Ciao freespirit!
1)La legge 56/89 istituisce l'ordine degli psicologi, definisce l'attività di psicologo e stabilisce le sanzioni disciplinari per i professionisti che contravvengano al regolamento del codice deontologico; trovi il testo completo sul sito dell'ordine nazionale degli psicologi;
2) nel codice deontologico non si parla di obbligo di denuncia se non relativamente alla deroga dell'obbligo del segreto professionale (art 13 C.D.); l'obbligo di denuncia è stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale e con questo, dunque, vanno integrati gli articoli 361 e 362 (rispettivamente omissione di denuncia da parte di pubblico ufficiale e omissione di denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio);
3)l'ex decreto Bersani (legge 246/06) ha introdotto altre novità per i professionisti della psicologia: ha eliminato i tariffari minimi, è vero, ma ha anche introdotto la parcella negoziabile in funzione degli obiettivi: dunque, da rivedere l'art.23 C.D.. In secondo luogo ha permesso di pubblicizzare i propri titoli ed i costi delle varie prestazioni, nel rispetto del decoro della professione e previo permesso al consiglio dell'ordine, che deve comunque esprimersi in merito alla "decenza" di tale pubblicità (da rivedere, dunque, art.40 C.D.); in ultima istanza, ha permesso la formazione di società multidisciplinari al servizio dell'utenza (es.: avvocati, servizi sociali, psicologi...);
4) l'articolo 331 del codice di procedura penale (se è a questo che ti riferisci) impone l'obbligo di denuncia, come detto precedentemente.
Un bacio e... tengo le dita incrociate anch'io
