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  1. #16
    Partecipante Esperto L'avatar di airamanna
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    testimonianza psicologo

    Chiedo scusa a tutti, ma ho girato e rigirato e non ho trovato post più adatto di questo per porre un quesito.

    Cerco di esporvi il mio quesito.

    Una ragazza di nome S., di 17 anni, è ormai da diverso tempo in terapia dallo psicoterapeuta. Lamenta disturbi di vario genere a seguito di abusi sessuali perpetrati dallo zio ed ancora maltrattamenti fisici (legata e picchiata) subiti da un gruppo di coetanei.
    I genitori sporgono denuncia per l'ultimo maltrattamento subito.
    Chiamano a testimoniare la psicoterapeuta.
    La sua testimonianza è volta (se ho capito bene) a dare conferma, supporto e veridicità a ciò che S. racconta.

    Ora, ammesso e non concesso che la ragazza abbia detto la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità alla terapeuta, cosa questa la terapeuta è tenuta a confermare e raccontare in pubblico (tribunale, che cmq è un luogo pubblico) in merito ai racconti della sua paziente-cliente?

    E' eticamente corretto?
    E' legale sopratutto per il discorso della privacy, che la terapeuta racconti ad un giudice cosa la ragazza ha detto nel corso delle varie sedute per il colloquio?

    Vi ringrazio per l'attenzione
    Attendo di sapere cosa ne pensate.

    Ciao am

  2. #17
    piumealvento
    Ospite non registrato
    cara airamanna mia dolce, lo sai che per le consulenze è meglio che chiedi a me privatamente. Solo x questa volta ti risponderò pubblicamente.

    Ti ricordo l'articolo 12 del codice deontologico x cui:
    "lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapp professionale-
    Lo psicologo può derogare dall'obbligo di mantenere il segreto professionale anche in caso di testimonianza esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. valuta cmq l'opportunità di fare uso di tale consenso considerando preminete la tutela psicologia dello stesso"

    Visto cara airamanna che si parla di interessre del soggetto, lo psicologo può testimoniare su quanto conosciuto professionalmente. Pensa al caso in cui l'imputato in un processo di omicidio abbia interesse a che il suo terapeuta deponga in corte d'assise circa le sue condizioni psicchiche in un periodo subito precedente al fatto dannoso con lo scopo di ottenere una pronuncia di infermità.
    Perchè il consenso sia valido però deve essere informato, cioè la xsona deve sapere delle conseguenze della testimonianza, e deve essere valido cioè prestato da una persona in grado di vigilare e decidere per quanto lo riguarda in argomento. Nell'ultima parte dell'articolo si sottolinea poi la prevalenza dell'interesse alla tutela psicologica rispetto alla attività giudiziaria e per ciò lo psicologo anche in caso di consenso può decidere nell'interesse psicologico del pz di non testimoniare, ma non mi sembra sia il caso che hai portato tu.

    C'è da considerare però che la ragazza è minorenne. Per cui è importante anche l'articolo 31,
    "le prestazioni professionali a monorenni o interdette sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà gfenitoriale o la tutela. Lo psicologo che in assenza del consenso di cui al precedente comma giudiche necessario l'intervento professionale nonchè l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad uinformare l'autorità tutoria"
    x cui x un trattamento psicologico è necessario un consenso da parte del genitore o chi x esso. Nel caso ad esempio in cui però la ragazza di 17 anni non voglia dire nulla ai genitori per ovvi motivi, può cmq rivolgeresi ad uno psicologo che può prendere in carico la ragazza, ma per tutela personale deve far presnete la cosa all'autorità tutoria. Tutela sia per lo psicologo che per la ragazza ovviamente. Quindi di fatto a volte l'aderenza alla legge non è compatibile con i criteri deontologici, ma in questi casi prevale l'interesse del pz. ..basti pensare ai casi in cui la conoscenza dell'intercvento da parte dei genitori potrebbe minare l'efficacia dell'intercvento stesso.

    mi hai fatto duare 7 camicie e solo per te avrei potuto fare tanto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. #18
    piumealvento
    Ospite non registrato
    ah no, rileggendo vedo che i genitori sono a conoscenza di tutto, quindi l'ultima parte scritta relativa alle attività tutorie non c'entrano!

  4. #19
    Partecipante Esperto L'avatar di airamanna
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    posso avere articolo 12 e 31 del codice deontologico per esteso?
    grazie

  5. #20
    piumealvento
    Ospite non registrato
    poi?anche pane e salame?!?!?!?

  6. #21
    Partecipante Esperto L'avatar di airamanna
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    no grazie, meglio un caffè e sigaretta. mi aiutano a sistemare meglio i concetti che sua santità mi ha molto gentilmente messo a disposizione.

  7. #22
    Partecipante Assiduo L'avatar di noemi2004
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    il codice deontologico lo trovi sul sito dell'ordine.
    ciao ciao
    Rachele Agostini

  8. #23
    piumealvento
    Ospite non registrato
    cmq il primo è gia x esteso!

  9. #24
    Partecipante Esperto L'avatar di airamanna
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    grazie noemi2004, provo a consultare!

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