e pensare che per i V.O non è prevista il colloquio sul codice deontologico!! me ne sono appena accorto leggendo il mod di iscrizione e le leggi sul sito dell'uff. esami di stato....... ma nn credo che mi potrò appellare al regolamento!!![]()
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e pensare che per i V.O non è prevista il colloquio sul codice deontologico!! me ne sono appena accorto leggendo il mod di iscrizione e le leggi sul sito dell'uff. esami di stato....... ma nn credo che mi potrò appellare al regolamento!!![]()
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tranquille, a parte che non chiederanno altre leggi oltre il codice mi sono appena informata, si tratta dell'obbligo secondo qst legge, per i professionisti iscritti all'albo, di dotarsi di un indirizzo di posta elettr. certificata
scusate ma io a riguardo ho trovato questo , ma non mi sembra una cosa fondamentale comunque, riguarda l'utilizzo della posta elettronica:"Professionisti : I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato dovranno provvedere entro il 30/11/2009 alla comunicazione ai rispettivi ordini o collegi del proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni nonché l'integrità del contenuto delle stesse e l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Gli ordini/collegi saranno tenuti alla pubblicazione di un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, dei dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Al comma 11 dell’articolo 16 è abrogato il comma 4 dell’articolo 4 del Dpr 68/2005 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3".
Il comma 4 dell’art. 4 del summenzionato regolamento prevedeva che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nelle visure e nei certificati della CCIAA costituisse l'esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge all'impresa, di accettare il ricevimento di messaggi PEC. Con la sua abrogazione, la predetta indicazione nelle visure e nei certificati della camera di commercio costituisce un obbligo ad accettare messaggi Pec, conseguente all’obbligo di comunicare, con modalità diverse, al R.I. il proprio indirizzo di PEC (c.6 art.16 L.2/2009) e quindi la sua automatica pubblicazione nelle visure e nei certificati."
anche voi avete trovato questo?
Ultima modifica di laurasmath : 14-02-2012 alle ore 00.16.20
§math
a volte la realtà è più rassicurante...a volte è devastante..
Porterete una relazione dl tirocinio firmata dal tutor?
Mi rispondo da solo( ho parlato con Pappa), non occorre.![]()
La legge sulla PEC dice solo che c'è l'obbligo per i rpofessionisti(quindi anche per gli psicologi) di avere la PEC (che è una cella mail..)..
Questa pEC (che davvero dovrete avere una volta abilitati) è un documento ufficiale, atravreso di essa potrete mandare e ricevere documenti importanti e dare, attraverso la PEc stessa, valore legale ai docuemnti inviati!
un piccolo consiglio, vista la monovra di Monti, le liberalizzazioni..consigliod i dare uno sguardo ai cambiamenti che la manovra sta portando per gli psico..ovviamente li trovate tutti su internet! :9
." all'origine gli esseri umani erano doppi:possedevano 2 teste, 4gambe, 2 sessi uguali o diversi.Questa condizione cionferivaloro una grande forza e un ambizione tale che un giorno si lanciarono all'assalto del cielo.Allora zeus infuriato tagliò in due ciascuno di loro e da qual giorno ognuno è alla ricerca della sua metà!"
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nuovo regolamento: http://www.opsonline.it/help/
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memole ci sei anche tu????? qualche dritta? mi sembrano troppe cose da ricordare i tuoi appunti ... si devono fare tutti?
Ma ragaziiiiiii ma finitelaa con tutte queste leggi!!!!!rilassatevi ormai siete psicologi abilitati anche voi!!!!!!!!!mai nessuno è stato bocciato all'orale se non casi eccezionali! L'anno scorso in media hanno tenuto non più di 5 min a testa abbiamo concluso tutto in mattina e neanche troppo tardi. Ritengo che l'unica cosa da fare bene sia il codice deontologico non esclusivamente per l'esame ma per una conoscenza nostra. Le domande che faranno in merito al codice di solito vengono così articolate: "cosa dice il codice n°tot?" Ma vi ripeto state tranq è tutto una pura formalità!! A me neache il codice hanno chiesto e io sono stata interrogata dalla prof. più.......diciamo puntigliosa, sapete di sicuro a chi mi riferisco!!! :-D Mi ha chiesto l'esperienza di tirocinio post lauream e basta!!!in tre minuti mi ha liberato e mi ha dato anche un voto alto all'orale!!!cmq il voto non serve a nulla, solo secondo me, a prendersi qualche bella soddisfazione nei riguardi di quei colleghi che pensando di fare benissimo sono rimasti a bocca asciutta sorpresi dei voti finali! :-D Ragazzi tranquilli ormai è finita!!!
quindi vanno per numero e non per argomento...ti ricordi quelli più gettonati??? sono tanti...
vorrei info sulla 328.... grazie e ci vediamo domani mattina!
non per forza per numero..in genere dicono parlami dell'art.tot. oppure "in merito alla pubblicità come deve comportarsi uno psicologo"?ecc..ma molto molto generico!Per quanto riguarda le leggi alla scorsa sessione nemmeno l'ombra, io non ne feci nemmeno mezza! Studiateli un po tutti non ce ne qualcuno più gettonato...
Ultima modifica di psicomari : 14-02-2012 alle ore 14.16.20
il DPR 328 del 2001? parla dell' applicazione della recente riforma univ. (3 più 2). un decreto che modifica le prove per l'EdS (art. 23 sez A e Art 24 sez B. ) e rinnova il tirocinio ( art 2-3) che può essere svolto durante il percorso universitario (6 mesi.
e deve essere regolato dalla convenz tra univ e ordini regionali....io dico solo qst!
Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012: commento dell
Psicologi e il decreto "Cresci Italia".
Il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, rinominato dal presidente del Consiglio Monti “Cresci Italia”, contiene diverse norme sulle professioni regolamentate: riguarda, pertanto, anche Psicologi e Psicoterapeuti.
Il provvedimento, pubblicato nella G.U. il 24.1.2012, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni ma le nuove regole sono immediatamente valide ed efficaci.
Riportiamo nella spazio sottostante le disposizioni di comune interesse e la bozza di un contratto conforme alle nuove previsioni.
D.L. 1/2012
…………………….
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 9.
Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale.
Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
La recente normativa prevede la "facoltà" di definire in un accordo scritto i diritti ed obblighi delle parti e sancisce l'obbligo del professionista di fornire al cliente - sempre - le informazioni utili sul compenso e l'indicazione sulla polizza assicurativa che ciascun professionsita deve possedere.
Psicologi e Psicoterapeuti anche in passato, senza un preciso obbligo di legge, si sono distinti per aver informato i clienti dei criteri per la quantificazione del compenso.
A chi non è capitato d' incontrare qualche paziente che non intende pagare:per far valere il credito bisogna rivolgersi al giudice e documentare natura, quantità e qualità della prestazione.
"Verba volant scripta manent": la recente normativa, nelle ambizioni del governo Monti un'opportunità per i consumatori, potrà diventare una valida occasione per il pieno riconoscimento dei diritti e degli obblighi dei professionisti.
Ultima modifica di laurasmath : 14-02-2012 alle ore 17.59.54
§math
a volte la realtà è più rassicurante...a volte è devastante..
ciao a tutti volevo un chiarimento: esempi di committente e destinatario diversi in cui vi è conflitto di interesse?? e come dovremmo comportarci?nel codice sta scritto " esplicitare le proprie responsabilità e i vincoli connessi alla professione" ma che significa???
Inoltre per quanto riguarda il segreto professionale, per dirla in parole spicce, se il mio paziente ha commesso un reato anche grave non posso comunicarlo alla giustizia a meno che non abbia l'obbligo di referto e quindi in questo caso (ad esempio nelle carceri) avrò preventivamente informato il mio paziente le eccezioni del mio segreto professionale. Giusto?
Grazie e a domani.