in forza delle disposizioni anzidette ai laureati in
medicina non è consentito acquisire specialità psicologiche diverse dalla
psicoterapia. La psicologia clinica, inoltre, rappresenta una specializzazione
della psicologia
(e non della medicina) e consente anche, ma non solo,
l’esercizio della psicoterapia. Essa, in quanto specializzazione della
psicologia,
non può che essere riservata ai soli psicologi.
N.R.G. 11380/1998 4
Ne consegue l’illegittimità di quanto previsto dallo Statuto della
Scuola di specializzazione in psicologia clinica, laddove, aprendola anche ai
laureati in medicina, si dice che la Scuola rilascia “il titolo di specialista in
psicologia clinica che consente l’iscrizione nell’albo degli psicoterapeuti”.
La Scuola, nel rispetto del disposto dell’art. 3 della l. n. 56/1989, se aperta
sia agli psicologi sia ai medici, potrebbe rilasciare solo un titolo di
specializzazione in psicoterapia, che rappresenta l’unica area di
specializzazione comune ad entrambe le professioni, e non, come invece
previsto, il diverso titolo di specializzazione in psicologia clinica.