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Discussione: EDS Novembre 2012

  1. #886
    Partecipante Esperto L'avatar di atlante.9h20
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    malvagio articolo 13 .. si vale la questione di "con obbligo di denuncia/referto, divulgare il minimo indispensabile per la tutela del cliente".. però c'è anche una distinzione, secondo me : se lo psicologo opera privatamente (tipo uno studio), ok, le cose sono complesse e l'obbligo di denuncia sfuma in casi gravi con danni gravi.. se invece lo psicologo è di pubblico servizio entra nel codice penale con l'articolo 331 e 362, quindi come professione sanitaria, ha l'obbligo di denuncia per i reati perseguibili d'ufficio (come maltrattamento in famiglia,cioè lesioni continuate compiute all’interno della famiglia, rissa, pedofilia..) , mentre per non lo ha per quelli procedibili a querela (come ingiurie, diffamazioni, e, purtroppo, credo anche la violenza sessuale se non seguita da aggravanti)..

  2. #887
    Partecipante Assiduo L'avatar di Kanthaka
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    Grazie lo stesso ragazzi! in effetti ho chiamato la segreteria e non è possibile, anche a me hanno precisato più volte che ci si deve assolutamente presentare in orario...per quanto riguarda l'articolo anche a me le cose non tornano però questa distinzione tra professione in settori pubblici e quella nei privati mi sembra un pò strana, in fondo il codice vale per tutti gli psicologi e in tutti i contesti.
    Il poeta è un fingitore.
    Finge così completamente da far credere che è dolore il dolore che davvero sente.

  3. #888
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    [se invece lo psicologo è di pubblico servizio entra nel codice penale con l'articolo 331 e 362, quindi come professione sanitaria, ha l'obbligo di denuncia per i reati perseguibili d'ufficio (come maltrattamento in famiglia,cioè lesioni continuate compiute all’interno della famiglia, rissa, pedofilia..) , mentre per non lo ha per quelli procedibili a querela (come ingiurie, diffamazioni, e, purtroppo, credo anche la violenza sessuale se non seguita da aggravanti)..[/QUOTE]

    art. 332-362, ma di quale legge?

  4. #889
    Partecipante Super Esperto L'avatar di delfino11
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    Citazione Originalmente inviato da opsina85 Visualizza messaggio
    [se invece lo psicologo è di pubblico servizio entra nel codice penale con l'articolo 331 e 362, quindi come professione sanitaria, ha l'obbligo di denuncia per i reati perseguibili d'ufficio (come maltrattamento in famiglia,cioè lesioni continuate compiute all’interno della famiglia, rissa, pedofilia..) , mentre per non lo ha per quelli procedibili a querela (come ingiurie, diffamazioni, e, purtroppo, credo anche la violenza sessuale se non seguita da aggravanti)..
    art. 332-362, ma di quale legge?[/QUOTE]

    Opsina, Atlante si riferisce al codice penale...

    Quindi ricapitolando è cosi? correggetemi:
    1. nel caso di obbligo di referto o denuncia, lo ps. si limita a riferire lo stretto necessario. E fin qui mi sa che siamo tutti d'accordo.
    Ma quand'è che lo psicologo è obbligato???
    2. chi lavora in ambito pubblico è obbligato. chi nel privato no.
    Mmmh...a me sembra di capire che lo psicologo valuterà se la minaccia di omicidio o suicidio sia reale, concreta. se si, denuncia e rinuncia alla riservatezza.
    Se invece il paziente parla di abusi subiti o altri reati perseguibili di cui è stato vittima, che si fa???
    E se invece è stato proprio lui a commenttere reati in passato???

  5. #890
    Partecipante Esperto L'avatar di atlante.9h20
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    ho cercato un pò, ecco dove l'avevo visto
    http://www.ordpsicologier.it/public/...didenuncia.pdf

  6. #891
    Partecipante
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    ragazze ho un dubbio su due articoli:
    25) lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti diagnosi e di valutazione di cui dispone. nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, sed non nei limiti del mandato ricevuto le notizie apprese che possano recare pregiudizio. nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti. (NON HO CAPITO ESATTAMENTE COSA INTENDONO PER PREGIUDIZIO, UN ESEMPIO?)

    33) i rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. lo psicologo appoggia e sostiene i colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro natura ed il rispetto delle norme deontologiche (NON CAPISCO LA SECONDA PARTE, CONTRASTA CON L'ART. 6, LO PSICOLOGO DEVE SALVAGUARDARE LA SUA AUTONOMIA E LE NORME... NON CAPISCO PROPRIO COSA INTENDONO)

  7. #892
    Partecipante
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    Opsina, Atlante si riferisce al codice penale...

    Quindi ricapitolando è cosi? correggetemi:
    1. nel caso di obbligo di referto o denuncia, lo ps. si limita a riferire lo stretto necessario. E fin qui mi sa che siamo tutti d'accordo.
    Ma quand'è che lo psicologo è obbligato???
    2. chi lavora in ambito pubblico è obbligato. chi nel privato no.
    Mmmh...a me sembra di capire che lo psicologo valuterà se la minaccia di omicidio o suicidio sia reale, concreta. se si, denuncia e rinuncia alla riservatezza.
    Se invece il paziente parla di abusi subiti o altri reati perseguibili di cui è stato vittima, che si fa???
    E se invece è stato proprio lui a commenttere reati in passato???[/QUOTE]

    Dopo aver letto il post di Atlante9h20, concluderei dicendo:
    tutti gli psicologi hanno l'obbligo di valutare una possibile denuncia in caso di gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi, ma la differenza sta nelle implicazioni legali.
    Un collega che lavora nel pubblico, sarà maggiormente portato a farlo in relazione alle implicazione del C.P.; mentre un privato, su cui non vertono tutti quegli obblighi di legge, avrà più spazio di pensiero. In tutti i casi penso che ogni caso è a sè stante e dev'essere analizzato nel contesto, rischi, possibile utilità di denuncia ... in entrambi gli ambiti.

  8. #893
    Partecipante Super Esperto L'avatar di delfino11
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    Citazione Originalmente inviato da atlante.9h20 Visualizza messaggio
    ho cercato un pò, ecco dove l'avevo visto
    http://www.ordpsicologier.it/public/...didenuncia.pdf
    Si, l'avevo visto anche io, ma mi ha confuso ancora di piu le idee... e che caspita...non siamo mica avvocati!

  9. #894
    Partecipante Super Esperto L'avatar di delfino11
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    Citazione Originalmente inviato da opsina85 Visualizza messaggio
    Opsina, Atlante si riferisce al codice penale...

    Quindi ricapitolando è cosi? correggetemi:
    1. nel caso di obbligo di referto o denuncia, lo ps. si limita a riferire lo stretto necessario. E fin qui mi sa che siamo tutti d'accordo.
    Ma quand'è che lo psicologo è obbligato???
    2. chi lavora in ambito pubblico è obbligato. chi nel privato no.
    Mmmh...a me sembra di capire che lo psicologo valuterà se la minaccia di omicidio o suicidio sia reale, concreta. se si, denuncia e rinuncia alla riservatezza.
    Se invece il paziente parla di abusi subiti o altri reati perseguibili di cui è stato vittima, che si fa???
    E se invece è stato proprio lui a commenttere reati in passato???

    Dopo aver letto il post di Atlante9h20, concluderei dicendo:
    tutti gli psicologi hanno l'obbligo di valutare una possibile denuncia in caso di gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi, ma la differenza sta nelle implicazioni legali.
    Un collega che lavora nel pubblico, sarà maggiormente portato a farlo in relazione alle implicazione del C.P.; mentre un privato, su cui non vertono tutti quegli obblighi di legge, avrà più spazio di pensiero. In tutti i casi penso che ogni caso è a sè stante e dev'essere analizzato nel contesto, rischi, possibile utilità di denuncia ... in entrambi gli ambiti.
    Va bene...per le ultime mie due domande che si fa??
    Dunque se il pz riferisce di aver subito un abuso, si denuncia chi l'ha commesso? e se invece è stato il pz a commettere un reato?? in quest'ultimo caso, mi sembra di aver capito che se il reato è perseguibile, non bisogna denunciarlo...ma è giusto??

  10. #895
    Partecipante Super Esperto L'avatar di delfino11
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    Citazione Originalmente inviato da opsina85 Visualizza messaggio
    ragazze ho un dubbio su due articoli:
    25) lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti diagnosi e di valutazione di cui dispone. nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, sed non nei limiti del mandato ricevuto le notizie apprese che possano recare pregiudizio. nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti. (NON HO CAPITO ESATTAMENTE COSA INTENDONO PER PREGIUDIZIO, UN ESEMPIO?)
    Secondo me, si riferisce ai casi in cui committente ed utente non coincidono, per cui se lo psicologo durante la valutazione viene a conoscenza di fatti o altro che però non è attinente al compito che gli è stato affidato, non dovrà inserire nella valutazione elementi non richiesti, soprattutto se questi possono danneggiare l'utente. Immagina ad esempio, il direttore di un'azienda che commissiona ad uno psicologo di fare una valutazione dei suoi dipendenti per vedere chi è piu idoneo per una certa mansione. Degli elemnti che emergeranno dalla valutazione, lo psicologo dovrà riferire solo ciò che sarà pertinente alle richiesta del committente (direttore azienda)...le altre informazioni emerse no

    33) i rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. lo psicologo appoggia e sostiene i colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro natura ed il rispetto delle norme deontologiche (NON CAPISCO LA SECONDA PARTE, CONTRASTA CON L'ART. 6, LO PSICOLOGO DEVE SALVAGUARDARE LA SUA AUTONOMIA E LE NORME... NON CAPISCO PROPRIO COSA INTENDONO)

    L'articolo 6 si riferisce alla salvaguardia degli ambiti lavorativi di pertinenza, cioè l'accettazione solo di quelle "mansioni" conformi con le proprie competenze, formazione e deontologia e il rifiuto di tutto il resto. Poi parla dell'autonomia e dell'assunzione di responsabilità nella scelta di tecniche e strumenti, Infine della sovrapposizione di ruoli in ambito lavorativo che puo capitare, ma che bisogna evitare affermando la propria autonomia e ambito di competenza, pur rispettando quello degli altri professionisti.
    Poi l'art.33 parla di ciò che ci accomuna come colleghi: la condivisione di principi e valori su cui si fonda l'identità dello psicologo. cio è alla base della colleganza. lo scopo è garantire assicurare e salvaguardare le condizioni necessarie per svolgere, noi e i colleghi, la professione. insomma deve esserci non del cameratismo, ma la condivisione di un impegno comune, di una responsabilità sociale per poter svolgere in modo adeguato la professione

    non so io ho capito cosi.....
    Ultima modifica di delfino11 : 30-11-2012 alle ore 09.30.43

  11. #896
    Partecipante Super Esperto L'avatar di delfino11
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    Citazione Originalmente inviato da delfino11 Visualizza messaggio
    Va bene...per le ultime mie due domande che si fa??
    Dunque se il pz riferisce di aver subito un abuso, si denuncia chi l'ha commesso? e se invece è stato il pz a commettere un reato?? in quest'ultimo caso, mi sembra di aver capito che se il reato è perseguibile, non bisogna denunciarlo...ma è giusto??
    Mi rispondo da sola ...lo psicologo valuterà caso per caso con attenzione in base alla gravità della situazione, della veridicità di quanto riferito, alla possibilità che il reato si verifichi nuovamente ecc ecc... STOP!

  12. #897
    Partecipante Assiduo
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    Da quello che ho capito io, indipendentemente dal fatto che uno psico sia dipendente pubblico o privato, valuta caso per caso le situazioni che si presentano...al codice deontologico si legano le norme e i valori morali, nonchè la tutela della società...quindi in caso di reati, o di pericolo per la propria o altrui vita, lo psicologo valuta attentamente se "denunciare" o meno....riservandosi di dire lo stretto indispensabile.....

    Adesso,ancora mi mancano parecchi articoli, ma...nel caso di minori???? Tutte queste cose non valgono?? cioè, i genitori vanno sempre informati...!!!????

  13. #898
    Partecipante Super Esperto L'avatar di delfino11
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    Citazione Originalmente inviato da lupetta85 Visualizza messaggio
    Da quello che ho capito io, indipendentemente dal fatto che uno psico sia dipendente pubblico o privato, valuta caso per caso le situazioni che si presentano...al codice deontologico si legano le norme e i valori morali, nonchè la tutela della società...quindi in caso di reati, o di pericolo per la propria o altrui vita, lo psicologo valuta attentamente se "denunciare" o meno....riservandosi di dire lo stretto indispensabile.....

    Adesso,ancora mi mancano parecchi articoli, ma...nel caso di minori???? Tutte queste cose non valgono?? cioè, i genitori vanno sempre informati...!!!????
    Sono d'accordo, però guarda che invece c'è molta differenza tra pubblico e privato: io ho capito che chi lavora nel pubblico è sempre obbligato a denunciare...certo rivelando sempre solo l'indispensabile.

    Per i minori, non ho capito bene cosa intendi...io so che se un minore si rivolge allo psicologo senza che i genitori ne siano a conoscenza (ad es. perchè il problema sono loro o perchè non voglia parlare con loro dei suoi problemi, come spesso capita con gli adolescenti), allora lo psicologo deve riferire all'autorità giudiziaria di avere in cura il minore.

  14. #899
    Partecipante Assiduo
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    Citazione Originalmente inviato da delfino11 Visualizza messaggio
    Sono d'accordo, però guarda che invece c'è molta differenza tra pubblico e privato: io ho capito che chi lavora nel pubblico è sempre obbligato a denunciare...certo rivelando sempre solo l'indispensabile.

    Per i minori, non ho capito bene cosa intendi...io so che se un minore si rivolge allo psicologo senza che i genitori ne siano a conoscenza (ad es. perchè il problema sono loro o perchè non voglia parlare con loro dei suoi problemi, come spesso capita con gli adolescenti), allora lo psicologo deve riferire all'autorità giudiziaria di avere in cura il minore.
    Io pensavo ai bambini che vengono portati dallo psico dai genitori...se durante i colloqui emerge qualcosa di grave della quale i genitori non sono a conoscenza e che non è legata alla domanda dei genitori...???
    Tornando alla differenza tra pubblico e privato...quindi anche se il reato è già stato commesso (es.omicidio), lo psico dipendente pubblico è tenuto a denunciare?

  15. #900
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    Riferimento: EDS Novembre 2012

    Sul tema dell'obbligo di referto e di denuncia io ho letto questo articolo http://www.ordinepsicologilazio.it/e...professionale/
    è una tematica molto discussa, quindi in effetti non c'è una risposta chiara alle nostre domande ma la distinzione tra psicologo che opera come professionista nel privato e colui che opera nel o per conto di un'amministrazione pubblica è corretta per quanto riguarda la denuncia:

    Se, come si è visto, l’obbligo di referto riguarda tutti i professionisti sanitari, tra cui deve annoverarsi lo Psicologo libero professionista, l’obbligo di denuncia di cui agli artt.331 e 332 c.p.p. incombe solo sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio (per le relative modalità si rinvia a detti articoli, qui riportati in calce).

    Ma quando uno Psicologo deve identificarsi in una di queste due specie e quindi provvedere alla denuncia?

    La casistica può aiutarci a rispondere:

    - 1) nell’esercizio della professione alle dipendenze di una pubblica Amministrazione (ad esempio un’Azienda del S.S.N. o un Ministero) o a convenzione con una pubblica Amministrazione con poteri di certificazione (Cass. Pen. Sez.VI sent. n.35836 del 22-2-2007), lo Psicologo è considerato un pubblico ufficiale;

    - 2) nell’esercizio della professione su incarico temporaneo da parte di una Pubblica amministrazione (ad esempio una Scuola pubblica) senza poteri di certificazione, lo Psicologo è considerato incaricato di pubblico servizio;

    - 3) nell’esercizio della libera professione (anche se in regime di intramoenia nell’ambito di un rapporto di lavoro col S.S.N., cfr. Cass. Pen. Sez. VI sent. n.1128 del 6-2-1997 e n.2969 del 6-10-2004), lo Psicologo non è considerato né pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.

    Dunque, solo nei primi due casi gli Psicologi saranno tenuti ad ottemperare all’obbligo di denuncia qualora “...nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio... anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito” (art.331 c.p.p.).

    un altro articolo interessante è questo:
    http://www.psicologi.fvg.it/allegati...allegato71.pdf
    Ultima modifica di Kanthaka : 30-11-2012 alle ore 13.06.46
    Il poeta è un fingitore.
    Finge così completamente da far credere che è dolore il dolore che davvero sente.

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