denuncia del paziente, di dargliele spontaneamente dovrei chiedere al paziente stesso il consenso.
caso 3) se ,pur lavorando nel privato, mi rendessi conto che ciò di cui sono venuta a conoscenza implica un pericolo grave per il paziente o per terzi posso decidere (sottolineo posso non devo) di riferirne all'autorità violando il segreto perchè per me sussiste una giusta causa a prescindere che il paziente mi dia o meno il consenso.
considera ora che quest'ultimo caso è molto rischioso, il che implica che non avviene quasi mai e che la motivazione DEVE essere GRAVE (che ne so il paziente viene da me e mi dice che fa parte di un gruppo di terroristi che stanno progettando un attentato)
quando lea cupane dice che il questito va "problematizzato" dice una cosa sacrosanta. Il fatto è che ci sono mille contraddizioni ma quello che devi tenere presente è che se operi nel privato tu non hai nessun obbligo , non devi dire niente a nessuno e se scegli di farlo o lo fai col consenso del paziente o lo fai senza il consenso se sussiste una causa gravissima (in questo secondo caso te la rischi e non poco)
non ci sono risposte definitive, devi solo tenere presenti le regole generali
Lea, Liliana....di nulla...voi e le altre mi avete dato tanto in tutti questi mesi!!
L'unione fa la forza,no??Anzi...la COOPERAZIONE!!!![]()
[QUOTE=stefania81;1353516]Benedett, il punto principale è che nell'attività privata NON hai nessun OBBLIGO di referto!!
Lo psicologo è sicuramente inserito dall'ordinamento giuridico tra i professionisti che lavorano nell'ambito sanitario.
1)Se lavora in un presidio pubblico HA obbligo di referto
2)Se lavora nel privato NON ha obbligo di referto
E per l'obbligo di denuncia vale lo stesso?
Sto malissimo per via di questa storia
aiutatemi!
L'obbligo di denuncia è proprio dei pubblici ufficiali.
ti sembra che lo psicologo sia un pubblico ufficiale?? in caso ha solo obbligo di referto se lavora in un presidio pubblico.
Tra l'altro una ulteriore contraddizione è che quest'obbligo vale se il cliente è vittima di reato o è a conoscenza di un reato compiuto da altri, ma se ne è l'autore quest'obbligo non c'è più!!!!!!!
bello eh!! cioè se viene uno che è stato abusato sessualmente l'obbligo c'è, se viene uno che HA abusato sessualmente l'obblico non c'è, perchè una deroga importante dell'articolo prevede che se il referto espone il paziente a procedimento penale non devi presentarlo e se lo presenti sei tu che vieni imputato!!!!
Fantastico!!
comunque devi stare tranquilla, ti ripeto tieni solo presenti le regole generali
pubblico: obbligo
privato: nessun obbligo
per le eccezioni vedi il post precedente, i singolo casi non hanno una risposta "tutto o nulla" vanno valutati nello specifico
ad ogni modo se lavori nel privato ciò che ti viene consigliato è "fatti gli affari tuoi il più possibile sennò passi i guai!!"
considera che uno psichiatra privato che ha denunciato un paziente perchè gli aveva detto che aveva abusato sessualmente di 4 e dico 4 nipoti, se lo stanno mangiando vivo !! non solo perchè ha violato il segreto professionale ma anche perchè ha esposto l'assistito ad un procedimento penale!!!!
più incasinato si così si muore.
tu non ti impantanare in casi e casetti, impara le regole generali e affronta il problema del caso singolarmente, in modo critico perchè non lo sanno neanche loro cosa si deve fare in ogni singolo caso. Ripeto è tutta una contraddizionee così va affrontata la faccenda, come un grande paradosso.
Leggendo Gulotta ho capito che
lo psicoterapeuta ha l'obbligo di referto
Gulotta dice "Non vi è dubbio che se lo psicologo non esercita la professione dello psicoterapeuta non ha l'obbligo di referto"
Questo per me significa che se invece è psicoterapeuta ha l'obbligo di referto
Secondo voi no?
Se è sì
mi aspetterei che Gulotta mi chiarisca un altro punto
e cioè se all'obbligo di referto lo psicoterapeuta sia tenuto sia nel caso in cui operi nel pubblico sia nel caso in cui operi nel privato
Purtroppo leggendo tutto ciò che Gulotta scrive in seguito relativamente all'art. 13 ovvero fino a pag 113 non trovo nulla che mi faccia capire se lo psicoterapeuta ha l'obbligo di referto sia se lavora privatamente sia se lavora nel pubblico
SCUSATE!SICCOME HO INIZIATO IERI LO STUDIO E HO LE IDEE CONFUSE, NON CAPISCO SE BISOGNA STUSDIARE TUTTO O SOLO GLI ARTICOLI DEL CODICE DEONTOLOGICO?MI DITE???
TRA L'ALTRO BISOGNA SAPERE ARTICOLO PER ARTICOLO, NUMERO PER NUMERO, O IN LINEA GENERALE????
pS IO STUDIO SU QUELLO NON COMMENTATO!C'è QUALCUNO CHE CE L'HA COMENTATO???LO POSTATE QUI?
e che la forza sia con voi!........:
A me sembra di aver capito che se lo psicologo è in veste di pubblico ufficiale (es tecnico d'ufficio) o incaricato di pubblico servizio (es dipendente pubblico come asl) ha l'obbligo di denuncia (artt 361 e 362 CP). Ma se lavora nel privato non ha l'obbligo e può derogare alla riservatezza solo per gravissimi casi, come la tutela della vita o della salute psicofisica del soggetto o di terzi....ma comunque se la rischia di brutto!!!! In ogni caso non può mettere il cliente in pericolo di essere sottoposto a procedimento penale....perciò pare ch se il colpevole è il cliente o paziente lo psicologo non deve fare referto (art 365 CP)!!!
Cmq è un macello sto articolo e lo dice pure Gulotta.....non sanno neanche loro come interpretarlo....perciò non credo che lo pretendano da noi in modo così approfondito!
Che lo psicologo non ricoprente qualifica di pubblico ufficiale
non abbia nè obbligo di referto nè obbligo di denuncia
è chiaro in Gulotta
Ma il mio problema è che Gulotta o Calvi non fa capire se lo psicoterapeuta ha l'obbligo di referto quando opera nel privato
Io ho capito che interpretando leggi sentenze e via di seguito Gulotta voglia dire che lo psicoterapeuta, NON LO PSICOLOGO, abbia l'obbligo di referto ANCHE SE OPERA PRIVATAMENTE perchè l'attività dello psicoterapeuta in se stessa, ma NON QUELLA DEL SEMPLICE PSICOLOGO (cioè quello che spero faremo noi dopo l'esame) è da intendersi professione sanitaria
siamo nella situazione! anche io tirocinio in comunità terapeutica, anche io sono entrata nei gruppi...
il tirocinante nn ha il segreto professionale nn essendo iscritto all'albo ma a me cmq è stato fatto presente di nn dover divulgare notizie....
io credo che il consenso nn sia necessio o ke perlomeno nn si possa definire consenso quello espresso verbalmente dagli utenti...tu che dici?![]()
" Di buone intenzioni sono lastricate le strade dell'inferno "
....! Forse tu vuoi dire che il paziente racconta di aver COMPIUTO, non subito, una violenza. Chi denunci se no? Qui stiamo parlando di denunciare il paziente, se abbiamo qualche sospetto che egli abbia compiuto un reato, o lo stia per compiere! Non certo ignoti di cui non sappiamo nulla....!!!!! Se il paziente avesse subito una violenza, starebbe a lui decidere di denunciare il suo violentatore...o no??
Forse ti ha confusa l'esempio di Gulotta dove dice "subire ricatti e per questo inficiare la propria prestazione". anche lì, nonotante la parole SUBIRE, il reato è del paziente, perchè sul piano atletico rende meno APPOSTA e arreca danno alla squadra e alla società sportiva di cui fa parte.
Spero d'essermi spiegata....