Io non voglio che lo spostino! Il 24 è Carnevale.![]()
Io non voglio che lo spostino! Il 24 è Carnevale.![]()
Scegliere il momento della propria fine è la suprema manifestazione della libertà.
i giorni festivi sono 23,24 e 25....non credo lo spostino al 24!
Gli esami di Diritto di Famiglia si svolgeranno, come previsto, il giorno 23 febbraio 2009 alle ore 11.00 presso l'Aula Invalidi. [12.02.2009]
eh,ok...capisco che per te è meglio il 23 ma è sbagliato il principio con cui si agisce: sono giorni di vacanza accademica, nei quali NON SI TENGONO Nè LEZIONI,Nè ESAMI...perchè dobbiamo fare l'esame quel giorno? allora non mettete i giorni in rosso sul calendario...è come se si dovesse fare un esame il giorno di Natale!
Onestamente ero combattuta tra il desiderio di farmi un carnevale libera completamente da ogni pensiero e l'idea di ripetere qualche giorno in più
(contando che ancora non ho aperto il libro di diritto e non so nemmeno di cosa parli)
Meglio che sia il prof a decidere, e ha sentenziato che si farà il giorno degli SCEMI, e così sia, amen![]()
Ragazzi scusate se mi intrometto nella vostra lite con un repentino cambio di argomento
Sto andando un attimino in paranoia perchè, a causa dell'ansia, non riesco a rendermi conto di cosa sia importante da conferire e cosa no. In sostanza, mi sto dedicando pure al cercare di ricordare il pelo nell'uovo (con la mia solita sfortuna, metti caso che mi fa una domanda minuziosa!)... sempre nei limiti però, considerando che a memoria sono una frana!
Mi sono accorta, però, ripetendo il terzo capitolo, che gli ultimi paragrafi (e più precisamente il 3.8, 3.9 e 3.10) sono troooooppo prolissi.
Io ho cercato di trarne giusto il messaggio principale, e vorrei che qualcuno mi faccia presente se mi sto sbagliando, perchè in qualche modo... non sono convinta di aver capito bene, nè tantomeno che non ci sia altro da dire!
In pratica il giudizio d'impugnazione nel caso di invalidità del matrimonio spetta al giudice civile se si tratta di un matrimonio celebrato con rito civile o concordatario, mentre spetta al Tribunale Ecclesiastico nel momento in cui si tratti di un matrimonio concordatario rato ma non consumato.
C'è da precisare inoltre che, nel caso di impugnazione presso il giudice civile:
- il giudice può disporre l'allontanamento momentaneo di uno dei coniugi dalla casa familiare, qualora sussistesse una situazione di grave intollerabilità nella convivenza;
- possono essere presi provvedimenti urgenti riguardo l'affidamento della prole, ad esempio a causa della condotta di uno dei due coniugi;
- le decisioni prese dal giudice sono valide in ogni Paese dell'UE, dunque non c'è possibilità di mutamento delle stesse per trasferimento in altro Paese (ecco, questa ho paura di essermela inventata!).
Mentre, in caso di impugnazione in Tribunale ecclesiastico:
- si deve verificare che il giudice sia legittimato dal Supremo Tribunale della Signatura Apostolica nel prendere provvedimenti;
- il giudizio preso dal giudice ecclesiastico può essere trasmesso alla Corte d'appello su istanza di uno dei due coniugi per il c.d. giudizio di delibazione, ovvero una sorta di "controllo" del giudizio meramente ecclesiastico (scusate ma non riesco ad esprimermi meglio).
Ecco... Mi scuso per "il papiello" ma vi giuro che sto andando davvero in paranoia, in più ho un po' d'influenza da un paio di giorni per cui se prima non ci capivo molto... adesso è peggio che andar di notte!
Dite che riassumere quei 3 paragrafi di cui vi parlavo in questi semplici concetti è troppo riduttivo? C'è qualcos altro da prendere in considerazione che il prof potrebbe chiedere?
E, scusate la domanda banale... Ma per matrimonio putativo s'intende il matrimonio che potrebbe essere impugnato per chiederne la nullità?
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Quest'ala d'uccello sul fianco all'altezza dell'altra diversa e più umana m'affligge da sempre.
Un arto sinistro consueto a partir dalla spalla la mano conclude.
All'opposto mancante di tutto s'installa il piumaggio dell'ala maestosa il cui peso mi piega.
Dimoro in un luogo dove mi hanno rinchiusa dal giorno del parto.
In un cubo serrato posto al centro dell'ottagonale castello dei mostri.
Il matrimonio putativo lo chiede spesso...
Matrimonio putativo:Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità , quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.Se le condizioni indicate si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.Nell’ipotesi precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.Diritti dei coniugi in buona fede:quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro , in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze .
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo.
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*** MeRy ***
L'ho preso da internet,dovrebbe essere comprensibile,nei limiti...oppure:
IL MATRIMONIO PUTATIVO
Di regola l’annullamento del matrimonio produce effetti retroattivi. La legge però non può non tenere presente il fatto che il matrimonio ha creato di fatto una comunità familiare, né può disinteressarsi della posizione dei figli nati dall’unione invalida. Gli effetti del matrimonio putativo sono così disciplinati dalla legge:
• se i coniugi hanno contratto matrimonio in buona fede, o il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, l’annullamento opera soltanto ex nunc.
• se i coniugi hanno contratto matrimonio in malafede, questo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Forse è un pò meno dettagliato ma piu' comprensibile..magari facendo una fusione delle due le idee si kiariscono..x qnt riguarda l'altracosa che hai kiesto..un mese ha cancellato troppo i miei ricordi x riuscirti a dare una risposta in proposito..sorry!![]()
*** MeRy ***