ultime novità dal vecchio ordinamento.
hanno chiesto il tirocinio; i soliti aspetti del C D ossia privacy, segreto professional e minori( ma sui minori che si deve dire? solo la parte inerente al consenso informato o meno dei genitori , giusto?
tengono intorno ai 10 minuti. sono tranquilli e non hanno i compiti sotto mano.....
Roberta
Scusate ma qualcuno potrebbe mettere nel Forum le tracce della terza prova uscite il 23 febbraio scorso?
So che qualcuno il mese scorso ha messo quelle della II commissione. Quelle della I?
Grazie e in bocca al lupo a tutti!
ma voi come avete collegato il discorso sul tirocinio con il codice deontologico?
per esempio: nel tirocinio ho notato che veniva rispettato il segreto professionale da parte dello psicolog e questo è coerente con l'articolo 11 del codice deontologico?![]()
ciao... io parto da casa x le 11 circa.... andrebbe bene se ci vediamo x le 12: 30 davanti la facoltà.....
oggi sono svogliata nel ripassare anche se inizia a salire la tensione..... il discorso di tirocinio della specialistica l'ho preparato... ma quello della triennale mi preoccupa un po..... in generale tutto il discorso di tirocinio perchè ho timore di dire qualche cavolata!!!!!
se effettivamente tengono 10 minuti, alla fine è poco..... anche perchè siamo veramente tanti!!!!!![]()
Roberta
secondo quanto anche previsto dal codice penale.... se il fatto di denunciare o refertare ( mi dite la differenza tra denuncia e referto????) una condonna o l'inizio di un procedimento penale da parte dell'assistito... non dobbiamo refertare ( es zio che dice di aver abusato del nipote)
ma se siamo a conoscenza che bimbo abusato allora si..... perchè fondamentale è la tutela psicologica del minore e eviatre ulteriori danni....
giusto?
Roberta
A chi lo dici...mamma mia non mi va proprio + di fare niente!!!!
Allora d'accordo: alle 12.30 davanti la facoltà,ma come facciamo a riconoscerci????
io arriverò in macchina: ho una y10 viola; ho i capelli ricci e lunghi
Altrimenti possiamo metterci un segno di riconoscimento!!!! che dici?
la denuncia è l'atto formale con il quale si dà notizia all'autorità giudiziaria di un reato perseguibile d'ufficio; mentre il referto è la rdichiarazione che un medico o un sanitario è tenuto a rilasciare all'autorità giudiziaria, per quei casi in cui abbia prestato la sua opera o assistenza e che possono essere suscettibili di procedimenti penali d'ufficio.
nel caso di un adulto io ho capito che dobbiamo avere il consenso informato(art.12), tranne nel caso in cui è pericoloso per se e per gli altri(art.13)...giusto?
nel caso di un minore non so se siamo obbligati a segnalare alle autorità competenti...
Ultima modifica di misty983 : 20-04-2009 alle ore 13.37.59
grazie roby!
Ultima modifica di misty983 : 20-04-2009 alle ore 13.41.53
ecco cosa ho trovato su un altra parte di opsonline......
nel caso in cui in seduta si viene a conoscenza di una notizia di reato relativa ad un abuso su minori il segreto professionale viene a decadere perché il codice penale prevede che per tali reati vi sia l'obbligo di denuncia da parte di un pubblico ufficiale o di un esercente di pubblico servizio (si parla di reato perseguibile d'ufficio) e noi psicologi, essendo ritenuti dalla legge professione sanitaria, siamo appunto tali anche nel momento in cui lavoriamo privatamente presso il nostro studio (sebbene molti colleghi pensino il contrario). Questo per quanto concerne gli abusi sessuali su minori...la questione cambia quando invece viene presso di noi una persona maggiorenne e ci racconta che ha subito violenza sessuale. In questo caso la legge prevede che il reato sia "a querela della persona offesa", ovvero che sia soltanto la vittima a poter sporgere denuncia. Tale scelta giuridica è stata fatta per evitare che persone che già hanno subito un trauma si trovino costrette ad affrontare un possibile secondo trauma intraprendendo un percorso legale che non si sentono pronte a sostenere. Nel primo caso (abuso sessuale su minori) il segreto professionale decade, nel secondo (violenza sessuale su maggiorenne) permane.
Anche nel primo caso tuttavia è necessario rispettare al massimo il segreto professionale, ovvero fornire solo le informazioni strettamente necessarie al procedimento penale.
Gli articoli relativi all'obbligo di denuncia sono il 331 e 334 del codice di procedura penale, 361 362 365 del codice penale
Infine, rispetto all'obbligo di referto da parte degli psicologi: la nostra professione, sebbene non inserita esplicitamente nell'elenco delle professioni sanitarie, viene di fatto richiamata quale professione sanitaria in altre normative come ad esempio il decreto IVA. certo, alcuni psicologi sollevano dubbi in merito, ma la giurisprudenza pare andare in questa direzione rispetto all'interpretazione delle norme (cosa confermata da diversi avvocati).
dimenticavo: i maltrattamenti sono perseguibili d'ufficio, quindi anche per quel tipo di reato il professionista ha l'obbligo di referto.
Roberta
ehi in bocca al lupo..e che crepi di brutto!!!! aspetto notizie, sicuramente positive da tutte voi!
particolare a ROBY, DAniela, Misty, disappear, magretta, sara!!!
spero di non essermi diemnticata nessuno!
Roby: aspetto notizie!!!!!
." all'origine gli esseri umani erano doppi:possedevano 2 teste, 4gambe, 2 sessi uguali o diversi.Questa condizione cionferivaloro una grande forza e un ambizione tale che un giorno si lanciarono all'assalto del cielo.Allora zeus infuriato tagliò in due ciascuno di loro e da qual giorno ognuno è alla ricerca della sua metà!"
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l'obbligo di regerto o denuncia implica comunque la violazione del segreto professionale art. 13. Comunque secondo me è un articolo molto difficile in quanto non esistono sotuazioni certe... credo che sia uno di quegli articoli dove l'interpretazione della legge è strettamente lagata all'etica personale di ogni professionista...
speriamo che non me lo chiedono!!!