Mi ero dimenticato di spiegarti le funzioni amministrative...: sono prevalentemente consultive. Il Consiglio di Stato fornisce preventivamente pareri circa la legittimità, il merito, la regolarità, etc. degli atti dei ministeri, del governo e, se non sbaglio, anche delle regioni.
I pareri si suddividono in facoltativi e obbligatori. Quando viene richiesto un parere facoltativo si può anche - dandone però motivazione - non seguire la strada proposta dal Consiglio di Stato.
Ci sono invece delle operazioni (emanazione di atti normativi, accordi proposti da ministeri, etc.) che richiedono obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato. In questa categoria (pareri obbligatori) vi è poi una "sottocategoria": vincolanti e non vincolanti il cui significato è inutile che te lo dico... è lapalissiano...
RiCIAO!!







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va avanti così!!! grazie