104 e 170 mi pare siano riguardanti certificazioni di disabilità e dsa
Ragazzi scusatemi, mi è venuto un dubbio: poichè ho svolto il progetto sullo sportello di counselling e ascolto per adolescenti a rischio DCA, anche per questa attività vale l'articolo in cui è necessario il consenso dei genitori o di chi ne ha la tutela? è possibile comunque fare una prima consultazione senza tale consenso?
Il poeta è un fingitore.
Finge così completamente da far credere che è dolore il dolore che davvero sente.
scusate ragazi mi sono letta vostra discussione su denunce e co.
mi è cmq rimasto un dubbio:
Tizio mio paziente mi dice in seduta che 5 anni fa ha ucciso Sempronia....io che faccio??
- lo denuncio perchè sono obbligata dal codice penale se lavoro alla ASL
- lo posso denunciare perchè credo sia ancora un potenziale pericolo se lavoro come privata
- ma se credo che abbia commesso quel reato e che non ne commetterà altri,(era magari per legittima difesa e secondo mie indagini non lo rifarà) e lavoro come privato....che faccio??lo posso cmq denunciare per il reato passato?A leggere codice deontologico e codice penale sembra dicano due cose diverse....![]()
Il poeta è un fingitore.
Finge così completamente da far credere che è dolore il dolore che davvero sente.
ehm...io non sono convinta
l'articolo 31 dice che il consenso dei genitori può non essere richiesto se si sostiene che l'intervento sia necessario e necessiti anche l'assoluta riservatezza. E in questi casi si manda comunicazione a autorità tutoria.
In più l'articolo 31 a proposito della comunicazione dice che "sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte".
Visto che il nostro progetto di counseling era commissionato da responsabile di struttura socio sanitaria (quindi Asl?)....non siamo proprio in questo caso??
Non sono convinta anche perchè nel mio liceo c'era lo sportello di ascolto con la psicologa, alcune mie compagne ci andavano ma non è che i genitori han firmato nulla....credo anzi che non ci sarebbero andate se i genitori avessero dovuto firmare viste le situazioni....
Mmmh...se la struttura non è una scuola...dunque...tipo un consultorio? Se ci va col consenso genitoriale, vale il discorso di prima. Ipotizzando invece che l'adolescente ci vada da solo, senza dirlo ai genitori, credo si debba fare riferimento all'art. del c.d. (forse il 31...nn ricordo) che dice che in caso il genitore non sia informato del fatto che il figlio contatta uno psicologo, quest'ultimodeve dichiararlo all'autorità tutoria.
Penso che possa avvenire anche per lo sportello a scuola, ad esempio nel caso che il ragazzo ci voglia andare ma non vuole che i genitori lo sappiano. Però di questo non sono sicura.
Scusa Pollommm...non avevo visto il tuo post...credo comunque che abbiamo detto la stessa cosa.
Non so...nella scuola di mia figlia c'è lo sportello e ci si va con la firma e il consenso del genitore...poi se non si vuole farlo sapere al genitore penso valga il discorso che abbiamo fatto tutte e due sull'art.31
Modifico il messaggio aggiungendo:
per "prestazione richiesta su ordine di un'autorità legalmente competente" si intende ad esempio la perizia commissionata dal pubblico ministero o l'intervento commissionalto dal tribunale per i minori....quindi non è il caso del nostro sportello d'ascolto direi...
Ultima modifica di delfino11 : 01-12-2012 alle ore 21.56.29
ecco son confusa...io sto legalese non lo sopporto, lo sapevo ancora prima di cominciare![]()
Pure io! Quindi la conclusione all'altro quesito (quello del tizio che ha ucciso in passato...si denuncia ora??) qual è??? Non ne posso piuuuu!!!![]()
Ma io onestamente non le avevo neanche considerate...comunque se si vuole approfondire ho trovato questo per la legge 170
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...xx8s0QbHdJU2XQ
Fondamentalmente è questo:
La scuola ha l’OBBLIGO di provvedere alla
«introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi
di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche,
nonché misure dispensative da alcune prestazioni non
essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».
(art.5 comma b)
nell’ambito dei programmi di formazione del
personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e
grado, comprese le scuole dell’infanzia, e’ assicurata
un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai
DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne
precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare
strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate“[…].
(art.4 L.170/2010
Formazione e aggiornamneto per i docenti sui dsa (art 6)
Questo per la 104
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...vjzz_KXPV9B93g
Ultima modifica di delfino11 : 01-12-2012 alle ore 21.05.18
Allors.. per una prima visita come un colloquio a sportello di una sola seduta, può anche agire senza il consenso di entrambi i genitori, ma non può somministrare test nè redigere verbali scritti. All'autorità tutoria, quindi al giudice tutelare e al presidente del tribunale dei minori, si ci rivolge solo in RARI casi quando lo psicologo "nella singola seduta di osservazione, registri grave nocumento per la salute psicologica del minore e ritenga necessario perciò lo svolgimento di prestazioni psicologiche in suo favore, ma non disponga del consenso informato di entrambi i genitori, egli può informare l’Autorità Tutoria competente".
Idem per gli interventi, anche se è commissionato da una asl serve lo stesso il consenso dei genitori, credo.
Comunque non impelaghiamoci troppo dai ..
Ribadisco che nella scuola di mia figlia, anche per un solo colloquio, è richiesto il consenso e la firma dei genitori. Chiaramente non posso affermare con certezza che bisogna fare sempre cosi...ed è infatti questo di cui stiamo discutendo...ohibò...ecco perchè non ho studiato giurisprudenza!
Atlante però io non ho trovato scritto che all'autorità tutoria ci si rivolge SOLO in rari casi. Io ho trovato che senza consenso non si potrebbe prendewre in carico il pz minorenne e che sta alla valutazione dello psicologo se accogliere la richiesta d'aiuto o meno, dandone però comunicazione all'aut.tutoria. il motivo di tale obbligo sta nella salvaguardia dello psicologo e nell'interesse del cliente. inoltre l'autorità che è estranea alle dinamiche del pz puo decidere con maggiore obiettività se l'intervento dello psicologo debba essere autorizzato o meno.
Basta...non ne posso più più più più più!!!!!
Ultima modifica di delfino11 : 01-12-2012 alle ore 22.06.25