Guarda non me lo ricordo... ricordo che ne parlammo qua..e lo dissero alcuni ragazzi che si erano informati... ma ammetto stavolta di non aver controllato le fonti..![]()
Guarda non me lo ricordo... ricordo che ne parlammo qua..e lo dissero alcuni ragazzi che si erano informati... ma ammetto stavolta di non aver controllato le fonti..![]()
In effetti, quando andai a chiedere informazioni a quelli della segreteria circa l'iscrizione come studente part-time, il segretario di turno mi disse addirittura che la cosa "era riservata agli studenti di giurisprudenza".
Secondo me, la possibilità di iscriversi come studenti part-time vale per tutti....io ho letto e riletto il manifesto agli studi, e non ho trovato il benchè minimo accenno alla validità limitata ai corsi a numero non programmato....
Chiedo scusa per il messaggio consecutivo, ma vi vorrei riportare il punto del manifesto agli studi in cui si parla di questa figura:
3.2 Studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche (studente parttime)
3.2.1 Chi sono gli studenti part-time.
Si qualifica studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche - di seguito
studente part-time - lo studente che al momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni
normali di un corso di laurea ovvero di un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico
ovvero di un corso di laurea specialistica/magistrale, esclusi i corsi a programmazione
nazionale o locale, richiede questa qualifica al Rettore con domanda motivata.
Lo stato giuridico dello studente part-time si acquisisce attivando con l’Università di Firenze un
rapporto contrattuale su base di reciprocità.
Lo studente part-time si impegna ad acquisire non più di 30 CFU e non meno di 9 CFU
nell’anno accademico, entro la data di chiusura delle iscrizioni per l’anno accademico successivo a
quello di presentazione della domanda di part-time.
Lo studente ottiene contestualmente il prolungamento di un anno dello status di studente in
corso.
Questo prolungamento può avvenire per un numero massimo di anni corrispondenti agli anni
normali di studio.
3.2.2 Chi può presentare richiesta di part-time.
Può chiedere la qualifica di studente part-time ogni studente immatricolato o iscritto agli
anni normali dei corsi di studio, che per motivi di lavoro, di famiglia o personali ritiene di non
essere nelle condizioni per avanzare nel percorso di studio nei tempi normali previsti dal
Regolamento del corso di studio.
La richiesta dello status di studente part-time non può essere presentata per l’anno
accademico nel quale lo studente intenda usufruire di servizi quali mobilità internazionale o
collaborazioni a tempo parziale.
3.2.3 Quando presentare richiesta di part-time.
La presentazione della richiesta di qualifica di studente part-time deve essere presentata a
partire dal 18 agosto entro il 30 settembre 2008, contestualmente con la richiesta di
immatricolazione o iscrizione all’anno successivo.
Entro 30 giorni dopo la suddetta data di scadenza del 30 settembre 2008, il Rettore può
accogliere richieste di status di studente part-time, adeguatamente motivate, con
pagamento dei diritti di mora. Dopo il 30 ottobre 2008 ulteriori domande non verranno
comunque accettate.
La richiesta ha la durata di un solo anno accademico e, nell’ipotesi sussistano ancora, nel
successivo anno accademico le motivazioni che hanno indotto lo studente a far richiesta di parttime,
quest’ultimo deve presentare una nuova richiesta.
[...]
3.2.5 Perdita della qualifica di studente part-time.
Lo studente che nell’anno accademico per il quale richiede la qualifica di studente part-time
acquisisca meno di 9 CFU o più di 30 CFU perde tale qualifica ed è tenuto a restituire i
contributi dai quali era stato esentato.
Lo studente che non acquisisca il titolo di studio entro gli anni normali di corso aumentati
dell’anno o degli anni nei quali ha ottenuto lo status di studente part-time perde lo status di
studente part-time ed è tenuto a pagare in via integrale, per gli anni successivi, i contributi
previsti dal Manifesto degli studi.
Lo studente che chieda la sospensione della carriera con le modalità previste dalla sezione
10 del presente Manifesto degli studi, perde la qualifica di studente part-time.
Lo studente che presenti domanda per l’esame finale prima della conclusione del ciclo
degli anni normali di corso aumentati dell’anno o degli anni nei quali ha ottenuto lo status di
studente part-time è tenuto a rimborsare i contributi universitari per i quali ha ottenuto
l’esenzione prima dell’esame di conseguimento del titolo accademico.
Fonte
Trovato il cavillo esclusi i corsi a programmazione
nazionale o locale,... esclusi i corsi a numero chiuso vuol dire se non sbaglio..
vale solo per gli studenti di corsi ad accesso libero..... non capisco il perche' ma e' cosi'..