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  1. #136
    Partecipante
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    04-06-2011
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    45

    Riferimento: Esame di stato giugno 2015

    ti metto l'estratto della declaratoria..l'ultimo capoverso ..DISTURBI PSICHIATRICI

    ..ABILITAZIONE -‐ RIABILITAZIONE
    Conseguenza dell’azione diagnostica, è la definizione del piano di trattamento, inteso come
    percorso di abilitazione e di riabilitazione, e che comprende tutte le attività volte a promuovere
    benessere, sviluppo e mantenimento della salute individuale, di coppia, di gruppo, e nelle
    istituzioni.
    Il benessere psicologico è inteso come uno stato di equilibrio fra la persona -‐ con i suoi bisogni e le
    sue risorse -‐ e le richieste dell’ambiente in cui vive.
    Esso rappresenta una condizione dinamica, in continuo mutamento e riadattamento, il cui
    equilibrio non è dato a priori, ma costruito ogni volta, in relazione al contesto socioculturale in cui si
    è inseriti.
    La riabilitazione psicologica, di tipo anche cognitivo-‐funzionale, si avvale di tecniche mutuate da
    teorie e modelli psicologici e comprende tutte quelle attività finalizzate ad una reintegrazione e
    recupero di abilità o competenze che hanno subito una modificazione, un deterioramento o una
    perdita o la compensazione, nei casi in cui non sia possibile il recupero.
    L’azione riabilitativa è volta a recuperare le capacità e/o le competenze della persona, del gruppo o
    dell’istituzione, attraverso tecniche che prevedono un percorso di valutazione psicologica e di
    assessment e consulenza.

    Rientrano in questo ambito l'attuazione di interventi per la riabilitazione e rieducazione funzionale e
    integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, disturbi cognitivi e dell’apprendimento
    compresi nella definizione di DSA, di deficit neuropsicologici a seguito di malattie degenerative,
    disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze.

  2. #137
    polpetta8
    Ospite non registrato

    Riferimento: Esame di stato giugno 2015

    coterapia:
    - ambito di intervento: psicopatologia.
    - obiettivo: ristrutturazione della personalità.
    - metodo: cognitivo, psicodinamico, ecc.

    Consulenza psicologica:
    -ambito di intervento: salute e benessere psicologico.
    - obiettivo: autoconsapevolezza, autoefficacia, autostima.
    -metodo: counseling, o qualsiasi altra tecnica di coinduzione del colloquio, cogntiva, psicodinamica che sia orientata a sostenere la persona o le persona nei suddetti ambiti e con i suddetti obiettivi.

    Ho trovato questo riferimento, ma secondo me la differenza tra i due si basa veramente sull avere competenze per fare terapia in caso di disturbi gravi, quindi psicoterapia=patologia/disturbi mentali

  3. #138
    polpetta8
    Ospite non registrato

    Riferimento: Esame di stato giugno 2015


  4. #139
    Partecipante
    Data registrazione
    04-06-2011
    Messaggi
    45

    Riferimento: Esame di stato giugno 2015

    Citazione Originalmente inviato da polpetta8 Visualizza messaggio


    ho letto tutto grazie, si basa un pò su quello che avevo trovato io, tante grazie

    ma adesso ti faccio una domanda se viene da te uno che ha l'ansia ..promuovi il suo benessere o lo mandi in cura dal terapeuta per la sua malattia?

    e lo sapete che per il counseling non bisogna essere professionisti psicologi? lo può fare chiunque abbia seguito un corso specifico.. tutto ciò mi lascia perplessa per la quantità di tempo e studio dedicato alla psicologia..
    ok non possono fare test e diagnosi pero' possono fare parte di ciò che facciamo noi

    mi piacerebbe sentire anche altre opinioni di chi dovrà fare l'orale nessuno vuole unirsi? o magari di chi l' ha già fatto

  5. #140
    polpetta8
    Ospite non registrato

    Riferimento: Esame di stato giugno 2015

    L ansia possiamo contenere anche noi con tecniche di stampo cognitivo,almeno da quanto ho capito
    Se mi accorgo che l ansia è dovuta ad uno stato mentale più complesso su cui non ho competenza per intervenire allora rimando allo psicoterapeuta.
    Quello che dici riguardo i counseling lascia sbigottito anche me, ho letto articoli che riportano questi casi è che riportano che figura professionale del Counsellor non è attualmente regolamentata dalla normativa italiana, né per quanto riguarda il percorso formativo necessario per diventare un Counsellor, né per quanto riguarda la natura della propria attività professionale. Di fatto per la legge non esiste la figura del Counsellor, di conseguenza chiunque può definirsi un Counsellor in qualunque momento.

    In Italia si è assistito negli ultimi anni ad un fiorire di scuole e di corsi di counselling. Non essendo obbligati a seguire una normativa specifica, i corsi in tema di counselling sono molto diversi gli uni dagli altri. Vi sono corsi brevissimi, di appena qualche giorno, e corsi che durano diversi anni. Anche le materie oggetto di apprendimento sono le più diverse, infatti basta fare un “giro in rete” per accorgersi che il panorama dell’offerta formativa del settore del counselling è molto ampio e variegato. Si trovano scuole di counselling filosofico, socio-sanitario, artistico, alimentare e così via.

    Non esistendo una direttiva pubblica che definisca e protegga la qualità della categoria professionale, alcuni Counsellor hanno sentito la necessità di organizzarsi privatamente in associazioni a difesa della propria categoria. Così ad esempio un'associazione di categoria, il CNCP Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, ha stabilito i propri livelli di competenza professionale e di formazione per potersi iscrivere presso la loro organizzazione. Ad esempio che per divenire Counsellor presso il CNCP occorrono almeno 450 ore da espletare in non meno di due anni e comprensive di tirocinio alla fine del percorso.

    Bisogna notare però che spesso i Counsellor non sono laureati in Psicologia, ma hanno un semplice diploma di scuola superiore o hanno preso una laurea in materie non attinenti con le professioni psicosociali.a le due categorie professionali è in corso una disputa. I Counsellor si ritengono in diritto di esercitare la propria professione così come loro la definiscono, mentre gli Psicologi li accusano di esercitare senza titolo – e senza il loro lungo percorso formativo – una professione regolamentata dalla normativa a garanzia degli utenti finali.

    Nel 2010 l’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte ha pubblicato la comunicazione “Counselling: la posizione dell’Ordine” [http://www.ordinepsicologi.piemonte....ne-dellordine], che riflette la mia posizione sull’argomento. Trovo questo documento piuttosto chiaro, per cui ne riporto alcuni passaggi. Consiglio chi non ama le dispute in legalese di saltare a piè pari le prossime righe e di passare direttamente al Riepilogo finale di questo articolo.

    Scrive l’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte:
    “La legge n. 56/1989 definisce la professione di psicologo stabilendo che essa ‘comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.’ [...]
    Tutto ciò che rientra nell’ambito di attività sopra descritto è, quindi, ex lege riservato agli psicologi regolarmente abilitati ed iscritti all’Albo. [...]

    La figura del ‘consulente di psicologia’, o ‘counsellor’ che dir si voglia, non trova riconoscimento nella predetta legge n. 56/1989, né in altre leggi dello Stato. [...] L’unico dato allo stato ‘ufficiale’ relativo a tale figura professionale si rinviene nell’elenco del CNEL sulle associazioni delle professioni cd. ‘Libere’, cioè non regolamentate, in cui risultano iscritte 11 associazioni/società di ‘counselling’. E’ bene, tuttavia, far notare – così contrastando le dichiarazioni inveritiere sovente diffuse al riguardo nei messaggi pubblicitari, nelle locandine, su pagine Web, etc. – che si tratta non di ‘riconoscimento’ in senso proprio, ma di semplice ‘presa d’atto’, da parte del CNEL, dell’esistenza di soggetti giuridici che dichiarano di svolgere una certa professione. […]

    Al riguardo, sulla base delle segnalazioni pervenute (principalmente afferenti l’impiego di tale figura professionale in ospedali, scuole, aziende sanitarie, consultori, etc.), questo Ordine ha potuto riscontrare che gran parte delle attività svolte (e degli strumenti utilizzati) dai counsellors rientrano nell’area del ‘sostegno psicologico’, senz’altro riconducibile all’ambito delle competenze riservate agli psicologi ex art. 1 L. 56/1989.”

    Con questo documento l’Ordine degli Psicologi del Piemonte denuncia la categoria dei Counsellors di esercitare abusivamente l’attività degli Psicologi.

    Scusa la pappardelle ma era per far capire meglio

  6. #141
    polpetta8
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    Riferimento: Esame di stato giugno 2015


  7. #142
    Partecipante
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    Riferimento: Esame di stato giugno 2015

    Citazione Originalmente inviato da polpetta8 Visualizza messaggio

    concordo in pieno...con quello che dice l'ordine della regione piemonte ma poi da qualche parte ..mi pare che e non so se è relativo a questa denuncia in particolare..dicevo ..da qualche parte su internet ho letto la sentenza di riconoscimento di questa attività...

    ora..regolamentata o meno ..in ordine professionale o meno.. io credo che dovrebbe esserci una normativa più chiara
    su questa cosa del counseling...e penso che dopo anni di studio sul comportamento umano sulla psiche e bla bla bla..
    e mentre mi sto facendo dei problemi su cosa è giusto ed è etico fare con un cliente che mi parla di un suo problema/ ansia/ altro... non è assolutamente giusto che arrivi uno ..che dice oh..io sono counselor ( da consulo...venir in aiuto....!!!!) so io come risolvere il problema..
    ma che scherziamo?
    perchè ti sei letto 3 righe sulle teniche di conduzione di un colloquio? o perchè al migliore dei casi ti sei fatto circa 2 anni di studi ? e noi per 5 anni + 1 di tirocinio e innumerevoli esami che cosa abbiamo fatto? pettinato le bambole per tutto il tempo?
    quindi senza nulla togliere a chi "aiuta gli altri"... non penso che possano fare consulenza a un soggetto che abbia difficoltà di qualunque genere esse siano ..crisi scolastiche, adolescenziali...da ciclo di vita..dipendenze .. ecc ecc ecc

    e purtroppo in italia di gente che se ne approfitta ...ce n'è..

  8. #143
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    Riferimento: Esame di stato giugno 2015

    ed ecco qui infatti...

    http://www.cipacounseling.eu/

    basta il diploma per l'accesso e le materie sono quelle psicologiche..compresi disturbi di personalità e psicologia della famiglia per dirne alcuni..conduzione dei colloqui tecniche di potenziamento...tecniche di rilassamento..

    ma scusate qual è la differenza con gli psicologi? che quest'ultimi si sono fatti molti più esami ? che si sono fatti non so quante volte l'esame di stato?

    bohh..

  9. #144
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    Riferimento: Esame di stato giugno 2015

    Citazione Originalmente inviato da psicattiva Visualizza messaggio
    ho letto tutto grazie, si basa un pò su quello che avevo trovato io, tante grazie

    ma adesso ti faccio una domanda se viene da te uno che ha l'ansia ..promuovi il suo benessere o lo mandi in cura dal terapeuta per la sua malattia?

    e lo sapete che per il counseling non bisogna essere professionisti psicologi? lo può fare chiunque abbia seguito un corso specifico.. tutto ciò mi lascia perplessa per la quantità di tempo e studio dedicato alla psicologia..
    ok non possono fare test e diagnosi pero' possono fare parte di ciò che facciamo noi

    mi piacerebbe sentire anche altre opinioni di chi dovrà fare l'orale nessuno vuole unirsi? o magari di chi l' ha già fatto
    La legge sulle professioni non regolametate o organizzate , cioè la numero 4 del 14 gennaio 2013, stabilisce che il counseling rientra tra le professioni non regolamentate dalla legge italiana e quindi non serve in realtà nessun corso specifico ne' alcuna iscrizione a queste fantomatiche associazioni che hanno come unico scopo quello di lucrare... infatti le fatturazioni con partita iva vengono effettuate proprio ai sensi della 4 /2013. Purtroppo la situazione in Italia non è proprio delle migliori dal punto di vista degli improvvisati....legalmente chiunque può aprire partita iva e lavorare come counselor o come consulente del benessere senza alcuna formazione specifica. I suddeti corsi ed associazioni non hanno valore legale attualmente.

  10. #145
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    Riferimento: Esame di stato giugno 2015

    per quel che riguarda il codice deontologico ..gli articoli li avete imparati tutti uno per uno?


  11. #146
    polpetta8
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    Riferimento: Esame di stato giugno 2015

    Non li ho imparatoi a memoria...ho raggruppato i codici che riportano più o meno le stesse finalità e la legge 56/89
    Quindi articoli per tutela cliente, rapporti con i colleghi e la società...bene bene ho fatto gli articoli per il segreto

  12. #147
    polpetta8
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    Riferimento: Esame di stato giugno 2015

    Volevo chiedervi, io richiedere l iscrizione all albo a gennaio ecc... ma...sapete se dobbiamo prima pagare qualcosa alla sapienza per l abilitazone ??

  13. #148
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    Riferimento: Esame di stato giugno 2015

    Citazione Originalmente inviato da polpetta8 Visualizza messaggio
    Volevo chiedervi, io richiedere l iscrizione all albo a gennaio ecc... ma...sapete se dobbiamo prima pagare qualcosa alla sapienza per l abilitazone ??
    alla sapienza non credo, più che altro all'ordine secono quanto previsto x l'iscrizione..

    anche xchè abbiamo già pagato la tassa x l'eds alla sapienza

  14. #149
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    Riferimento: Esame di stato giugno 2015

    mi correggo....sì...! ti metto tutti i link sull'argomento dal sito della facoltà

    http://www.uniroma1.it/node/7861

    http://www.uniroma1.it/segrstudenti/...i-abilitazione
    http://www.uniroma1.it/segrstudenti/...i-abilitazione


    Tassa di abilitazione professionale

    A norma di legge, tutti coloro che conseguono l’abilitazione professionale (in qualsiasi Università del territorio nazionale), sono tenuti a versare la tassa di abilitazione a favore della Regione presso la quale hanno conseguito la laurea. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della L.R. 25/2003 il gettito della tassa di abilitazione all’esercizio attività professionale, per coloro che hanno conseguito la laurea in un Ateneo della Regione Lazio, è pari a € 113,62 ed è versato direttamente al Servizio tesoreria di Laziodisu. Presso l'Università Sapienza tale versamento deve essere effettuato solo dopo aver conseguito l'abilitazione per richiedere il certificato sostitutivo/diploma di abilitazione. Qui di seguito gli estremi per effettuare il bonifico:

  15. #150
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    Riferimento: Esame di stato giugno 2015

    e la legge n 56 anche quella la stai / state imparando negli articoli di base? perchè sono 36 pure quelli

    però purtroppo è oggetto d'esame non so se bisogna saperli tutti bene bene

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