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  1. #946
    Partecipante Figo L'avatar di Arianna150681
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    17-01-2009
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    767

    Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    ragazze/i vi pongo una domanda che hanno fatto all'orale durante una precedente sessione (con commissione diversa dalla nostra chiaramente):

    "se lei avesse in cura un giovane maggiorenne e la chiamasse la madre del giovane dicendole che ha notizie utili alla terapia, come si comporterebbe?"

    ecco io ho pensato e ripensato, riletto bene gli articoli del codice, ma non c'è niente che regoli un caso come questo, fermo restando sempre il rispetto del segreto professionale. ma di fatto è corretto apprendere queste notizie dalla madre del paziente?

  2. #947
    Partecipante Affezionato L'avatar di luper
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    19-10-2004
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    72

    Re: Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    Citazione Originalmente inviato da Arianna150681 Visualizza messaggio
    ragazze/i vi pongo una domanda che hanno fatto all'orale durante una precedente sessione (con commissione diversa dalla nostra chiaramente):

    "se lei avesse in cura un giovane maggiorenne e la chiamasse la madre del giovane dicendole che ha notizie utili alla terapia, come si comporterebbe?"

    ecco io ho pensato e ripensato, riletto bene gli articoli del codice, ma non c'è niente che regoli un caso come questo, fermo restando sempre il rispetto del segreto professionale. ma di fatto è corretto apprendere queste notizie dalla madre del paziente?
    Allora da quello che ho capito studiando il CD, per ciò che concerne i rapporti con l'utenza/committenza, il principio etico che deve guidare l'azione del professionista è quello della tutela del cliente che passa necessariamente attraverso la costruzione di un rapporto professionale di fiducia, in cui la condotta dello psicologo consente a chi usufruisce della sua prestazione, di confidare che tale condotta sarà dettata dal prioritario obiettivo dell'interesse del cliente.
    Detto questo in linea generale e specificando che bisogna chiaramente sempre considerare il caso particolare (ad es. sappiamo in che rapporti siano madre e figlia?), io direi che prima di fare qualsiasi cosa bisognerebbe parlarne con la nostra paziente e ottenere da lei il consenso a parlare con la madre. Penso che gli articoli 25 e 32, sebbene specificatamente riferiti a situazioni in cui committenti e utenti non coincidono, possano esserci d'aiuto in questo caso specifico. Cito parte del commento che ho io all'articolo 32:
    "...la norma attiene all'obbligo da parte dello psicologo di informare adeguatamente il destinatario del suo intervento intorno all'intervento stesso. Deve informarlo, anche se l'intervento è stato commissionato da altri, ed anche quando l'interesse del committente può essere quello di tenere il destinatario all'oscuro circa la natura e le finalità dell'intervento.
    Lo scopo è quello di tutelare l'utenza rispetto al rischio che la scienza psicologica possa essere utilizzata ai fini di un occulto controllo o di una occulta manipolazione dei destinatari dell'intervento psicologico".
    Non so... a me è venuto questo in mente!

  3. #948
    Partecipante Assiduo
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    06-05-2011
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    133

    Riferimento: Re: Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    Citazione Originalmente inviato da luper Visualizza messaggio
    Allora da quello che ho capito studiando il CD, per ciò che concerne i rapporti con l'utenza/committenza, il principio etico che deve guidare l'azione del professionista è quello della tutela del cliente che passa necessariamente attraverso la costruzione di un rapporto professionale di fiducia, in cui la condotta dello psicologo consente a chi usufruisce della sua prestazione, di confidare che tale condotta sarà dettata dal prioritario obiettivo dell'interesse del cliente.
    Detto questo in linea generale e specificando che bisogna chiaramente sempre considerare il caso particolare (ad es. sappiamo in che rapporti siano madre e figlia?), io direi che prima di fare qualsiasi cosa bisognerebbe parlarne con la nostra paziente e ottenere da lei il consenso a parlare con la madre. Penso che gli articoli 25 e 32, sebbene specificatamente riferiti a situazioni in cui committenti e utenti non coincidono, possano esserci d'aiuto in questo caso specifico. Cito parte del commento che ho io all'articolo 32:
    "...la norma attiene all'obbligo da parte dello psicologo di informare adeguatamente il destinatario del suo intervento intorno all'intervento stesso. Deve informarlo, anche se l'intervento è stato commissionato da altri, ed anche quando l'interesse del committente può essere quello di tenere il destinatario all'oscuro circa la natura e le finalità dell'intervento.
    Lo scopo è quello di tutelare l'utenza rispetto al rischio che la scienza psicologica possa essere utilizzata ai fini di un occulto controllo o di una occulta manipolazione dei destinatari dell'intervento psicologico".
    Non so... a me è venuto questo in mente!
    Anche io la penso in questo modo, prima di tutto La tutela del Cliente.
    Il modo più etico e deontologico per affrontare tale problema è parlarne con il cliente(e quindi non tenerlo all'oscuro di niente), nel caso poi lo psicologo ritenga che sia necessario parlare anche con la madre in modo da avere più info possibili per la soluzione del caso(o meglio per il raggiungimento del benessere psichico del pz) , allora dovrebbe procedere innanzitutto spiegando in maniera chiara e comprensibile all'utente i motivi x i quali il professionista ritenga importante parlarne anche cn la madre, in modo da ottenere il consenso a procedere in tal senso.

  4. #949
    Partecipante Figo L'avatar di Arianna150681
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    17-01-2009
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    Riferimento: Re: Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    quindi in poche parole: specificare alla madre che in quanto psicologi possiamo ricevere informazioni esclusivamente dal paziente e che, se in futuro fosse necessario a fini terapeutici una sua presenza durante le sedute, questa potrà avvenire esclusivamente dietro consenso del paziente.


    Citazione Originalmente inviato da frensys84 Visualizza messaggio
    Anche io la penso in questo modo, prima di tutto La tutela del Cliente.
    Il modo più etico e deontologico per affrontare tale problema è parlarne con il cliente(e quindi non tenerlo all'oscuro di niente), nel caso poi lo psicologo ritenga che sia necessario parlare anche con la madre in modo da avere più info possibili per la soluzione del caso(o meglio per il raggiungimento del benessere psichico del pz) , allora dovrebbe procedere innanzitutto spiegando in maniera chiara e comprensibile all'utente i motivi x i quali il professionista ritenga importante parlarne anche cn la madre, in modo da ottenere il consenso a procedere in tal senso.

  5. #950
    Partecipante Figo L'avatar di Arianna150681
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    17-01-2009
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    Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    so che la nostra commissione a giugno ha chiesto quale è stato il modello teorico che ha guidato il tirocinio. nel mio caso ho fatto tirocinio presso una comunità per tossicodipendenti con problemi psicologici/psichiatrici e presso un'unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza (presso una asl). partendo dal presupposto che: nel primo caso ho osservato la somministrazione di test come l'MMPI e il raven, osservato riunioni di equipe e sedute di gruppo alla presenza dello psicologo; nel caso dell'asl ho osservato primi colloqui, somministrazione di test proiettivi e non, riunioni di equipe e incontri di supervisione, secondo voi è corretto dire che il modello teorico che ha fatto da filo rosso è stato quello clinico? sono un po' dubbiosa...illuminatemi...voi come rispondereste a questa domanda?

  6. #951
    Partecipante Assiduo
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    05-10-2011
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    130

    Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    io credo il modello nel senso di: cognitivo comportam o sistemico relazionale, .... Io in un tirocinio ho osservato il cognitivo, nell'altro il sistemico, però potrei dire di aver osservato un solo modello, tanto loro che ne sanno. In effetti, io posso dire che quello era l'approccio dei miei tutor, però non lo vedi dalla somministrazione dei test, l'unica cosa che posso dire è che il tutor con approccio cognitivo-comportamentale non usava i proiettivi, ma quel tutor nn era neppure psicoterapeuta ma solo psicologo. Questa domanda l'avevo già letta e mi aveva lasciato perplessa...non so
    Citazione Originalmente inviato da Arianna150681 Visualizza messaggio
    so che la nostra commissione a giugno ha chiesto quale è stato il modello teorico che ha guidato il tirocinio. nel mio caso ho fatto tirocinio presso una comunità per tossicodipendenti con problemi psicologici/psichiatrici e presso un'unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza (presso una asl). partendo dal presupposto che: nel primo caso ho osservato la somministrazione di test come l'MMPI e il raven, osservato riunioni di equipe e sedute di gruppo alla presenza dello psicologo; nel caso dell'asl ho osservato primi colloqui, somministrazione di test proiettivi e non, riunioni di equipe e incontri di supervisione, secondo voi è corretto dire che il modello teorico che ha fatto da filo rosso è stato quello clinico? sono un po' dubbiosa...illuminatemi...voi come rispondereste a questa domanda?

  7. #952
    Partecipante Figo L'avatar di Arianna150681
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    Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    ok quindi, avendo io fatto esperienza in una comunità per tossicodipendenti (dove non è che sia emerso proprio chiaramente il modello teorico) potrei parlare di approccio cognitivo-comportamentale; mentre negli altri sei mesi, essendo stata presso una unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza con un tutor di formazione psicodinamica, avendo osservato la somministrazione di proiettivi ma anche test di intelligenza come wisc-III e raven, potrei parlare di approccio psicodinamico però...non è un po' in contraddizione l'uso di test di intelligenza con una base teorica di questo tipo??? vero è che alla fine uno psicoterapeuta può utilizzare ogni strumento, sia proiettivo che non, al fine di una valutazione diagnostica adeguata. magari potrei dire che l'approccio psicodinamico emergeva soprattutto durante i primi colloqui e dall'uso dei proiettivi...non so, che dici/che dite?

    Citazione Originalmente inviato da margher83 Visualizza messaggio
    io credo il modello nel senso di: cognitivo comportam o sistemico relazionale, .... Io in un tirocinio ho osservato il cognitivo, nell'altro il sistemico, però potrei dire di aver osservato un solo modello, tanto loro che ne sanno. In effetti, io posso dire che quello era l'approccio dei miei tutor, però non lo vedi dalla somministrazione dei test, l'unica cosa che posso dire è che il tutor con approccio cognitivo-comportamentale non usava i proiettivi, ma quel tutor nn era neppure psicoterapeuta ma solo psicologo. Questa domanda l'avevo già letta e mi aveva lasciato perplessa...non so

  8. #953
    Partecipante Assiduo
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    06-05-2011
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    Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    Ciao raga qualcuno mi sa spiegare gli articoli 19 e 25 del CD??? grazie

  9. #954
    Partecipante Figo L'avatar di Arianna150681
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    Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    quello che ho capito del 19 è che nel caso in cui lo psicologo esegua prestazioni professionali che riguardano valutazione e selezione di individui (quindi presumo che parli dello psicologo del lavoro), non deve andare oltre le proprie competenze e la propria preparazione, nè permettere che altre figure professionali utilizzino strumenti come test e questionari che sono ad uso esclusivo dello psicologo (sempre per la tutela del soggetto).
    per quanto riguarda l'art 25 anche io c'ho capito poco: credo che parli di valutazione psicologica e di obbligo di informare i destinatari di tale valutazione anche nel caso in cui l'intervento sia stato commissionato da terzi; poi si regola anche la restituzione della valutazione fatta, specificando che il professionista non solo può ma DEVE comunicare l'esito del proprio intervento valutativo alle parti (committente e destinatario) escludendo però tutti gli elementi che potrebbero creare ricadute per il paziente. insomma non ce l'ho molto chiaro neanche io, se qualcun'altro ha più chiari i concetti dell'art 25 è ben accetto...

    frensys, ma tu riesci a ricordare per filo e per segno ogni articolo di cosa parla??? ossia saresti in grado di rispondere alla domanda: mi parli dell'art 33...? IO NO, ASSOLUTAMENTE!!! e questo da un lato mi preoccupa...

    non vorranno sapere esattamente tutti gli articoli a memoria verooooo??? so che dovrebbero farteli leggere...

    Citazione Originalmente inviato da frensys84 Visualizza messaggio
    Ciao raga qualcuno mi sa spiegare gli articoli 19 e 25 del CD??? grazie

  10. #955
    Partecipante Assiduo
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    Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    Arianna grazie mille...
    Comunque ricordo a memoria(o meglio riesco a commentare) solo alcuni articoli, ma non tutti!!! Ho ancora tanto da imparare, speriamo di farcela!!!

    Citazione Originalmente inviato da Arianna150681 Visualizza messaggio
    quello che ho capito del 19 è che nel caso in cui lo psicologo esegua prestazioni professionali che riguardano valutazione e selezione di individui (quindi presumo che parli dello psicologo del lavoro), non deve andare oltre le proprie competenze e la propria preparazione, nè permettere che altre figure professionali utilizzino strumenti come test e questionari che sono ad uso esclusivo dello psicologo (sempre per la tutela del soggetto).
    per quanto riguarda l'art 25 anche io c'ho capito poco: credo che parli di valutazione psicologica e di obbligo di informare i destinatari di tale valutazione anche nel caso in cui l'intervento sia stato commissionato da terzi; poi si regola anche la restituzione della valutazione fatta, specificando che il professionista non solo può ma DEVE comunicare l'esito del proprio intervento valutativo alle parti (committente e destinatario) escludendo però tutti gli elementi che potrebbero creare ricadute per il paziente. insomma non ce l'ho molto chiaro neanche io, se qualcun'altro ha più chiari i concetti dell'art 25 è ben accetto...

    frensys, ma tu riesci a ricordare per filo e per segno ogni articolo di cosa parla??? ossia saresti in grado di rispondere alla domanda: mi parli dell'art 33...? IO NO, ASSOLUTAMENTE!!! e questo da un lato mi preoccupa...

    non vorranno sapere esattamente tutti gli articoli a memoria verooooo??? so che dovrebbero farteli leggere...

  11. #956
    Partecipante Assiduo L'avatar di diana597
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    Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    Citazione Originalmente inviato da frensys84 Visualizza messaggio
    Ciao raga qualcuno mi sa spiegare gli articoli 19 e 25 del CD??? grazie
    l'articolo 25 secondo me impone di utilizzare strumenti di valutazione solo per il loro effettivo scopo, quindi nella tutela del paziente.nel caso in cui il paziente viene inviato da qualcun altro, lo psicologo spiega le modalità e le finalità della valutazione e usa i risultati nel rispetto del paziente e della sua riservatezza (anche per la comunicazione dei risultati).
    l'art non dice niente che non sia già stato detto..ma in un contesto specifico!

  12. #957
    Partecipante Figo L'avatar di Arianna150681
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    Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    quindi è come dire: nel caso in cui il committente sia diverso dal destinatario, bisogna dare informazioni circa la valutazione psicologica che si andrà a realizzare e la successiva restituzione ad entrambe le parti (committente e destinatario), privilegiando sempre quest'ultimo escludendo eventualmente di riferire informazioni che potrebbero creargli un danno. ho capito bene???

    Citazione Originalmente inviato da diana597 Visualizza messaggio
    l'articolo 25 secondo me impone di utilizzare strumenti di valutazione solo per il loro effettivo scopo, quindi nella tutela del paziente.nel caso in cui il paziente viene inviato da qualcun altro, lo psicologo spiega le modalità e le finalità della valutazione e usa i risultati nel rispetto del paziente e della sua riservatezza (anche per la comunicazione dei risultati).
    l'art non dice niente che non sia già stato detto..ma in un contesto specifico!

  13. #958
    Partecipante Assiduo
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    Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    Citazione Originalmente inviato da Arianna150681 Visualizza messaggio
    quindi è come dire: nel caso in cui il committente sia diverso dal destinatario, bisogna dare informazioni circa la valutazione psicologica che si andrà a realizzare e la successiva restituzione ad entrambe le parti (committente e destinatario), privilegiando sempre quest'ultimo escludendo eventualmente di riferire informazioni che potrebbero creargli un danno. ho capito bene???
    Si arianna hai capito bene!!! prima di tutto e sempre la TUTELA DEL CLIENTE!

  14. #959

    Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    Ragazze ciao..ho visto tra i vari commenti che nessuno si preoccupa del decreto Bersani..cosa che a me spaventa molto perchè ci sono state parecchie modifiche nel corso degli anni. Cercherò di essere chiara sperando che qualcuno possa aiutarmi a risolvere il mio dubbio.
    La legge 175/92 parla di pubblicità ed escludeva la possibilità di pubblicizzare le caratteristiche del servizio reso e il prezzo della prestazione.
    Il decreto Bersani (n.223/2008) ha abrogato:
    -l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime
    -il divieto, anche parziale, di pubblicizzare le caratteristiche del servizio reso e prezzo delle prestazioni;
    Fin qui ci siamo..
    Ora il decreto è diventato legge 248/2006, la quale per l'appunto ribadisce i concetti sopra esposti.
    Il mio dubbio si è creato quando nell'art. 23 del codice deontologico commentato ho trovato La legge n.31 Bersani del 2008 sulla liberalizzazione delle professioni, la quale prevede la non obbligatorietà delle tariffe minime o fisse...
    Andando a stringere, io di quale legge devo parlare quando mi viene chiesto il decreto Bersani, il tariffario, ecc..???
    Non so se mi sono spiegata bene ma se potete aiutatemi!!!!

  15. #960
    Partecipante Figo L'avatar di Arianna150681
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    Riferimento: eds novembre 2011 Chieti

    ragazze ho bisogno del vostro aiuto. che cosa prevede esattamente la manovra monti in tema di liberalizzazioni? quello che ho capito io è che resta l'obbligo per i professionisti di pattuire con il cliente il compenso e la comunicazione della polizza assicurativa, ma che non c'è più l'obbligo di tale comunicazione in forma scritta. mi è stato detto però che inoltre che, in tema di pubblicità, il professionista non ha più l'obbligo di sottoporre a verifica da parte dell'ordine il servizio che vuole pubblicizzare. quindi sarebbe come dire che non necessita più del nulla osta dell'ordine per affiggere una targa su un edificio o per pubblicare un annuncio su una rivista di categoria...di conseguenza, studiare la legge 175 non avrebbe più molto senso...
    vi risulta tutto questo???

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