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Discussione: EDS 1^ commissione

  1. #181
    Partecipante Assiduo L'avatar di misty983
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    14-04-2008
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    Riferimento: EDS 1^ commissione

    Citazione Originalmente inviato da robyone2008 Visualizza messaggio

    x Mysty.... allora legge 170/2003 descrive la differenza tra l'attività professionale tra iscritti albo A e B...... ma tale differenza si trova anche nella legge 56 che di seguito ti riporto...... fai solo quella....

    Attività professionali
    1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali: a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito; c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi juniores. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore come libero professionista. In particolare lo psicologo junior: a) partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psicosociali; b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale; c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i tesi psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni degli atteggiamenti, dell’idoneità psicologia a specifici compiti e condizioni d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative; e) utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane; f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere più efficace e sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e formativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio; g) cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca.

    ok?
    scusami roby, ma questa allora che legge è?

  2. #182
    Partecipante Assiduo L'avatar di robyone2008
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    19-03-2008
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    Riferimento: EDS 1^ commissione

    Citazione Originalmente inviato da misty983 Visualizza messaggio
    Tranquilla Roby!! Anche a me spaventano tanto le prove...non riesco a ricordarmi cosa ho scritto! Poi ho paura che mi chiedano l'articolo 29 (che pensavo di aver capito, ma in realtà no!) e il problema del referto, cioè quando si può derogare all'obbligo del segreto professionale...uffiiiii!
    Io ho l'orale alle 8 di mattina se riesco ad aspettarti ti faccio sapere tramite sms!

    articolo 29: significa che lo psicologo non può subordinare la sua attività in relazione alla collaborazione con altre strutture. nel senso non può svolgere l'attività terapetica su un paziente solo a prescindere che x eventuali accertamenti o altri tipi di interventi riabilitativi , il paziente vada nella struttura da lui indicata.
    esempio: non posso dire al pz che lo prendo in terapia solo se va a farsi gli accertamenti nel Centro X......
    hai capito? o mi devo spiegare meglio?

    segreto professionale: siamo tenuti al segreto professionale salvo 2 eccezioni: se il pz ci da il consenso in forma scritta o su testimonianza( es processo) di riferire quanto abbiamo appreso durante il rapporto professionale; e il secondo caso con l'abbligo dui referto o denuncia ossia quando pensiamo che vi possono essere gravi pericoli x la salute e l'incolumità psicofisica del pz o di terzi.

    se hai bisogno.... fai un fischio... baci....
    Roberta

  3. #183
    Partecipante Assiduo L'avatar di ghostchild
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    Riferimento: EDS 1^ commissione

    Ciao a tutte/i

    Chi ricorda più o meno i punti richiesti nella seconda prova?? (il progetto)

    ........io non sono nemmeno sicuro di ricordare bene su cosa ho fatto il progetto!

  4. #184
    Partecipante Assiduo L'avatar di robyone2008
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    Riferimento: EDS 1^ commissione

    oddio.... mi ricordo 9 punti: oltre a quelliclassici mi ricordo la teoria di riferimento; fasi; attività; obbiettivi; costi; metodi; ...
    Roberta

  5. #185
    Partecipante Assiduo L'avatar di ghostchild
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    Riferimento: EDS 1^ commissione

    Citazione Originalmente inviato da robyone2008 Visualizza messaggio
    oddio.... mi ricordo 9 punti: oltre a quelliclassici mi ricordo la teoria di riferimento; fasi; attività; obbiettivi; costi; metodi; ...
    la teoria di riferimento nel progetto?......cavolo, non mi ricordo proprio!!

  6. #186
    Partecipante Assiduo
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    Riferimento: EDS 1^ commissione

    Citazione Originalmente inviato da ghostchild Visualizza messaggio
    la teoria di riferimento nel progetto?......cavolo, non mi ricordo proprio!!
    salve ragazzi qualcuno sa dirmi che differenza ci sta nella modifica dell'articolo 23 [23/09/2006] e quello vecchio del [28/06/97]...
    voglio dire, sostanzialmente cosa è cambiato a parte che le righe...?
    grazie

  7. #187
    Partecipante Assiduo
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    Riferimento: EDS 1^ commissione

    [QUOTE=robyone2008;1996353]articolo 29: significa che lo psicologo non può subordinare la sua attività in relazione alla collaborazione con altre strutture. nel senso non può svolgere l'attività terapetica su un paziente solo a prescindere che x eventuali accertamenti o altri tipi di interventi riabilitativi , il paziente vada nella struttura da lui indicata.
    esempio: non posso dire al pz che lo prendo in terapia solo se va a farsi gli accertamenti nel Centro X......
    hai capito? o mi devo spiegare meglio?

    segreto professionale: siamo tenuti al segreto professionale salvo 2 eccezioni: se il pz ci da il consenso in forma scritta o su testimonianza( es processo) di riferire quanto abbiamo appreso durante il rapporto professionale; e il secondo caso con l'abbligo dui referto o denuncia ossia quando pensiamo che vi possono essere gravi pericoli x la salute e l'incolumità psicofisica del pz o di terzi.


    nel senso che il centro può/deve deciderlo da solo... voglio dire che non dobbiamo consigliare un'unico e solo centro o altra consultazione professionale?

  8. #188
    Partecipante Assiduo
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    Citazione Originalmente inviato da robyone2008 Visualizza messaggio
    articolo 29: significa che lo psicologo non può subordinare la sua attività in relazione alla collaborazione con altre strutture. nel senso non può svolgere l'attività terapetica su un paziente solo a prescindere che x eventuali accertamenti o altri tipi di interventi riabilitativi , il paziente vada nella struttura da lui indicata.
    esempio: non posso dire al pz che lo prendo in terapia solo se va a farsi gli accertamenti nel Centro X......
    hai capito? o mi devo spiegare meglio?

    segreto professionale: siamo tenuti al segreto professionale salvo 2 eccezioni: se il pz ci da il consenso in forma scritta o su testimonianza( es processo) di riferire quanto abbiamo appreso durante il rapporto professionale; e il secondo caso con l'abbligo dui referto o denuncia ossia quando pensiamo che vi possono essere gravi pericoli x la salute e l'incolumità psicofisica del pz o di terzi.

    se hai bisogno.... fai un fischio... baci....

    dell'articolo 29 non ho capito niente... è l'ultimo che mi è rimasto

  9. #189
    Partecipante Assiduo L'avatar di robyone2008
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    Riferimento: EDS 1^ commissione

    Articolo 29
    Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di
    determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientificoprofessionale.

    ..significa che lo psicologo non può subordinare il suo intervento al fatto che il paziente usi determinati istituti x altri eventuali interventi.
    tipo non posso dire al paziente... io ti faccio terapia psicologica al patto che tu vada in ! quel centro di riabilitazione"..... evita che si formino circoli chiusi di scambio e favoritismi tra psicolog e istituti-centri....
    Roberta

  10. #190
    Partecipante Assiduo L'avatar di misty983
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    Riferimento: EDS 1^ commissione

    Citazione Originalmente inviato da robyone2008 Visualizza messaggio
    Articolo 29
    Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di
    determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientificoprofessionale.

    ..significa che lo psicologo non può subordinare il suo intervento al fatto che il paziente usi determinati istituti x altri eventuali interventi.
    tipo non posso dire al paziente... io ti faccio terapia psicologica al patto che tu vada in ! quel centro di riabilitazione"..... evita che si formino circoli chiusi di scambio e favoritismi tra psicolog e istituti-centri....
    Grazie Roby...solo che non capisco una cosa: l'articolo dice di "subordinare il proprio intervento", perchè tu dici che "lo psicologo NON può subordinare il suo intervento"?

  11. #191
    Partecipante Assiduo L'avatar di misty983
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    Riferimento: EDS 1^ commissione

    Citazione Originalmente inviato da bluesriver Visualizza messaggio
    salve ragazzi qualcuno sa dirmi che differenza ci sta nella modifica dell'articolo 23 [23/09/2006] e quello vecchio del [28/06/97]...
    voglio dire, sostanzialmente cosa è cambiato a parte che le righe...?
    grazie
    Vecchio testo 27-28/6/97:
    Articolo 23
    Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.
    In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe ordinistiche, minime e massime .

    Nuovo testo 2006
    Articolo 23
    Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
    In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto a non superare le tariffe ordinistiche massime, prefissate in via generale a tutela degli utenti.
    Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub lettera A al presente codice, è costituito quale parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
    Per ogni modifica o abrogazione relativa all’allegato sub lettera A sarà competente il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi dell’art. 28 comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la procedura prevista dal vigente Regolamento interno, senza l’obbligo di cui alla lettera c) del medesimo art. 28 comma 6

    praticamente sono state abolite le tariffe ordinistiche minime!

  12. #192
    Partecipante Assiduo L'avatar di misty983
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    Citazione Originalmente inviato da ghostchild Visualizza messaggio
    la teoria di riferimento nel progetto?......cavolo, non mi ricordo proprio!!
    Purtroppo si! ma si ricordate anche tutti gli altri punti del progetto?
    -teoria di riferimento
    - fasi
    - attività
    - obiettivi
    - costi
    - metodi
    -e poi??

    Invece i punti del caso clinico erano questi?
    1. quale ipotesi diagnostica prenderebbe in considerazione, specificando gli elementi che ritiene fondamentali nella determinazione della sua scelta;
    2. di quali altri dati ha bisogno per poter effettuare una diagnosi differenziale, e quale quindi sarebbe quest'ultima;
    3. di quali strumenti diagnostici si avvarrebbe;
    4. quali indagini, consulenze specifiche o altro richiederebbe alla persona e perché;
    5. se ritiene necessario un trattamento psicoterapeutico o altro;
    6. in caso di indicazione di psicoterapia specificare il tipo di orientamento, gli obbiettivi e il setting;
    7. chiarire le motivazioni della scelta fatta;
    8. specificare eventuali risorse di rete psico-sociale da attivare.

  13. #193
    Partecipante Assiduo L'avatar di robyone2008
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    Citazione Originalmente inviato da misty983 Visualizza messaggio
    Grazie Roby...solo che non capisco una cosa: l'articolo dice di "subordinare il proprio intervento", perchè tu dici che "lo psicologo NON può subordinare il suo intervento"?

    evita il comparaggio economico tra psicologo e centri-luoghi di cura.
    ripreso da internet x definizione di comparaggio:
    Il comparaggio è una pratica illegale diffusa in alcuni ambienti riguardanti la salute dei cittadini, come negli studi medici, gli ospedali e nelle farmacie.

    Si tratta di una pratica per cui taluni medici, farmacisti o altri operatori sanitari accettano denaro, premi, regali, viaggi o donazioni da emissari dell'industria farmaceutica, in cambio della prescrizione di determinati farmaci o strumentazione diagnostica piuttosto che di altri, o anche nel caso in cui non esista un effettivo bisogno di ricorrere alla farmacologia.
    Roberta

  14. #194
    Partecipante Assiduo
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    Citazione Originalmente inviato da misty983 Visualizza messaggio
    Vecchio testo 27-28/6/97:
    Articolo 23
    Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.
    In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe ordinistiche, minime e massime .

    Nuovo testo 2006
    Articolo 23
    Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
    In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto a non superare le tariffe ordinistiche massime, prefissate in via generale a tutela degli utenti.
    Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub lettera A al presente codice, è costituito quale parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
    Per ogni modifica o abrogazione relativa all’allegato sub lettera A sarà competente il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi dell’art. 28 comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la procedura prevista dal vigente Regolamento interno, senza l’obbligo di cui alla lettera c) del medesimo art. 28 comma 6

    praticamente sono state abolite le tariffe ordinistiche minime!
    quindi è stato abilito l'obligo delle tariffa minima... nel senso che dobbiamo non abbiamo limiti nella tariffa minima, ma comunque dobbiamo rimanere in un ordine che non sia squalificante per la professione...

  15. #195
    Partecipante Assiduo L'avatar di ghostchild
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    Riferimento: EDS 1^ commissione

    Citazione Originalmente inviato da misty983 Visualizza messaggio
    Purtroppo si! ma si ricordate anche tutti gli altri punti del progetto?
    -teoria di riferimento
    - fasi
    - attività
    - obiettivi
    - costi
    - metodi
    -e poi??

    Invece i punti del caso clinico erano questi?
    1. quale ipotesi diagnostica prenderebbe in considerazione, specificando gli elementi che ritiene fondamentali nella determinazione della sua scelta;
    2. di quali altri dati ha bisogno per poter effettuare una diagnosi differenziale, e quale quindi sarebbe quest'ultima;
    3. di quali strumenti diagnostici si avvarrebbe;
    4. quali indagini, consulenze specifiche o altro richiederebbe alla persona e perché;
    5. se ritiene necessario un trattamento psicoterapeutico o altro;
    6. in caso di indicazione di psicoterapia specificare il tipo di orientamento, gli obbiettivi e il setting;
    7. chiarire le motivazioni della scelta fatta;
    8. specificare eventuali risorse di rete psico-sociale da attivare.
    mmmh...... io nel progetto ho usato la "peer education".....può essere considerata una teoria (un modello) di riferimento?

    per il caso clinico.... si, mi sembra che i punti fossero quelli.....ma forse non c'erano gli strumenti?!
    che memoria pessima che ho!

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