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  1. #16
    Partecipante Affezionato
    Data registrazione
    14-04-2007
    Messaggi
    99

    Riferimento: sostegno a un bimbo... ma la patria potesta??

    Citazione Originalmente inviato da quattrostracci Visualizza messaggio
    Cara melanzanaviola, avendo visto il minore una volta soltanto puoi stare tranquilla.

    Partiamo da una premessa: l'articolo 31 del codice deontologico che regola questo tipo di rapporti è assolutamente lacunoso e si presta alle più disparate interpretazioni.

    In particolare non è affatto chiaro se sia obbligatorio o meno il consenso di entrambi i genitori. Per stare tranquilli il consiglio è quello di farlo firmare ad entrambi...

    Ma stai tranquilla, non hai affatto assolutamente né niente di illegale né niente di passibile di procedimento disciplinare.

    Infatti le commissioni deontologiche degli ordini tendono a differenziare il primo colloquio/accoglienza dal colloquio diagnostico dall'intervento terapeutico.

    Insomma, sei ancora in tempo a farlo firmare all'altro genitore, avendo visto il minore una sola volta.

    Inoltre ti ricordo che, qualora tu ritenga che esista un grave rischio per la salute del minore, te ne puoi assolutamente fregare del consenso dell'altro genitore. Infatti il secondo e terzo comma dell'articolo pongono il benessere del minore al di sopra della norma generale (cfr. Calvi, E.; Gulotta, G. (1999) Il Codice Deontologico degli psicologi, Milano, Giuffrè).
    Ciao Quattrostracci,
    l'ordine dell'emilia romagna ha scritto questo in proposito.
    Quindi se ci capita un solo genitore che fare?

    "La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3075/2010, ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare comminata dall’Ordine degli Psicologi della Toscana ad un iscritto che aveva sottoposto ad osservazione psicologica una minore senza il consenso della madre, violando così l’art. 31 del Codice Deontologico.

    Si tratta di una pronuncia di grande importanza anche in vista di una corretta interpretazione del citato art. 31 che - come noto – prevede che “le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela”.

    In particolare, infatti, la Suprema Corte non ha ritenuto sussistessero profili di contraddittorietà ed illogicità nella decisione già assunta dalla Corte d’Appello di Firenze che, con riferimento al caso di specie, aveva precisato come il consenso del genitore affidatario fosse necessario per tutte le prestazioni professionali, anche per quelle “sporadiche”.

    Sul punto, occorre dunque ribadire che l’intervento psicologico di qualunque natura, anche se configurato come “consulenza” e non come intervento psicoterapeutico, non può comunque rientrare nella nozione di ordinaria amministrazione cui un solo genitore può provvedere anche in assenza dell’altro."
    Ultima modifica di darksky^ : 01-04-2010 alle ore 12.24.59

  2. #17
    Partecipante Super Esperto L'avatar di quattrostracci
    Data registrazione
    06-07-2006
    Messaggi
    717

    Riferimento: sostegno a un bimbo... ma la patria potesta??

    Citazione Originalmente inviato da darksky^ Visualizza messaggio
    Ciao Quattrostracci,
    l'ordine dell'emilia romagna ha scritto questo in proposito.
    Quindi se ci capita un solo genitore che fare?

    "La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3075/2010, ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare comminata dall’Ordine degli Psicologi della Toscana ad un iscritto che aveva sottoposto ad osservazione psicologica una minore senza il consenso della madre, violando così l’art. 31 del Codice Deontologico.

    Si tratta di una pronuncia di grande importanza anche in vista di una corretta interpretazione del citato art. 31 che - come noto – prevede che “le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela”.

    In particolare, infatti, la Suprema Corte non ha ritenuto sussistessero profili di contraddittorietà ed illogicità nella decisione già assunta dalla Corte d’Appello di Firenze che, con riferimento al caso di specie, aveva precisato come il consenso del genitore affidatario fosse necessario per tutte le prestazioni professionali, anche per quelle “sporadiche”.

    Sul punto, occorre dunque ribadire che l’intervento psicologico di qualunque natura, anche se configurato come “consulenza” e non come intervento psicoterapeutico, non può comunque rientrare nella nozione di ordinaria amministrazione cui un solo genitore può provvedere anche in assenza dell’altro."
    Sono assolutamente daccordo con la sentenza dela Suprema Corte. Era ora che qualcuno mettesse un punto fermo sull'articolo 31 che è sempre stato molto vago.

    La sentenza parla di "osservazione psicologica". Credo che nel caso postato in questo 3d il principio non sia applicabile perché possa essere valutato non tanto come osservazione quanto come colloquio informativo.

    Sono tuttavia dell'idea che è sempre meglio coinvolgere entrambi i soggetti esercenti la patria potestà. Soprattutto per evitare il rischio di triangolazioni e che lo psicologo venga strumentalizzato per fini diversi da uno dei due genitori.

    Ciao

  3. #18
    Partecipante Assiduo
    Data registrazione
    18-12-2010
    Messaggi
    164

    Riferimento: sostegno a un bimbo... ma la patria potesta??

    Citazione Originalmente inviato da quattrostracci Visualizza messaggio
    Cara melanzanaviola, avendo visto il minore una volta soltanto puoi stare tranquilla.

    Partiamo da una premessa: l'articolo 31 del codice deontologico che regola questo tipo di rapporti è assolutamente lacunoso e si presta alle più disparate interpretazioni.

    In particolare non è affatto chiaro se sia obbligatorio o meno il consenso di entrambi i genitori. Per stare tranquilli il consiglio è quello di farlo firmare ad entrambi...

    Ma stai tranquilla, non hai affatto assolutamente né niente di illegale né niente di passibile di procedimento disciplinare.

    Infatti le commissioni deontologiche degli ordini tendono a differenziare il primo colloquio/accoglienza dal colloquio diagnostico dall'intervento terapeutico.

    Insomma, sei ancora in tempo a farlo firmare all'altro genitore, avendo visto il minore una sola volta.

    Inoltre ti ricordo che, qualora tu ritenga che esista un grave rischio per la salute del minore, te ne puoi assolutamente fregare del consenso dell'altro genitore. Infatti il secondo e terzo comma dell'articolo pongono il benessere del minore al di sopra della norma generale (cfr. Calvi, E.; Gulotta, G. (1999) Il Codice Deontologico degli psicologi, Milano, Giuffrè).
    Come faccio ad avere la garanzia che la mia valutazione di grave rischio per il minore non sia attaccabile?

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