
Originalmente inviato da
luper
Da quello che io ho capito, è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori. L'art. 31 del CD dice però che ".. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale..., è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale". Ma questo credo valga solo nei casi d'urgenza, quando lo si ritiene assolutamente necessario! Diversamente, di fronte al mancato consenso di uno dei due genitori, non so se lo psicologo debba rinunciare a fornire la prestazione...