
Originalmente inviato da
luper
Allora da quello che ho capito studiando il CD, per ciò che concerne i rapporti con l'utenza/committenza, il principio etico che deve guidare l'azione del professionista è quello della tutela del cliente che passa necessariamente attraverso la costruzione di un rapporto professionale di fiducia, in cui la condotta dello psicologo consente a chi usufruisce della sua prestazione, di confidare che tale condotta sarà dettata dal prioritario obiettivo dell'interesse del cliente.
Detto questo in linea generale e specificando che bisogna chiaramente sempre considerare il caso particolare (ad es. sappiamo in che rapporti siano madre e figlia?), io direi che prima di fare qualsiasi cosa bisognerebbe parlarne con la nostra paziente e ottenere da lei il consenso a parlare con la madre. Penso che gli articoli 25 e 32, sebbene specificatamente riferiti a situazioni in cui committenti e utenti non coincidono, possano esserci d'aiuto in questo caso specifico. Cito parte del commento che ho io all'articolo 32:
"...la norma attiene all'obbligo da parte dello psicologo di informare adeguatamente il destinatario del suo intervento intorno all'intervento stesso. Deve informarlo, anche se l'intervento è stato commissionato da altri, ed anche quando l'interesse del committente può essere quello di tenere il destinatario all'oscuro circa la natura e le finalità dell'intervento.
Lo scopo è quello di tutelare l'utenza rispetto al rischio che la scienza psicologica possa essere utilizzata ai fini di un occulto controllo o di una occulta manipolazione dei destinatari dell'intervento psicologico".
Non so... a me è venuto questo in mente!