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Come si costituisce una cooperativa sociale.
Per costituire una Cooperativa sociale si deve seguire un iter analogo a quello da percorrere per la costituzione di una qualsiasi altra Cooperativa, costituzione regolamentata dal D.Lgs.C.P.S. 1577/47 e dalla L. 59/92, in accordo con la legge 381/91sulle Cooperative sociali.
E' necessario un minimo di nove Soci per dar vita a una Cooperativa (se si tratta di una "Piccola Società Cooperativa" il numero può oscillare da tre a otto - art.21 L. n. 266 del 7/8/97).
Nel caso in cui, dopo la costituzione, tale numero diminuisse, esso deve essere reintegrato nel limite massimo di un anno.
Un Notaio deve redigere l'Atto Costitutivo che deve riportare le seguenti indicazioni (art. 2518 del C.C.):
1) Per ogni Socio persona fisica: cognome, nome luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, codice fiscale, professione dei soci.
Per ogni Socio persona giuridica: denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA, generalità del delegato a rappresentare la Società nella Cooperativa;
2) Denominazione, che deve contenere l'indicazione "Cooperativa Sociale", la sede della società, nonché eventuali sedi secondarie;
3) Oggetto, durata, organizzazione e funzionamento della Cooperativa sociale (generalmente per questi elementi si rinvia allo Statuto);
4) Se la società è a responsabilità limitata o illimitata;
5) La quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste. (Il capitale sociale varia in base al numero dei soci e i singoli conferimenti possono essere effettuati sia in denaro, mediante la sottoscrizione di quote o di azioni, sia mediante il conferimento di beni in natura o di crediti. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a £. 50.000 e non può essere superiore a £. 1.000.000. Nessun socio può sottoscrivere una quota superiore a £. 80.000.000. elevabile a £. 120.000.000 per le Cooperative di produzione e lavoro e per quelle agricole di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, né tante azioni il cui valore nominale superi tali importi)
6) Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) Il numero degli Amministratori, compresi il Presidente e il Vice Presidente, chi tra essi ha la rappresentanza legale, nonché il numero dei componenti il Collegio Sindacale di cui tre o cinque effettivi, fra i quali il Presidente e il Vice Presidente e le generalità di ciascuno di essi.
Lo Statuto deve contenere i seguenti dati (alcuni di essi si devono indicare anche nell'Atto Costitutivo, come si è già visto):
1) La denominazione, che deve contenere l'indicazione "Cooperativa sociale", la sede della Società e eventuali sedi secondarie;
2) L'oggetto sociale che deve chiaramente indicare in quale dei due ambiti, di cui all'art.1, comma 1, lett. a) e b) L. 381/91, la Cooperativa vuole svolgere la propria attività;
3) La specificazione se la Società è a responsabilità limitata o illimitata;
4) Se il capitale sociale è ripartito in azioni o quote e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei Soci;
5) Le condizioni per l'ammissione, per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;
6) Le forme di convocazione delle assemblee;
7) Le cariche sociali, il numero dei Consiglieri di Amministrazione e i loro poteri, il numero dei Sindaci e i loro poteri;
8) Le norme secondo cui debbono essere ripartiti gli utili;
9) La durata della Società.
N.B. L'Atto Costitutivo, compreso lo Statuto, sono esenti da bollo.
I soci devono avere i requisiti previsti dal D.Lgs.C.P.S. succitato e dalla Legge 59/92. Inoltre, per le Cooperative sociali, è prevista la figura del socio volontario. Se tale tipologia di socio è presente, essa deve essere iscritta in un'apposita sezione del libro soci e la loro presenza deve essere prevista nello Statuto.
Adempimenti successivi:
- Entro 30 gg. dalla data di ratificazione dell'Atto Costitutivo, il Notaio deve provvedere a depositarlo presso la Camera di Commercio, che ne dà comunicazione al Tribunale competente che, accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, emette il decreto di omologazione (art.2330 C.C.), ordinando l'iscrizione della cooperativa nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581). L'iscrizione dell'Atto Costitutivo avviene senza il pagamento delle tasse di concessione governativa.
- Sempre il Notaio si deve preoccupare di comunicare al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette l'avvenuta costituzione della Cooperativa che dovrà conservare tra i suoi documenti la ricevuta del deposito avvenuto.
- Entro 30 gg. dalla costituzione della Cooperativa il legale rappresentante della Società dovrà presentare all'Ufficio Imposte sul valore aggiunto (Ufficio IVA), con un apposito modulo, una dichiarazione di inizio attività. In tale dichiarazione si devono indicare i seguenti dati:
a) ragione sociale;
b) domicilio;
c) tipo di attività;
d) volume di affari che si intende realizzare in un anno solare.
Ogni eventuale variazione di uno o più di questi dati va comunicata entro 30 gg. dall'avvenuta variazione. Per tale dichiarazione si deve compilare un apposito modulo
- Il D.Lgs.C.P.S. 1577/47 prevede l'iscrizione delle Cooperative nel Registro Prefettizio. Tale adempimento non è condizione necessaria per la sua legale costituzione, ma le dà il diritto di godere delle agevolazioni tributarie e creditizie. Le Cooperative di tipo "B" hanno l'obbligo di iscriversi sia nella sezione del registro cui afferisce la loro attività principale, sia nell'ottava sezione, denominata Sezione cooperazione sociale, aggiunta alle altre sette dalla L. 381/91. La domanda per l'iscrizione deve essere presentata in carta libera e deve essere corredata dai seguente documenti:
A) copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e delle deliberazioni recanti ad esso eventuali modifiche apportate fino al giorno della domanda, con l'attestazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese;
B) originali o copie dei decreti di omologazione;
C) certificato del Tribunale attestante che la Cooperativa è regolarmente costituita e che e che i relativi atti sono omologati, trascritti e pubblicati;
D) elenco nominativo degli Amministratori (con l'indirizzo), specificando quale tra essi ha la legale rappresentanza della Cooperativa, dei Sindaci e indicazione delle eventuali altre persone che hanno la firma sociale in forza di un mandato generale;
E) elenco nominativo dei soci, indicando per ognuno di essi, il nome, il cognome, il domicilio e l'attività. Se i soci sono più di 100 sarà sufficiente distinguerli per categoria, specificandone il numero dei componenti;
F) copia dei Regolamenti interni per l'applicazione dell'Atto Costitutivo, ove esistano;
G) dichiarazione del Presidente, dalla quale risulti l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato;
H) per le Cooperative di produzione e lavoro dovranno essere allegati i documenti attestanti le qualifiche dei Soci rilasciati dal competente Ufficio Provinciale del Lavoro.
Tutti questi documenti, tranne il 1° vanno presentati in duplice copia e devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da uno dei Sindaci. Copia di tali documenti sarà inviata, dalla Prefettura, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
- Vidimazione dei registri di cui si devono fornire le cooperative. Si paga una tassa.
- Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nelle Regioni in cui è stato istituito.Tale adempimento è legato alla necessità, da parte degli enti locali, di controllare facilmente la qualità, l'efficienza, lo scopo, con le modalità adottate per perseguirlo, delle Cooperative. Tutte le Cooperative Sociali devono iscriversi in tale Albo al fine di facilitare il controllo di esse da parte degli enti locali. L'art.5 della Legge 381/91 pone l'iscrizione all'Albo Regionale come condizione necessaria per la stipula di convenzioni con gli Enti Pubblici.
L'iscrizione al Registro Prefettizio sostituisce a tutti gli effetti quella all'Albo Regionale nelle Regioni in cui tale albo non è ancora istituito.
- Iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).







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