immaginate di avere questo caso:
una minore viene affidata al padre e collocata nella casa paterna, godendo anche dell'affidamento alla madre. Il ctu ha consigliato una terapia di sostegno alla minore oltre che ai servizi sociali e il padre ha ovviamente acconsentito. La madre invece s'è rifiutata, oltre a negare una serie di problemi che riguardano anche il figlio minore, a causa di una fragilità psicologica e plagio da parte dell'attuale compagno. Probabile PAS.
La ctp sostiene che per tutelarsi eticamente occorre una semplice comunicazione scritta alla madre, che dovrebbe fare lo psicologo incaricato di prendere la minore. L'art.31, secondo comma, prevede casi eccezionali come questo in cui lo psicologo può decidere di avviare una terapia alla minore anche in assenza del consenso dell'altro genitore. L'Ordine ancora non mi fa sapere nulla in merito e la cosa mi lascia mlto perplessa.
Voi che ne pensate?![]()








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