
Originalmente inviato da
papaya.79
C'è invece un'altra cosa che non riesco a chiarirmi e riguarda la deroga dell'obbligo del segreto professionale, in particolare mi riferisco all'obbligo di referto e di denuncia.
Io ho trovato questo:
Il referto è uno strumento voluto dal Legislatore al fine di agevolare l’azione penale, ricavando dai soggetti esercenti una professione sanitaria delle segnalazioni qualora gli stessi si siano trovati ad “operare in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio” (quali ad es. maltrattamento in famiglia,
cioè lesioni continuate compiute all’interno della famiglia, rissa, pedofilia, pedopornografia, sequestro di
persona, estorsione, usura, ricettazione, rapine, ecc.).Vengono esclusi da tale obbligo di denuncia i reati
procedibili a querela di parte (es. ingiurie, diffamazione, ecc.)
Poi però l'art. 622 cp dice che:
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
Allora mi chiedo, alla fine quali sono i casi di obbligo di denuncia se vanno evitate tutte le situazioni in cui ciò produce nocumento al paziente??????
Non so se sono riuscita a spiegarmi,... ma sono davvero confusa in merito...
Attendo illuminazioni...