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Dispodaspo
I MODULI CHE OGNI UTENTE DEVE FIRMARE
In qualunque ambito lo psicologo lavori come libero professionista/consulente (ad es. nella Scuola) è importante sottoporre al destinatario della prestazione 2 differenti moduli che sono e restano distinti anche nella forma:
1) modulo per la raccolta del CONSENSO INFORMATO alla prestazione psicologica: illustra all'utente la tipologia e le caratteristiche del servizio offerto
2) modulo per la raccolta del consenso al TRATTAMENTO DEI DATI personali: illustra quale trattamento riceveranno i dati sensibili raccolti circa l'utente, in accordo con la Legge sulla Privacy
Non è necessario sottoporre il modulo all'utente solo se non si trattiene alcun dato che lo riguardi, in forma nè cartacea nè informatica (evenienza pressochè impossibile, dal momento che la semplice compilazione della fattura comporta la raccolta di dati dell'utente).
Chi si avvale di un commercialista deve inotre nominarlo responsabile esterno dei dati, dei quali entrerà in possesso visionando le fatture
•Note sull'importanza dei moduli per il Consenso Informato e per l'Informativa sulla Privacy Nel momento in cui si stabilisce il rapporto professionale tra lo psicologo e chi si rivolge a lui, è indispensabile, da parte del professionista, offrire una corretta informazione circa il fine, le caratteristiche e le modalità del servizio richiesto, di modo che si possa scegliere, liberamente e consapevolvente, di usufruirne o meno. Tale principio ("Consenso Informato") è già sottolineato dall'Art. 24 del Codice Deontologico, ma in più l'Art. 33 della Legge n 833 del 23712/78, istututiva del Servizio Sanitario Nazionale, ribadisce il fatto che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. Il principio del Consenso Informato diventa così particolarmente rilevante nelle attività cliniche dello psicologo, che per legge rientrano fra i trattamenti sanitari. Sopratutto in tali casi è quindi fortemente consigliato affidare ad un documento scritto il compito di informare e raccogliere il consenso, in modo da facilitarne la comprensione e al contempo consentire allo psicologo di poter dimostrare, anche di fronte alla Legge, la sua corretta prassi professionale. L'originale del documento firmato resterà quindi al professionista, mentre una copia, per correttezza, è bene sia rilasciata alla persona. Inoltre, poiché le prestazioni psicologiche necessitano, per il loro svolgimento, della registrazione di alcuni dati anagrafici dei clienti/pazienti, e, nella maggior parte dei casi, anche di dati cosiddetti "sensibili" (stato di salute psicofisico, affettività, sessualità...), a tutela dell'utenza interviene il Codice in Materia di Protezione dei Dati - D.Lgs n. 196 del 30/06/03, noto come Legge sulla privacy - che si affianca al vincolo già imposto dal principio del Segreto Professionale, estendendo l'obbligo della riservatezza alla totalità dei dati forniti dal cliente/paziente, anche quelli più insignificanti. E' quindi una buona prassi, sia sul piano legale che strettamente pratico, offrire al cliente/paziente un'Informativa scritta sul trattamento dei suoi dati ai fini dello svolgimento del servizio richiesto, da far firmare dopo averne compreso le implicazioni (l'assenza di consenso al trattamento dei dati comporta l'impossibilità di fornire la prestazione psicologica). Per correttezza è preferibile, anche in questo caso, lasciarne una copia alla persona, mentre l'originale resta allo psicologo.