vi sono due possibilità:
1. Tribunale Civile, Amministrativo, Religioso ecc.;
2. Tribunale Penale.
Nella prima delle due possibilità, se lo Psicologo ritiene di non potere (in quanto privo del necessario consenso informato) o di non dovere testimoniare (sulla base di quanto previsto a sua volta dall’ultimo periodo dell’art. 12 C.D.) al Giudice non resta che prendere atto di tale “giustificato motivo” esplicitamente previsto dall' art. 256 C.P.C., e di rinunciare quindi ad acquisire la testimonianza dello Psicologo stesso senza alcuna conseguenza ulteriore per quest’ultimo.
Nel caso del Tribunale Penale, si è sempre tenuti a testimoniare, sotto ordinanza del giudice, a meno che lo psicologo non si trovi ad operare in due situazioni in cui viene primariamente tutelata la salute psicologica del soggetto:
1. Procedimento penale riguardante un tossicodipendente;
2. Procedimento penale riguardante un soggetto minorenne.
Penso sia così...








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