
Originalmente inviato da
stefania81
In realtà se il cliente ti dicesse di aver compiuto un reato e tu lo denunciassi lo esporresti procedimento penale. Questo rappresenta un problema, perchè solo questo caso rappresenta un'eccezione all'obbligo di referto, cioè che il referto esponga il cliente a procedimento penale!
il paradosso di cui parlavo è proprio questo, se ti confessano un reato non hai l'obbligo di referto (o di denuncia) perchè prevederebbe un procedimento penale per l'assistito. Ne è esempio lo psichiatra di cui parlavo prima.
Se invece il cliente è vittima puoi denunciare il fatto (previa considerazione di tutte le circostanze che ho esposto in un post precedente), soprattutto perchè nei confronti del colpevole, che non è tuo assistito non hai nessuna responsabilità, non hai nemmeno il segreto professionale , quindi lui (il colpevole non tuo assistito) lo puoi esporre a procedimento penale.
Per benedett, forse prima non sono stata chiara, ci riprovo :
lo psicoterapeuta che lavora privatamente NON HA NESSUN OBBLIGO, DI NESSUN TIPO, MAI!!!!!! può scegliere cosa fare, in relazione alla gravità del fatto, alla pericolosità sociale di ciò di cui è venuto a conoscenza e sceglie se tutelare un bene superiore (la società) o il proprio assistito.
Sceglie, no obbligo!!
Al di là dei casini del codice penale in ogni caso conviene rivolgersi all'ordine prima di fare qualsiasi cosa, a prescindere che si lavori nel pubblico o nel privato (questi sono i consigli che mi hanno dato un avvocato penalista e una psicoterapeuta ed è quello che dirò all'esame se mi facessero una domanda del genere). Inoltre alcuni presidi pubblici dispongono riunioni di equipe interne alla struttura in casi del genere, prima di rivolgersi all'autorità.
Bisogna tutelare il cliente ma anche se stessi e la propria professione.