Allora, ripetiamo: 1. counselling = tecniche di sostegno e consulenza psicologica dette con un altro nome. 2. Tecniche di sostegno e consulenza psicologica = atti professionali riservati. 3. Fare "counselling" senza abilitazione è quindi equivalente a fare atti confusivi da un punto di vista professionale, epistemologico, e di riserve di legge. Per un aspirante psicologo, non è il massimo.
Non è compiendo atti confusivi che si risolvono i problemi occupazionali, ma al contrario iniziando a tutelare la professione, e a non "diluirne" l'identità formale e sostanziale.








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