senti... io non so se buttarlo perchè ho trovato l'Art. 21 requisiti graduatoria e c'è scritto che, al punto5/b titolo valido x gli psicologi è quello determinato dall'Art. 3 e Art. 35 della legge 56/89:
Art. 3
(Esercizio dell'attività psicoterapeutica)
1. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.
Art. 35
(Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentandone la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.
2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Modifica dell'art.35)
In base alla medesima legge 4/99, che all'art. 1, comma 2, testualmente recita: "All'art. 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: sono sostituite dalle seguenti: "laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993", e al comma 3 dello stesso articolo cosi' continua: "Il termine di cui all'art. 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge", l'art. 35 risulta cosi' modificato:
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentandone la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.
2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (L. 4/99 e cioe' il 2 agosto 1999)
che palle!
comunque a te hanno detto di farla lo stesso!... vabbè allora la faccio anche io.
Incrociamo le dita!
in bocca al lupo!







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