Codice deontologico
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento
umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del
gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di
comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed
efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che,
nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri;
pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi,
finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non
utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei
committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili
dirette conseguenze.
Articolo 4
Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla
riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono
delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo
sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, 2
estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento
sessuale, disabilità. (...)