non riesco a connettermi con il sito di psicologia 2... voi?
non riesco a connettermi con il sito di psicologia 2... voi?
Scusate ma la relazione del tirocinio in cosa consiste? Mi date un consiglio sono disperato..il tirocinio non me lo hanno proprio fatto fare, ovviamente non potevano prendersi la colpa e l'hanno data a me. Ho provato a chiedere se potevano aiutarmi nella relazione, dato che non so proprio cosa scrivere, ma hanno tirato fuori scuse e quant'altro. Quindi se dovessi essere passato all'orale non avrei nessuna relazione da portare. Secondo voi per questo mi potrebbero bocciare??
come non detto ora va
la relazione non la chiedono, l'importante è che se ti chiedono cosa hai fatto durante il tirocinio non rispondi NIENTE. Quindi preparati un discorsetto e inventa
credo che sia sufficiente parlare un po' della struttura in cui hai fatto tirocinio, di cosa si occupano gli psicologi, il tipo di utenza e quali altre figure professionali vi siano. rispetto a cosa hai fatto tu penso che puoi parlare di ciò che fa lì lo psicologo (tipo:fa colloqui? allora dì che hai assistito a dei colloqui con il tuo tutor; ci sono riunioni di equipe per discutere dei casi?dì che hai partecipato a tali riunioni).ovviamente se non lo sai è il caso di informarti sui contenuti di tali attività; cioè, che tipo di colloqui fa lo psicologo(di sostegno o quant'altro)?a quale scopo si discutono i casi?
comunque le mie sono tutte indicazioni generiche, non sapendo in che tipo di struttura hai fatto il tirocinio, se vuoi ne possiamo discutere in privato e vediamo se riusciamo a cacciarci un discorso
Grazie Disappear,
se mi dici come si fa a inviare messaggi privati, ne discuterei molto volentieri.
Cosi ti spiego meglio di che struttura si tratta. Sempre sperando di essere ammesso!
riposto le domande che avevo erroneamente fatto nell'altro thread giusto per fare un po' di chiarezza e attirare un po' più di risposte (di là ne ho ricevute solo dal sempre disponibile ghost di cui riporto in seguito le risposte)
mica ho capito bene che differenza c'è tra le attività che può svolgere uno psicologo junior e uno psicologo.....nel complesso mi sembrano le stesse: prevenzione, riabilitazione, utilizzo di test.....in pratica la differenza sta nel fatto che in una ricerca lo psi junior può fare solo lo scribacchino mentro lo psi ci mette il nome? e inoltre...lo junior non può fare diagnosi e deve "sottostare" allo psi senior? anche se dette in modo un po' ironico sono queste fondamentalmente le differenze?
e poi per il segreto professionale: a quanto pare gli psicologi non possono essere obbligati dal giudice a testimoniare, a meno che il giudice non ritenga fondato il rifiuto dello psicologo? cioè ci deve essere sta benedetta giusta causa, ma se il giudice sospetta che non ci sia fa le opportune indagini e se rileva che aveva ragione può procedere all'esproprio dei referti e di tutti i materiali (in possesso dello psicologo) necessari?
e infine...la denuncia da parte dello psicologo che venga a conoscenza, durante lo svolgimento della sua attività professionale, della commissione di un reato, è obbligatoria solo se quel reato è perseguibile d'ufficio?
aspetto feedback
Ultima modifica di disappear : 01-04-2009 alle ore 18.32.34
in base a quello che riporti tu ghost, mi sembra di capire che solo nel caso di reale rischio dell'incolumità dell'utente o di altra persona si possa derogare al segreto professionale...però mi chiedevo.....
se durante una serie di colloqui viene fuori che l'utente ha commesso un reato di violenza sessuale su minore(reato perseguibile d'ufficio) lo psicologo ha o no l'obbligo di denunciarlo?!? oppure visto che ormai il danno all'incolumità psichica e fisica di un'altra persona è già stato fatto non c'è l'obbligo di denuncia?!?!?!?!?!?
Ultima modifica di disappear : 01-04-2009 alle ore 18.33.28
Finalmente è finito tutto...condoglianze x il poveretto che all'orale ha preso 25...AMEN.
Ultima modifica di yoshimitsu : 01-04-2009 alle ore 18.59.41
allora, ti riporto un pezzo dal documento da cui ho preso anche le citazioni precedenti (non mi chiedere dove l'ho preso....non lo ricordo più!):
Che ne dici?Si verifica spesso che lo psicologo, specialmente nell’esercizio della psicoterapia,venga a conoscenza di reati perseguibili d’ufficio: ad esempio un abuso sessuale,violenza carnale; maltrattamenti con lesioni gravi, guaribili in più di 20 giorni; abuso dei mezzi di correzione o altro reato. Sono questi quelli più ricorrenti.
Come si pone l’obbligo del referto ( art. 365 c.p.) rispetto all’obbligo del segreto professionale in questi casi?
E’ evidente che un’azione non può essere contemporaneamente consentita e vietata dall’ordinamento giuridico. E come se alla stessa persona venissero intimati comandi contraddittori: “mantieni il segreto!” oppure “ svela il segreto”’Come raccordare l’art.622 e l’art.365 c.p.? Individuando un principio giuridico superiore che coordini le due norme.
Ferma restando la regola generale del segreto professionale, l’art 365 c.p. opera com’esimente speciale, che riguarda una particolare categoria di professioni, quelle sanitarie.
L’obbligo del segreto professionale viene meno e interviene l’obbligo del referto nel momento in cui lo psicologo si trova davanti ad un delitto perseguibile d’ufficio e c’è da tutelare con urgenza una vittima ed evitare un pericolo imminente per la vita fisica, psichica, o psicofisica di una persona, ad es. un minore.
Lo svelamento di un segreto professionale imposto dal potere giudiziario per far funzionare la giustizia non è di per sé stesso sufficiente per permettere la deroga del vincolo alla segretezza dello psicologo, soprattutto se il magistrato ha altre vie per conoscere la verità e assicurare che giustizia sia fatta, sia pure vie più dispendiose e più ardue; tanto è vero che l’art.200 c.p.p. riconosce un diritto di astensione dalla testimonianza all’esercente una professione sanitaria.
Se si tratta di un minore da tutelare, perché è in pericolo la sua vita o la sua integrità psicofisica, e il delitto di cui si è venuti a conoscenza è perseguibile d’ufficio, lo psicologo non può sottrarsi all’obbligo del referto. Se lo fa è perseguibile penalmente".
in effetti non è chiarissima la cosa.......spero che intervenga anche qualcun altro, magari con esperienza anche indiretta!
Nel caso specifico che indichi, secondo me andrebbe valutato se c'è il rischio che l'evento si ripeta, o se è una cosa di tanti anni fa magari...
tra l'altro questo pezzo genera ancora più confusione:
come a dire....si può non denunciare se i fatti indicano il paziente come autore del reato esponendolo ad un procedimento penale certo........mah........continuo ad avere forti dubbi....L’esonero del professionista sanitario dall’obbligo di referto di cui al comma 2art.365 c.p. è previsto solo per il caso in cui i fatti, che si dovrebbero descrivere nel referto, convergono nell’indicare il paziente quale autore del reato esponendolo con certezza a procedimento penale; non è sufficiente invece la semplice probabilità che sarà inquisito![]()
infatti non è molto chiaro...
scusa ma faccio un passo indietro...non ho capito una cosa...quando si parla di obbligo del referto ci si riferisce alla situazione in cui viene giuridicamente richiesto allo psicologo di refertare (e quindi fornire una sorta di prova pro o contro)sulla situazione psicologica di un individuo X (che lo psicologo aveva in "cura")che venga imputato di un reato?
"il referto è la dichiarazione scritta che il professionista sanitario è tenuto a presentare all’autorità giudiziaria o alla polizia, entro 24 ore, per quei casi in cui abbia prestata la sua opera o assistenza e ravvisi la sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio. Qualora più professionisti sono coinvolti, ognuno di essi è tenuto al referto: l’adempimento di uno non libera gli altri.
L’obbligo sorge non appena il professionista sanitario ravvisi, in base ad una sua valutazione, la concreta possibilità di un delitto perseguibile d’ufficio, (non una contravvenzione); non è necessario che il sanitario abbia la certezza che il reato sussista. Tale accertamento spetta all’autorità giudiziaria. Entro ventiquattrore dalla prima osservazione, ed immediatamente se vi è pericolo nel ritardo"
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Scusami, ma mi sono sbagliato, il mess dovevo postarlo nella discussione sull'EDS della seconda commissione, chiaramente mi riferisco all'orale, si purtroppo una persona è stata respinta in quanto ha preso 25 all'orale e nella vautazione finale manca il voto (c'è un trattino al posto della valutazione numerica).
stamattina ho provato a chiamare per i risultati ma.......mi hanno detto che si saprà qualcosa il prossimo fine settimana..................................
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