• Opsonline.it
  • Facebook
  • twitter
  • youtube
  • linkedin
Pagina 16 di 36 PrimoPrimo ... 6141516171826 ... UltimoUltimo
Visualizzazione risultati 226 fino 240 di 531

Discussione: Orale

  1. #226
    Partecipante Assiduo L'avatar di maressia
    Data registrazione
    05-10-2006
    Residenza
    roma
    Messaggi
    233

    Riferimento: Orale

    Citazione Originalmente inviato da Grumioco Visualizza messaggio
    Io volevo sapere cosa intendete quando dite differenza tra privacy e segreto professionale? Cioè che la privacy riguarda le informazioni personali tipo il nome, la data di nascita e il luogo ecc. mentre il segreto riguarda informazioni della vita del paziente (es. ha una relazione con una donna diversa da sua moglie)??

    Se ci sono altri significati me li potete spiegare o ho capito bene?

    Inoltre volevo chiedere in cosa consiste, nell'art. 26 della legge 56/89, la censura? Cos'è che viene censurato?

    Grazie mille della vostra disponibilità
    si anche secondo me la privacy riguarda le informazioni personali mentre il segreto professione tutte le informazioni della vita dell'utente.

    mentre sulla censura non so proprio cosa sia..me lo sono chiesto anche io!!!

    solo memolememole potrà svelarci che significa e vorrei ringraziarla per la sua costante disponibilità a chiarire i nostri dubbi!!

  2. #227
    Partecipante Figo
    Data registrazione
    20-10-2008
    Messaggi
    752

    Riferimento: Orale

    qualcuno mi sa spiegare cosa si intende esattamente con autonomia professionale?

  3. #228
    Partecipante Veramente Figo L'avatar di Celeste
    Data registrazione
    05-06-2006
    Messaggi
    1,142

    Riferimento: Orale

    allora per quanto riguarda il decreto Bersani, potete trovare dei chiarimenti sul sito dell'ordine del lazio, ad esercitare la professione-->temi di deontologia professionale--> prontuario e tariffe professionali.
    Il punto è che continuando a girare sul sito dell'ordine trovo un articolo del commercialista che dice:
    "In merito a detta disposizione, data la poca chiarezza della stessa, siamo in attesa di ulteriori chiarimenti, e nell'attesa ci sembra opportuno continuare a seguire l'iter procedurale, previsto per il rilascio del nulla osta dell'ordine, per la pubblicita' a mezzo targhe e inserzioni disciplinato dalla vigente Legge 5 febbraio 1992, n. 175, aggiornata ai sensi della legge n. 42 del 1999 "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie". Maggiore liberta' sembra invece essere riconosciuta ai professionisti rispetto alle caratteristiche del servizio offerto e al prezzo delle prestazioni."
    A qsto punto posso solo ipotizzare che dato che sul codice deontologico non parla di nulla osta, questo avviso non sia da prendere in considerazione o si??
    Gli articoli del codice deontologico sono stati modificati a seguito del decreto Bersani, decreto che riguarda tutte le professioni sanitarie.

  4. #229
    Partecipante Figo
    Data registrazione
    20-10-2008
    Messaggi
    752

    Riferimento: Orale

    celeste se tu mi dici che il codice deont è stato modificato (nel senso riscritto) dopo il decreto bersani, allora io credo che dobbiamo rifarci a quello e basta e siccome non fa menzione al nulla osta io sto nulla osta non lo calcolerei proprio che manco ho capito di cosa si tratta..ma perchè non scrivono come parlano?tutte ste parole...io faccio una fatica, tanto per darsi un tono...e che palle :-) scusate eh

  5. #230
    Partecipante Affezionato
    Data registrazione
    28-04-2006
    Residenza
    barletta
    Messaggi
    108

    Riferimento: Orale

    L'articolo credo sia stato già corretto nel codice, perlomeno quello che ho sotto mano io e che è lo stesso di quello postato da memole già include le modifiche (infatti non parla per nulla del nulla osta!!!)
    per quel che riguarda la differenza tra privacy e segreto professionale la stavo guardando proprio ora e ho trovato questo:
    privacy: riguarda la regolamentazione delle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati personali e sensibili; quindi riguarda TUTTI i dati del paziente/cliente, anche quelli non rilevanti dal punto di vista della segretezza
    segreto professionale: riguarda l'obbligo di tutelare l'intimità della relazione professionale con il cliente; quindi riguarda le notizie che il paziente non vuole che escano dal setting della relazione professionale

  6. #231
    Partecipante Affezionato
    Data registrazione
    28-04-2006
    Residenza
    barletta
    Messaggi
    108

    Riferimento: Orale

    C'è invece un'altra cosa che non riesco a chiarirmi e riguarda la deroga dell'obbligo del segreto professionale, in particolare mi riferisco all'obbligo di referto e di denuncia.
    Io ho trovato questo:
    Il referto è uno strumento voluto dal Legislatore al fine di agevolare l’azione penale, ricavando dai soggetti esercenti una professione sanitaria delle segnalazioni qualora gli stessi si siano trovati ad “operare in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio” (quali ad es. maltrattamento in famiglia,
    cioè lesioni continuate compiute all’interno della famiglia, rissa, pedofilia, pedopornografia, sequestro di
    persona, estorsione, usura, ricettazione, rapine, ecc.).Vengono esclusi da tale obbligo di denuncia i reati
    procedibili a querela di parte (es. ingiurie, diffamazione, ecc.)
    Poi però l'art. 622 cp dice che:
    Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
    Allora mi chiedo, alla fine quali sono i casi di obbligo di denuncia se vanno evitate tutte le situazioni in cui ciò produce nocumento al paziente??????
    Non so se sono riuscita a spiegarmi,... ma sono davvero confusa in merito...
    Attendo illuminazioni...

  7. #232
    Partecipante Affezionato
    Data registrazione
    28-04-2006
    Residenza
    barletta
    Messaggi
    108

    Riferimento: Orale

    C'è invece un'altra cosa che non riesco a chiarirmi e riguarda la deroga dell'obbligo del segreto professionale, in particolare mi riferisco all'obbligo di referto e di denuncia.
    Io ho trovato questo:
    Il referto è uno strumento voluto dal Legislatore al fine di agevolare l’azione penale, ricavando dai soggetti esercenti una professione sanitaria delle segnalazioni qualora gli stessi si siano trovati ad “operare in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio” (quali ad es. maltrattamento in famiglia,
    cioè lesioni continuate compiute all’interno della famiglia, rissa, pedofilia, pedopornografia, sequestro di
    persona, estorsione, usura, ricettazione, rapine, ecc.).Vengono esclusi da tale obbligo di denuncia i reati
    procedibili a querela di parte (es. ingiurie, diffamazione, ecc.)
    Poi però l'art. 622 cp dice che:
    Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
    Allora mi chiedo, alla fine quali sono i casi di obbligo di denuncia se vanno evitate tutte le situazioni in cui ciò produce nocumento al paziente??????
    Non so se sono riuscita a spiegarmi,... ma sono davvero confusa in merito...
    Attendo illuminazioni...

  8. #233
    Partecipante Figo
    Data registrazione
    20-10-2008
    Messaggi
    752

    Riferimento: Orale

    si papaya ma dice senza giusta causa...quindi lo psicologo se vi è giusta causa è tenuto in caso di obbligo di referto o denuncia a venire meno al segreto professionale sempre cercando di tutelare al massimo il paziente, quindi rivelando lo stretto necessario

  9. #234
    Partecipante Figo
    Data registrazione
    20-10-2008
    Messaggi
    752

    Riferimento: Orale

    comunque ragazze mi auguro non si debba andare così nello specifico dai...mi pare troppo...o sono io troppo superficiale

  10. #235
    Partecipante Figo
    Data registrazione
    20-10-2008
    Messaggi
    752

    Riferimento: Orale

    io invece ho una domanda, più per curiosità che ai fini dell'orale...uno psicologo può avere in cura contemporaneamente a livello individuale(quindi no terapia familiare)più persone della stessa famiglia?perchè ho sempre creducto che non potesse ma nel codice non ho trovato nulla in riferimento a ciò oppure c'è ma non me ne sono accorta o non l'ho cpaito

  11. #236
    Partecipante Figo
    Data registrazione
    20-10-2008
    Messaggi
    752

    Riferimento: Orale

    qualcuno mi può spiegare meglio l art 29 per favore?

  12. #237
    Partecipante Affezionato
    Data registrazione
    28-04-2006
    Residenza
    barletta
    Messaggi
    108

    Riferimento: Orale

    si ma la giusta causa fa riferimento alla presenza di gravi pericoli per la vita o la salute psicofisica del paziente o di terzi...
    Perciò il mio dubbio rimane...
    quando c'è l'obbligo di referto o di denuncia se in realtà non si deve procurare nocumento al paziente????
    A mio parere in qualunque caso si faccia una denuncia si procura un danno al paziente.
    Inoltre l'obbligo di referto non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita al pericolo di essere processato penalmente, Quindi?????

  13. #238
    Partecipante Figo
    Data registrazione
    20-10-2008
    Messaggi
    752

    Riferimento: Orale

    ma della L 56/89 che si deve fare?tutta è un pò troppo...a che devo dare importanza?
    scrivo sempre da solaaa..ahhaha dall'inizio dell'eds:-)

  14. #239
    Partecipante Figo
    Data registrazione
    20-10-2008
    Messaggi
    752

    Riferimento: Orale

    Citazione Originalmente inviato da papaya.79 Visualizza messaggio
    si ma la giusta causa fa riferimento alla presenza di gravi pericoli per la vita o la salute psicofisica del paziente o di terzi...
    Perciò il mio dubbio rimane...
    quando c'è l'obbligo di referto o di denuncia se in realtà non si deve procurare nocumento al paziente????
    A mio parere in qualunque caso si faccia una denuncia si procura un danno al paziente.
    Inoltre l'obbligo di referto non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita al pericolo di essere processato penalmente, Quindi?????
    io sto problema non me lo pongo, mi pare si vada veramente oltre, cioè proprio non ce la faccio...capace che se ti vai a vedere il c.p. trovi l'articolo che ti dice che si può creare nocumento nel caso di ...il diritto è troppo vasto se andiamo a vedere ste cose non ne usciamo più...poi se qualcuno sa rispondere bene ma non credo siano così cavillosi, per me non lo sanno nemmeno loro:-)

  15. #240
    Partecipante Figo
    Data registrazione
    20-10-2008
    Messaggi
    752

    Riferimento: Orale

    in ogni caso si in caso di denuncia procuri danno ma nel codice deontologico dice anche che lo psicologo deve mettere sulla bilancia cosa causa danno peggiore...ad esempio uno che violenta una ba,bina, quindi danno alla bimba, o il danno allo stupratore?ovvio che il danno alla bimba è molto più rilevante e importante qundi il nocumento apportato al paziente per me passa in secondo piano, io lo intendo così

Pagina 16 di 36 PrimoPrimo ... 6141516171826 ... UltimoUltimo

Privacy Policy