
Originalmente inviato da
darksky^
Ciao Quattrostracci,
l'ordine dell'emilia romagna ha scritto questo in proposito.
Quindi se ci capita un solo genitore che fare?
"La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3075/2010, ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare comminata dall’Ordine degli Psicologi della Toscana ad un iscritto che aveva sottoposto ad osservazione psicologica una minore senza il consenso della madre, violando così l’art. 31 del Codice Deontologico.
Si tratta di una pronuncia di grande importanza anche in vista di una corretta interpretazione del citato art. 31 che - come noto – prevede che “le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela”.
In particolare, infatti, la Suprema Corte non ha ritenuto sussistessero profili di contraddittorietà ed illogicità nella decisione già assunta dalla Corte d’Appello di Firenze che, con riferimento al caso di specie, aveva precisato come il consenso del genitore affidatario fosse necessario per tutte le prestazioni professionali, anche per quelle “sporadiche”.
Sul punto, occorre dunque ribadire che l’intervento psicologico di qualunque natura, anche se configurato come “consulenza” e non come intervento psicoterapeutico, non può comunque rientrare nella nozione di ordinaria amministrazione cui un solo genitore può provvedere anche in assenza dell’altro."