Salve a tutte,
premetto di aver già letto altri post riguardo ai libri da studiare, infatti ho già scritto la mia bella lista ( solo a guardarla mi viene da piangere!!)...il problema è che di questi libri è indicato sempre solo l'autore, qualcuno potrebbe indicarmi i titoli:
Miller
Schaffer
Gray
Pedon Gnisci
Falabella
Gabbard
Grazie mille![]()
Ragazzi helpppp sono in ritardissimo con lo studio (sosterrò l'esame a novembre).
Qualcuno sa dirmi come posso trovare le tracce degli anni precedenti o altro materiale utile? Vorrei capire che argomenti escono e come vengono impostate le tracce!
Ho una fifa tremenda già da adesso :-(((((((((((
Grazie!!!!!!!!!!
Danika, alcuni li ricordo:
Miller: teorie dello sviluppo psicologico
Falabella : abc della psicopatologia
Gabbard: Psichiatria Psicodinamica
Gli altri non li ricordo e al momento non posso controllare!
Ciaoooo
P.S. anche a me viene da piangere, ma non dobbiamo scoraggiarci! :-)
Grazie 1000 Melody!
in bocca al lupo anche a te!
Gray e Pedon - Gnisci nn lo so, ma il testo di Schaffer si chiama Sviluppo Sociale!
ciauuu
Ciao Gioia!
Io sto studiando psic.generale che credo sia la parte più importante ma sono solo all'inizio:-(((
e tu? ciauuu
Qualcuno/a sa come si svolge la prova orale?
Nel senso: quanto tempo dura?
Ci verranno poste domande del tipo:
"Mi spieghi e commenti l'articolo 4 del C.D." oppure del tipo
"In quale articolo del C.D. si parla di segreto professionale"
o, ancora "Quali aspetti del C.D. la hanno colpita"?
Che domande ci possiamo aspettare riguardo le prove precedenti?
Ragazze scusate, mi sapreste spiegare il significato dell' art. 29 del Codice Deontologico ? Non l'ho capito : "Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale"
Ultima modifica di valen_82 : 08-09-2011 alle ore 11.19.06
ho risposto qualche post fa già a Pocicina:
<<Praticamente puoi dire al paziente/cliente :"Se vuole che continui a seguirla io, deve prima consultare XXX (un centro, un professionista)". Questo, però, a patto che il motivo non sia perseguire uno scopo lucroso o incrementare la clientela del Dott. XXX, ma perché effettivamente ci sono fondati motivi di natura scientifica o professionale, per cui lo psicologo ha bisogno della collaborazione di XXX al caso.>>
Baci.
Ciao ladycarl anche io sto facendo psicologia generale e dalla settimana prossima passerò a leggere il Miller....in bocca al lupo e teniamoci in contatto
Allora, un pò di chiarezza per quanto riguarda segreto professionale, obbligo di referto e di denuncia.
Ho chiesto ad un avvocato penalista e ad un medico legale, per cui le info dovrebbero essere corrette
(in ogni caso, secondo me non vale la pena di dare spiegazioni così dettagliate alla commissione, come suggeriva giustamente Memole).
Quando lo psicologo è pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è tenuto a rispettare l'obbligo di DENUNCIA (altrimenti incorre in sanzioni penali - rispettivamente artt. 361 e 362 c.p.). Mentre il referto ha il fine proprio di prevenire e contrastare la criminalità, la denuncia si propone un fine eminentemente preventivo e clinico-statistico. Differenti oltre che le finalità, sono anche i contenuti, in quanto la denuncia reca informazioni circa gli elementi del fatto, con indicazioni riguardanti la fonte della notizia e la data di acquisizione della stessa e i dati riguardanti la persona autrice del fatto e la persona offesa, ma non reca "dati di natura biologica", a differenza del referto che è estremamente dettagliato in questo senso, "fornendo un giudizio diagnostico ed uno prognostico delle eventuali lesioni, nonché un'analisi approfondita sulla natura, sulla causa e sulle conseguenze delle stesse" (come disposto al comma 2 dell'art. 334 c.p.p.).
L'obbligo di denuncia interessa, come sancito dall'art. 331 c.p.p.., "tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, durante l'espletamento del proprio servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio".
Dunque ai fini dell'obbligo giuridico, è importante notare che, ai sensi degli artt. 361 e 362 c.p., mentre per poter stilare una denuncia è necessario che il pubblico ufficiale "abbia avuto notizia, durante il proprio servizio, di un reato, ossia di un delitto o di una contravvenzione, effettivamente realizzatosi", ai fini del referto è invece sufficiente che l'esercente una professione sanitaria (quindi anche il pubblico ufficiale) "abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possano presentare le caratteristiche di delitti perseguibili d'ufficio".
Quindi oggetto del referto sono quei "casi che possano presentare i caratteri di delitto perseguibile d'Ufficio, e ciò anche quando l'autore sia persona non imputabile". Sono esclusi pertanto i casi nei quali si procede solo a querela della persona offesa". Come disciplinato dall'art. 365 c.p., l'inadempimento di tale obbligo è penalmente sanzionabile.
Quindi per la denuncia la normativa prevede che il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, possa denunciare solo il reato perseguibile d'ufficio che a lui risulti effettivamente già consumato, mentre per il referto prevede che lo psicologo, in relazione ad un caso in cui abbia prestato la propria assistenza, riferisca su di un "delitto in astratto, che potrebbe non appartenere al mondo della realtà", a meno che questo non implichi DI PER CERTO un procedimento penale a carico dell'assistito.
E' importante sottolineare che lo psicologo non deve anteporre l'obbligo di denuncia o di referto ai suoi obblighi professionali. Il sanitario che infatti anteponesse l'osservanza della legge alla tutela della salute del proprio assistito, potrebbe incorrere in sanzioni civili nonché penali, laddove privilegiare il momento giuridico rispetto a quello medico configurasse gli estremi di un eventuale delitto colposo. I "dati biologici" non possono essere sacrificati rispetto a quelli giuridici, in quanto, mentre la raccolta di questi ultimi, può ritenersi meramente occasionale, la raccolta dei primi deve essere eseguita con estrema meticolosità, in quanto proprio l'accurata descrizione delle lesioni può fornire
adeguate informazioni circa il nesso causale e l'evoluzione delle stesse e permettere, così, di porre in relazione, (se si tratta realmente di delitto, cosa che stabilirà l'Autorità Giudiziaria) le suddette lesioni con la condotta del reo.
Lo psicologo in veste di libero professionista, in quanto sanitario, è tenuto all'obbligo di REFERTO, salvo quanto previsto dall'art. 13 del C.D. e quanto previsto dal comma 2 dell'art. 365 c.p., ovvero "Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale". Ciò vuol dire che il sanitario è "vincolato" all'articolo 200 del c.p.p. (obbligo di segreto professionale), e che in nessun caso è tenuto a refertare se il referto espone l'assistito a procedimento penale. Se si tratti di un delitto o di una contravvenzione non è compito dello psicologo stabilirlo, in quanto è un lavoro che compete ai magistrati, e soprattutto è un dato che verrà fuori solo quanto la sentenza passerà eventualmente in giudicato. Al contrario, si è obbligati all'obbligo di referto, e quindi svincolati dal segreto professionale, se c'è un rischio o una necessità, se si tratta di minori che hanno subito probabili abusi; la rivelazione del segreto professionale espletata con il referto deve essere indirizzata a tutelare un bene superiore rispetto a quello tutelato dal segreto.
L'esonero del libero professionista-sanitario dall'obbligo di referto (comma 2 art. 365 c.p., come abbiamo visto) è previsto dunque solo per il caso in cui i fatti che si dovrebbero riportare nel referto convergono nell'indicare il paziente quale autore del reato, esponendolo così CERTAMENTE a procedimento penale. Non è dunque sufficiente la probabilità che il nostro referto lo porterà ad essere inquisito.
Per fare un esempio (un caso un pò limite, ma è l'esempio che mi hanno fatto), se un uomo si rivolge a noi privatamente e ci riferisce di essere appena evaso di prigione, abbiamo l'obbligo di referto (dopo avergli fornito assistenza), in quanto il nostro referto non sarebbe infatti causa dell'esposizione dell'evaso al procedimento penale (che è già avviato in quanto evaso, o addirittura concluso), ma solo, semmai, occasione per il suo rintraccio da parte delle forze dell'ordine.
Quindi lasciamo stare la differenza tra delitto e contravvenzione, e teniamo bene a mente la differenza tra denuncia e referto e il fatto che lo psicologo in veste di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio è tenuto all'obbligo di denuncia se ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio(tenendo presente che "le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa"), negli altri casi ha sempre l'obbligo di referto, ma che può derogare da tale obbligo se vede "gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi" (art. 13 c.d.) o se il referto esporrebbe l'assistito con sicurezza a procedimento penale (art. 365 c.p.)
Credo sia tutto, perdonate se mi sono dilungato!
Ultima modifica di Kagemusha : 08-09-2011 alle ore 15.24.32